
Contratto Commercio e Servizi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
L'anno 1994, il giorno 3 del mese di novembre in Roma
tra
la Confederazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi dal suo Presidente Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci con una delegazione presieduta dall'Ing. Vincenzo Gervasio e composta dai signori: Daniela Amadori, Giampietro Badan, Sandra Balboni, Armando Baroni, Ennio Bartolotta, Walter Baumgartner, Giovanni Belloni, Angelo Bossi, Gianluigi Bracchi, Marco Antonio Brogini, Alberto Busnelli, Riccardo Calamandrei, Rinaldo Canofari, Leopoldo Capra, Daniela Ceruti, Marco Chimenti, Giuseppe Chinellato, Nicola Cigliese, Giuseppe Ciuti, Giorgio Collo, Giuseppe Corollo, Alfio Corradi, Tullio Cottinini, Edoardo Dal Pino, Fabio Dalla Riva, Gianfranco De Biasi, Antonio Del Nero, Gianni Diamanti, Lorenzo Duetto, Marcello D'Alfonso, Franco Entilli, Paolo Ferraboschi, Vittorio Filipponi, Arnaldo Fiorenzoni, Luigi Focacci, Paola Fontanelli, Ambrogio Forcucci, Renzo Fossati, Giuseppe Gabriele, Carlo Gandini, Clara Ghelli, Pio Giornofelice, Matteo Giovanardi, Riccardo Goi, Ernesto Hausmann, Luigi Inverni, Giovanni Labella, Emanuele Lajolo, Luigi Lazzati, Pietro Leoni, Massimo Maciga, Mauro Malandri, Sergio Malchiodi, Giuseppe Manzo, Mario Manzoni, Ugone Marchegiani, Carlo Marinelli, Vittorio Massagrande, Guido Mastropietro, Bruno Milani, Pier Paolo Mori, Eugenio Nardelli, Nicola Nardoni, Anita Navarra, Piero Navarra, Maria Giovanna Orsucci, Giampiero Pacilio, Pier Domenico Palazzi, Francesco Panerai, Bruno Papette, Gianni Parvis, Roberto Perna, Alberto Petrera, Gianfranco Pizzorno, Antonio Poddighe, Massimiliano Polacco, Alberto Pomogranato, Donato Porreca, Giorgio Primavesi, Giovanni Rinaldi, Paolo Romanin, Augusto Rossi, Luigi Ruggiero, Mario Russomanno, Francesco Salvaggio, Carlo Salvini, Gian Franco Soranna, Sergio Sparacio, Luca Squeri, Maurizio Stanziano, Riccardo Tamburini, Sirio Tardella, Giuseppe Tattoli, Lino Tedeschi, Claudio Tomassini, Steven Tranquilli, Gian Ernesto Zanin, con l'assistenza del Segretario Generale Luigi Trigona, del Vice Segretario Generale Vicario Basilio Mussolin, del Direttore della Direzione Lavoro Luigi De Romanis, del Direttore delle Relazioni Sindacali Giuseppe Zabbatino, dei Capi Servizio Maria Cecilia Segatori, Daniela Tebaidi e di Caterina Calafiore, Guido Lazzarelli, Donata Tirelli
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dal Segretario Generale Aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Ivano Corraini, Maria Antonietta Franceschini, Gennaro Pannozzo, Luigi Piacenti e dai componenti il comitato Direttivo nelle persone di: Luigi Coppini, Silvano Conti, Lionello Giannini, Piero Marconi, Manlio Mazziotta, Bruno Perin, Maria Regina Ruiz, Claudio Treves, Marco Bertolotti, Antonio Paparatto, Cristina Ronco, Marisa Valenti, Giovanna Vaudano, Gaetano Vazzana, Antonio Amoruso, Giovanni Baseotto, Domenico Campagnoli, Nadia D'Amely, Patrizia Ferrari, Adriana Freddi, Lucia Giorgi, Antonio Lareno, Melissa Oliviero, Carla Pasquale, Santino Pizzimiglio, Bruno Rastelli, Fabio Sormanni, Marco