Percorso informativo per l'utilizzo dell'art.3 legge 448/98
(Legge Finanziaria '99)

 

-sgravi contributivi, per le aziende del Sud Italia e parte dell'area di Venezia, in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato-


 
Tipologia: sgravio contributivo totale.
Beneficiari: imprese e enti pubblici economici operanti nei territori di:
  • Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
  • Abruzzo, Molise (limitatamente alle nuove assunzioni del 1999);
  • Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia (soltanto per le nuove assunzioni del 1999) nei limiti della regola del de minimis
Sono interessate anche le cooperative di lavoro relativamente ai nuovi soci lavoratori purche' iscritti nelle liste di collocamento come inoccupati o disoccupati.

Settori esclusi: quelli disciplinati dal trattato CECA (siderurgia, carbone, cokeria) ed il settore delle costruzioni navali.
Per il settore automobilistico e quello delle  fibre sintetiche si applica la regola del de minimis 
 

Finalità: favorire l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi lavoratori.
Durata: 3 anni dall'assunzione del singolo lavoratore.
Copertura: il beneficio consiste nello sgravio totale - per un periodo di tre anni - dei contributi dovuti all'INPS e posti a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001.

Lo sgravio si applica: 

  • alle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • alle contribuzioni di natura mutuallistica e assistenziale (per le prestazioni economiche di malattia e maternita', e per quello a garanzia del tfr, con esclusione della quota dello 0,50%  per miglioramenti pensionistici di cui all'art. 3 l.297/82);
Per le imprese agricole la contribuzione dovuta all'Inail non beneficia dello sgravio.
Condizioni e limitazioni: - occorre che si realizzi un incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato. Tale incremento deve poter accrescere la "base occupazionale" relativa ai 12 mesi precedenti l'assunzione. Ai fini del calcolo della "base occupazionale" sono esclusi soltanto gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione di lavoro, di conseguenza non c'e' la possibilita' di ottenere l'agevolazione trasformando il rapporto di lavoratori a tempo determinato o parziale o in cassa integrazione o a domicilio che siano gia' occupati presso l'impresa;

- i nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento (come disoccupati o inoccupati) o nelle liste di mobilita' nei territori destinatari  dell'agevolazioni, oppure devono fruire di CIGS da almeno 24 mesi senza interruzioni.

- l'attivita' svolta dalle imprese di nuova costituzione non deve assorbire neppure in parte quella di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie;

- devono essere osservati integralmente i contratti collettivi nazionali, le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal 626/94 e i parametri delle prestazioni ambientali di cui all'art.6, c.6, f) D.M. Industria 527/95.

Revoca o 
decadenza:
durante il corso del triennio agevolato, una riduzione del livello della "base occupazionale" raggiunto a seguito delle nuove assunzioni comporta:

- la revoca dello sgravio (restituzione dello stesso e degli oneri accessori) solo se consegue ad atti dipendenti dalla volonta' del datore di lavoro (es. licenziamenti);

- la decadenza dello sgravio per le unita' di nuova assunzione che vengano meno a causa di eventi indipendenti dalla volonta' del datore di lavoro (es. dimissioni).

N.B. La norma non prende in considerazione l'ipotesi del ripristino del livello occupazionale

Procedura: per la modulistica e l'inoltro della richiesta occorre rivolgersi
all'Ufficio Contributi e Aziende della sede INPS di appartenenza, individuabile facendo riferimento al codice postale dell'unita' produttiva dell'impresa.