
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407
Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993 (G.U. 31 dicembre 1990, n. 303).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di personale
Art. 1
(Pubblico impiego)
1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29
dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo
10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo
2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n.
554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresì prorogata di
un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.
3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono
comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni
di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai
cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze
funzionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2
dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a
bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e
successive integrazioni.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella
concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei
servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa
dotazione organica.
6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide
anche per il triennio 1991-1993.
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del
centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle
aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi,
con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del
trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti
requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.
Art. 2
(Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.
Capo II
Disposizioni in materia
di assistenza, sanità e lavoro
Art. 3
(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili)
1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con
esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi
totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a
seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio,
nonchè con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate
dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i
lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori
dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà
all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (1).
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito
le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero
dell'interno alla data del 1° gennaio 1992 (2).
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a
stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle
condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli
interessati, nonchè ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in
connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per
gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e
integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i
criteri della legislazione vigente.
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 12, L. 30 dicembre 1991, n. 412.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 4
(Modalità di accesso alle amministrazioni pubbliche all'anagrafe
tributaria)
1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al
riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonchè per consentire la
verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici
assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina
delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato
dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei
servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle
finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione
dell'anagrafe tributaria;
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5
(Norme relative al settore sanitario)
1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli
istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80,
81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i
corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le
province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a
situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi
solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio
sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro
in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove
figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in
rapporto alle disponibilità finanziarie.
2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare
dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle
unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di
fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi
ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di
previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
definite le procedure amministrative conseguenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di
efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il
Ministro della sanità, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina,
trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in
riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente
sull'autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità per il
riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del
presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche
patologie. Sono esenti da ticket tutte le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.
4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato
a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni
singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in
confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la
quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota
è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione
alla spesa sanitaria per motivi di reddito (1).
5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla
revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di
comprovata efficacia terapeutica.
6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione
destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione
all'autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale
in applicazione dell'articolo 640 del codice penale tale circostanza comporta
per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del
rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è
comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli
addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla
notifica della contestazione.
7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del
decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario
delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni
e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è
vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel
nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo
sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente
prevista da leggi dello Stato.
8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni
specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto
riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate
nonchè quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della
prestazione stessa e determinando il luogo delle prestazioni genericamente
formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro
trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta
l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.
9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui
all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al
principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale
delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il
numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va
predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature
possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene
introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di
pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.
10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione
diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per
l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la
istituzione di camere a pagamento.
11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere
b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle
province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del
finanziamento di parte corrente.
12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e
i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di
sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni
di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione, e di educazione sanitaria del
Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti nonchè per le
attività di sperimentazione clinica sui medicinali promosse dal Ministero della
sanità (2).
13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto
dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al
4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota
dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma
15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla
stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18
milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento
percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.
14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli
esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei
liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del
contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il
medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233. Per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si
applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233
del 1990 (3).
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412.
(2) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, D.L. 25 marzo 1996, n. 161.
(3) Con la sentenza n. 256 dell'8 giugno 1992, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale:
- del presente comma, nella parte in cui, nella determinazione del contributo
dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è consentita prova
contraria di un minore effettivo imponibile;
- per effetto dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, del presente comma, nella
parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonchè per ciascun componente attivo
dei rispettivi nuclei familiari) non è consentita, nella determinazione del
contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile.
Art. 6
(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni
sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a
prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età,
anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile
prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non
richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio
della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed
all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge
prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere
diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al
comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i
requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve
essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono
maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3
e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11
maggio 1990, n. 108.
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la
pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno
diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di
importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della
prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene
parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della
maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di
cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura
della pensione prevista dai singoli ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del
rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età
avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcune delle parti.
Art. 7
(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti
all'estero)
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è
sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai
titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei
periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che
l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica
un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia
non inferiore a un anno".
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sono abrogate le parole: "nè alle pensioni corrisposte a
coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del
territorio nazionale". Sono altresì abrogati all'ottavo comma
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo
23-quinquies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonchè
fuori del territorio nazionale" e l'articolo 9-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati
residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi
assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di
rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in
pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al
trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme
regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30
aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8
(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di
formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non
ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori
assunti con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle
correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una
riduzione del 25%.
2. Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media
nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in
misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al
presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti
operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalità dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per
l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o
ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento,
dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è
esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento,
risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento (1) dei
lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei
ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente
comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di formazione e lavoro.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In
mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo
progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti
alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida,
dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro,
del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai
commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di
lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di
trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a
quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i
contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50%
per un periodo di 36 mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita
lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta
nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma
effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e
assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la
lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione
o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo".
----------
(1) Percentuale così elevata dall'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
Art. 9
(Aliquote contributive)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le
finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è
stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo
2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via
permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle
indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a
0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a
norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 rispettivamente a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.