Vicedomini, Mauro Dassio, Carmela Minniti, Giorgio Scarinci, Patrizia Vistori, Renato Zanieri, Marina Bergamin, Loredana De Checchi, Giorgio Loro, Sandro Maccatrozzo, Vittorio Meneghini, Giusy Muchon, Celeste Paulon, Alessandro Forabosco, Ezio Medeot, Denise Trevisan, Dino Bonazza, Ramona Campari, Mauro Capacci, Gualtiero Francisconi, Gabriele Guglielmi, Mirella Losi, Patrizia Maestri, Gabriele Marchi, Marinella Meschieri, Daniela Pellicani, Walter Sgargi, Giulio Tiberio, Daniela Zini, Carlo Amato, Dalida Angelini, Fabio Giunti, Paolo Graziani, Roberto Mali, Silena Menchetti, Raffaello Nesi, Stefania Palli, Marco Raiconi, Alessandra Salvato, Fabrizio Angelelli, Roberto Ghiselli, Roberta Massacesi, Claudio Bazzichetto, Orfeo Cecchini, Simona Cervellini, Antonella Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Simona Iovinella, Giuseppe Mancini, Carla Mattiussi, Vincenzo Quaranta, Laura Ricci, Antonio Stancampiano, Luigi Castiglione, Domenico Troise, Alfonso Argeni, Giovanni Carpino, Antonio Coppola, Paola De Celmo, Rosario Stornaiuolo, Giuri Giuseppe, Giuseppe Scognamillo, Canio Cioffi, Michele Furci, Giovanna Pellegrino, Luisa Albanella, Cono Minnì, Sante Pellegrino, Antonino Triglia, Gianni Cotzia, Rosanna Facchin, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) rappresentata dai Segretari Confederali Alfiero Grandi e Walter Cerfeda.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Generali Aggiunti: Antonio Michelagnoli, Maria Pantile e dai Segretari Nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti, Pierangelo Raineri; da Mario Dalmasso, Salvatore Falcone, Luigino Pezzullo, Marco Pinna, Daniela Rondinelli, Armando Ruggieri dell'Ufficio sindacale unitamente ad una delegazione composta dai Signori Piero Abrami, Attilio Albanello, Antonio Albiniano, Antonietta Aloisi, Cecilia Andriolo, Vittorio Armando, Sante Blasi, Maria Letizia Borgia, Claudio Bosio, Emiliano Bovarini, Domenico Bove, Rocco Carbone, Luigi Carignani, Carlo Castellano, Antonio Castria, Alberto Cavalloni, Osvaldo Cecconi, Romano Celandroni, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Franco Corselli, Mario Dal Soler, Adriano Degioanni, Franco Di Liberto, Carlo Di Paola, Jmma Egger, Giovanni Fabrizio, Alberto Farina, Patrizio Fattorini, Ferruccio Fiorot, Marino Friggeri, Silvano Gherbaz, Pietro Giordano, Pietro Ianni, Mario Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Iride Manca, Gilberto Mangone, Enrico Mazzetti, Maresa Meneghini, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Ivano Morandi, Nicola Nistico', Giorgio Pajaro, Ugo Parisi, Marcello Pasquarella, Gianfranco Patrignani, Paolo Perazzoli, Ferruccio Petri, Leonardo Piccinno, Mario Piovesan, Pietro Pizzingrilli, Simone Ponziani, Vincenzo Ramogida, Roberto Ricciardi, Vincenzo Riglietta, Tullio Ruffoni, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola, Santo Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola Taddei, Mario Testoni, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Francesco V.aragona, Alessandro Varriale, Vincenzo Vasciaveo, Laura Zerbin con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Natale Forlani.
