
Contratto Alimentaristi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA PANIFICAZIONE
1 luglio 1997 - 30 giugno 2001
- FEDAL-CONFARTIGIANATO
- FIAAL-CNA
- FNA-CASA
- CLAAI
- FLAI-CGIL
- FAT-CISL
- UILA-UIL
PREMESSA
Le Organizzazioni Artigiane e Sindacali, con la firma del presente CCNL, hanno realizzato la confluenza del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di panificazione nella regolamentazione contrattuale del settore artigiano dell'alimentazione, come previsto nella premessa del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di panificazione 1.12.94-30.6.97.
Pertanto, il presente CCNL contiene disposizioni speciali per gli addetti al settore della panificazione, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue caratteristiche tecnico-produttive e contrattuali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane in base alla legge n. 443 dell'8.8.85 ed esercenti le seguenti attività:
- acque minerali e bibite in acqua
minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
-
alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in
scatola, ecc.);
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti
e fette biscottate;
- budella e trippa;
- cacao, cioccolato, caramelle e
confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoi;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori,
acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni
bovine, suine, equine, avicole;
- molitura dei cereali e altre lavorazioni di
semi e granaglie;
- olii e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e
conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni
alimentari varie;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
-
prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni
affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria,
gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente
attività di produzione;
- torrefazione del caffŠ, succedanei del caffè e tè;
- jogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti.
Il presente CCNL disciplina anche il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della legge n. 443 dell'8.8.85 anche per attività collaterali e complementari, nonchè da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
- Trattamento di miglior favore.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza dalla data di applicazione, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
In materia di usi, le parti fanno riferimento all'art. 2978 C.C.
I trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dall'applicazione di accordi stipulati fra le parti a livello decentrato saranno oggetto di verifica a livello regionale.
Art. 2 bis - Clausola di salvaguardia.
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 dicembre 1993 e del Protocollo per la Politica dei redditi del 23.7.93.
Art. 3 - Reclami e controversie.
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
Art. 4 - Decorrenza e durata.
Il presente CCNL decorre dal 10 luglio 1997 e avrà validità fino al 30 giugno 2001.
Art. 5 - Relazioni sindacali sistema informativo osservatori rapporti decentrati pari opportunità.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigiano, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. concordano sull'istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale e incisiva cultura sindacale, che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
OSSERVATORI
Le associazioni artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano di apprendere e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori Nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive
dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto
riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le
trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con
dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento
congiunturale con riferimento alle importazioni ed esportazioni dei prodotti;
-
l'andamento della produttività e il livello di efficienza e competitività del settore, anche al fine di fornire supporti all'attuazione dell'Accordo
Interconfederale del 3 agosto/3 dicembre 1992;
- gli investimenti globali sulla
ricerca sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo, di
sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di materie prime;
-
l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al
part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative
tematiche formative;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore con
particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto
di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.), per
donne-uomini e livelli di inquadramento;
- l'andamento del costo del lavoro,
-
con riferimento anche ai salari di fatto disaggregati donne-uomini e livelli di
inquadramento, con indicazione aggregata delle quantità retributive che non
sono determinate da contrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra
questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e
antinfortunistica nonchè le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Ciò anche al fine di una valutazione di una competitività internazionale;
-
l'entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati
dallo Stato e dalle Regioni alle imprese artigiane dei settori interessati;
-
l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di
legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,
anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative,
autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto,
nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;
-
migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il
settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la
qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei
problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- le problematiche
concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine
di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o
tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di
finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale.
RAPPORTI DECENTRATI
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonchè le possibili soluzioni ai problemi che vengono via, via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei
confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del
settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle
imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei
confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei
confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative
congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative
congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di
situazioni temporanee di crisi produttive;
- formazione professionale.
COMMISSIONE PARITECNICA NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sull'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonchè ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di un'opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro. In tale logica, durante la vigenza del presente CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà un'apposita Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.) alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento
dell'occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della
legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche
connesse all'accesso del personale femminile e attività professionali non
tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del
fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di
schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
2) Resta salvo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21.7.88, di cui all'art. 7 del presente CCNL in materia di occupazione femminile.
Art. 6 - Formazione professionale.
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regionale, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte e indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla programmazione e organizzazione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità e i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale a un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano e i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni Artigiane si impegnano a indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane Š considerato tirocinante ai sensi della legge 28.2.87 n. 56.
Art. 7 - Accordo interconfederale.
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimento previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese del settore alimentare a far data dal 20.7.93 e per quelle della panificazione a partire dal 1996.
RELAZIONI SINDACALI
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27.2.87 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti gi… delineati nell'accordo del 27.2.87 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, e i momenti dell'articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo
produttivo e occupazionale dell'artigianato, nonchè sulle sue possibilità di
sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la
promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgono un ruolo propositivo
verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del
lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la
valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato
del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e
comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della
rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro
dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del
sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle
imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli
economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per
il rispetto delle norme, fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione
di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite,
utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati,
politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere
quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti
realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate a iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c) e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27.2.87.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprenscindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza e organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del
21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei
settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data
del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al
comma 1 del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle
quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del
versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili delle quantità saranno
ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività
della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per
le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 1, punto 1).
Detti valori verranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 17, saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra e parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dall'armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello sperito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi durano in carico almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10)Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/70 - legge n. 604/66 - legge n. 533/73 e agli artt. 2118 e 2119 C.C.
Dichiarazione a verbale del Ministro.
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL.
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1) qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate dalle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge n. 300/70 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL.
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31.7.89, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) L'erogazione sarà effettuato ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), comma 2, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione del programma di attivit… di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali gi… esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale.
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA, la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del titolo III della legge 20.5.70 n. 300.
* * *
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categorie, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, e al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2) Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30.10.89 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare previdenza per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessato da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11, 12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21.12.83, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato. In via analogica, la commissione di cui al unto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con disponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata. Tale durata, nonchè l'entità degli interventi, saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30.9.89 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15.11.89, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie. Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, richiamati al punto 3 e al punto 4). La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori CCNL alimentaristi.
17) Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti del presente contratto e alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata a un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei 2 capitoli perati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione e il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuale di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le ore 10 previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15), ultimo comma. Il 1° di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31.12.89 e sarà riferito, con criteri i cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30.10.89.
24) Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà a una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo a intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono, pertanto, qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
OCCUPAZIONE FEMMINILE
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive.
A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. e OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sociosanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di ci al punto 1.1) qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza a imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1) che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 1.1) per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontariamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87.
LAVORATORI INABILI
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in ci essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi.
MERCATO DEL LAVORO
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato di Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27.7.87, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge n. 56/87, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe, dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla legge n. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali.
- la ricerca
comune di un nuovo assetto legislativo;
- l'individuazione di alcune figure
professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile
l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a
livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di
inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale.
Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle ore della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21 luglio 1988.
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.