La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Caronia, dai Segretari Nazionali: Michele Malerba, Pierluigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli; da Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Paolo Poma e Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale della UILTuCS; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo, Beccati Marco, Belletti Pina, Bellocchi Marco, Benanti Giuseppe, Bettocchi Bruno, Boco Bruno, Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Cardonatti Enzo, Carli Bruno, Casaggi Leonardo, Casadei Maurizio, Celentano Antonio, Chisin Grazia, Cieri Nicola, Cioccolini Gianluca, Cocco Pietro, Codegoni Maria, Colonghi Amedeo, Criscuolo Amedeo, D'amico Francesco, Daniamo Domenico, De Simone Michele, Di Pierro Diego,- Diccidue Sergio, Fanzone Salvatore, Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Fulciniti Caterina, Gagliardi Giuseppe, Gandino Giorgio, Gazzo Giovanni, Giorgio Giovanni, Guggiardo Rosario, Guidi Giancarlo, Ieralli Cesare, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ernielinda, Merlin Paolo, Millone Teresa, Monaco Antonio, Moro Roberto, Napoletano Antonio, Nomade Raffaella, Ortelli Francesco, Pace Leonardo, Parisi Giulio, Pellegrini Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Regazzoni Maurizio, Rocchi Cristina, Sama Carlo, Sansoni Sandro, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Tomasi Gianni, Venturi Gianfranco, Veronese Ivana, Vestri Paolo, Visentini Luca, Zanghi Domenico; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Antimo Mucci.
visti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 14 dicembre 1990 e
il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 3 novembre 1994
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:
- Premessa - Prima Parte (X Titoli, 37 articoli); - Seconda Parte (XXXI Titoli e 164 articoli); - Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita; - 10 Allegati; - 4 Tabelle.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Premessa generale
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto. Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ritengono necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati, mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni. In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento. Le Parti si impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo-previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio '93. Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le Parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri. Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori. Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli. Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.3, Prima Parte, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma dell'art.8, Prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione - commercio all'ingrosso di generi alimentari; - supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; - commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni; - salumerie, salsamenterie e pizzicherie; - importatori e torrefattori di caffè; - commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni); - commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; - commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; - commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; - rivendite di pollame e selvaggina; - commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; - commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati; - commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; - commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli; - commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; - commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; - commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (oli di oliva e di semi); - aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini - commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali; - commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere; - produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali - grandi magazzini; magazzini a prezzo unico; - tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini; - lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese; - pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie; - articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie; - lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica; - articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti; - giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori; - oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria; - librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti; - francobolli per collezione; - mobili, mobili e macchine per ufficio; - macchine per cucire; - ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.); - autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli ( anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo); - gestori di impianti di distribuzione di carburante; - aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; - carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti; - imprese di riscaldamento; - laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione; - tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi; - prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici; - aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; - legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.; - rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio; - prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo); - commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero - agenti e rappresentanti di commercio; - mediatori pubblici e privati; - commissionari; - stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende); - fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.); - compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue); - agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori; - imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone - imprese di leasing; - recupero crediti, factoring; - servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica; - servizi di revisione contabile, auditing; - servizi di gestione e amministrazione del personale; - servizi di ricerca, formazione e selezione del personale; - ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione (*); - consulenza di direzione e organizzazione aziendale (**); - agenzie di relazioni pubbliche; - agenzie di informazioni commerciali; - servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine; - servizi di progettazione industriale, engineering; - servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità; - società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte; - agenzie pubblicitarie; - concessionarie di pubblicità; - aziende di pubblicità; - agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; - promozione vendite; - agenzie fotografiche; - uffici Residences; - società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere (***); - intermediazione merceologica; - recupero e risanamento ambiente; - altri servizi alle imprese e alle organizzazioni; - autorimesse e autoriparatori non artigianali; - società di carte di credito; - uffici cambi extrabancari; - servizi fiduciari; - buying office; - agenzie di brokeraggio; - aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; - agenzie di operazioni doganali; - servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura (****); - servizi di traduzioni e interpretariato; - agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; - vendita di multiproprietà; - autoscuole; - agenzie di servizi matrimonali; - altri servizi alle persone;
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui agli artt. 12 e 15, Prima Parte, del presente contratto. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. __________________________________________________ (*) Comprende anche la classe "marketing" del CCNL del 1990. (**) Comprende la categoria "progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa" del CCNL del 1990. (***) Comprende la categoria "mostre e fiere" del CCNL del 1990. (****) Comprende anche la classe "agenzie pratiche auto" contenuta nel CCNL del 1990.
PRIMA PARTE Sistemi di relazioni sindacali
TITOLO I Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Procedure per il rinnovo del CCNL
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L 'importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale. Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 2 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, di terziarizzazione, di affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei: a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 63511984 e con la Legge n.125/91; b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati; c) la formazione e riqualificazione professionale; d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa; e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 3 - Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità; 2) l'Osservatorio Nazionale (1); 3) la Commissione Paritetica Nazionale.
Il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, l'Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-ClSL e dalla UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
(1) L'Osservatorio Nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, come risulta dal verbale allegato (all. 2)
Art. 4 - Tutela delle lavoratrici
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro. Il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, di cui all'art. 2, Prima Parte, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia. Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.
Art. 5- Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n.635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Al Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; 2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo; 3) studiare convenzioni tipo in base alla legge 56/87 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal Gruppo di lavoro stesso; 4) predisporre. schemi di progetti di Azioni Positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 2, Prima Parte; b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale; c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine; d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione; e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; f) svolge le funzioni previste dal Titolo VI-C, Prima Parte, (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo V Seconda Parte (apprendistato) e dal Titolo VI-A, Prima Parte, (contratti a tempo determinato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.
Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art.8, Prima Parte, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, con le modalità e le procedure previste dall'art.9, Prima Parte; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'Art.10, Prima Parte.
Art. 8 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art.7, Prima Parte, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate. La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia. Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma cc., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n.533. In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui all'art. 11, Prima Parte), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
Art.9 - Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art.7, Prima Parte, lettera b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza di revisione della classificazione, anche emersa in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
Art. 10 - Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della classificazione
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art.7, Prima Parte, lettera b.2), annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
Dichiarazione sulla previdenza integrativa
Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore. Le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende. A tal fine verrà insediata una Commissione Paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse. La predetta Commissione, composta da dodici membri, verrà insediata entro il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.
TITOLO II Secondo livello di contrattazione
Premessa
Le Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente contratto si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale. Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Norma transitoria Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all'ultimo comma della presente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Art. 11 - Contrattazione territoriale
Le Parti, riconosciuto il carattere di novità e sperimentalità di un secondo livello alternativo a quello dell'art. 12, Prima Parte, convengono di istituire un'apposita Commissione Nazionale, che verrà insediata entro il 30 novembre 1994 con il compito di definire criteri e parametri certi per le erogazioni economiche, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, tenuto conto della alternatività rispetto alla contrattazione aziendale, oltreché dei seguenti elementi: - modalità di presentazione delle piattaforme e di svolgimento del confronto; - modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale; - monitoraggio. La suddetta Commissione, alfine di acquisire elementi di conoscenza comune utili, si avvarrà del contributo degli Enti Bilaterali e degli Osservatori che dovranno far pervenire sia analisi su: - la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali; - la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali; sia analisi su: - i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi; - i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese; - le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
Entro il 31.12.1995, la Commissione presenterà alle parti il risultato dei propri lavori. In caso di mancato accordo, la materia sarà definita in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima del luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate; - eventuali forme di flessibilità; - part-time; - determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte; - contratti a termine; - tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro; - parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Prima Parte; - modalità di svolgimento dell'attività dei patronati; - quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità. altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra; - altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 3, Seconda Parte, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 7, Prima Parte, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 7, punto b), Prima Parte, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
TITOLO III
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13 - Diritti di informazione
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 14 - Materie di accordi territoriali
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, Prima Parte, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario; - funzioni attribuite alle parti sociali dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, in materia di convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego; - altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa legge n.56/1987 in tema di mercato del lavoro, in particolare al Titolo II; - definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti di formazione e lavoro, sulla base di quanto ad esse delegato dagli articoli di cui al Titolo V, Seconda Parte (apprendistato) e Titolo VI-C, Prima Parte (C.F.L.) del presente contratto.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n.635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito agli artt. 7 e 9, Prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali. Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima Parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su quanto previsto dai seguenti articoli: - dall'art. 32, Seconda Parte, in materia di articolazione dell'orario settimanale; - dall'art. 34, Seconda Parte, in materia di procedure per l'articolazione dell'orario settimanale; - dall'art. 35, Seconda Parte in materia di flessibilità dell'orario.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo Art. 16, lettera d), Prima parte, ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all 'Art. 13, Prima Parte.
Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno al fine di procedere all'armonizzazione delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all 'Art. 11, Prima Parte, con le materie attualmente previste dal presente contratto come oggetto della contrattazione territoriale nonché con le eventuali altre materie attualmente indicate all'art. 12, Prima Parte, nel rispetto dei principi dell'alternatività dei livelli di contrattazione e della non ripetitività delle materie previste dall'Accordo del 23 luglio.
Art. 15 - Congelamento contratti e accordi provinciali
I contratti ed accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 non potranno essere: rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di validità del presente contratto. Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali vigenti che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.
Art. 16 - Enti bilaterali
L'Ente Bilaterale ha le seguenti funzioni.
1. Istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art.6, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n.56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art.4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n.628; b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale; c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt.32 e 34, Seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, Seconda Parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art.6 Prima Parte, e relativo allegato 2;
2. l'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
2. svolge, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste dal Titolo VI-A Prima Parte (contratti a tempo determinato), dal Titolo VI-C Prima Parte (contratti di formazione e lavoro), dal Titolo X, Prima Parte (tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori), e dal Titolo V, Seconda Parte (apprendistato), ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano a promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali entro il 31 dicembre 1995, ivi compreso l'Ente Bilaterale nazionale.
TITOLO IV Composizione delle controversie
Art. 17- Procedure
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l'Associazione o Unione competente per territorio, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione competente per territorio; b) per i prestatori d'opera, dell'Organizzazione sindacale locale della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL e della UILTuCS-UIL.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Associazione imprenditoriale ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale provvede, entro 10 giorni, alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla Associazione imprenditoriale all'Ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, 30 comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge lì agosto 1973 n.533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.
Art. 18 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge lì maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 19 - Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge4 giugno1973, n.311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
TITOLO V Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20 - Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia; b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione; c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all 'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
TITOLO VI Mercato del lavoro
Premessa
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori. A tal fine, le parti confermano la validità dell'istituto del C.F.L., apportando ad esso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori. Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, della Legge 28 febbraio 1987, n.56,le Parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230. Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari; b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali; c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), Legge 230/62.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art.8 bis legge 79/83. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella L. 18/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai sensi dell'art. 78, Seconda Parte. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate. All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad Associazione aderente alla Confcommercio, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi. Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in vigore del contratto sono confermati.
Art. 22 - B) Formazione e qualificazione professionale
In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Eurofiet - CECD in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane; 2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende; 3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne; 4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica; 5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale; - formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa; - formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza; - formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie; - formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock; - formazione di contabilità; - studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate,
- visto l'art. 15-ter della Legge n. 479/78 che recita: "I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. - L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori"; - visto l'art. 16-quater della Legge n. 479/78 che recita: "La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende"; - visto l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese",
le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici Provinciali del Lavoro e M.O. e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire agli Enti Bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito. Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì agli Enti Bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni positive, ai sensi dell'Art.16, Prima Parte, del presente contratto.
Art. 23 - C) Contratti di formazione e lavoro
Premessa Nel quadro della più generale intesa tra Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL per la definizione di nuove relazioni sindacali, le parti, ciascuna per le proprie competenze, convengono di attivare strumenti contrattuali e legislativi finalizzati all'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro. La Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e giovanile. Concordano inoltre nell'identificare l'attivazione di comuni interventi per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento professionale, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta concreta alle esigenze di fluidità del mercato del lavoro. Le parti, quindi, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, esprimono la volontà di recepire le disposizioni di legge vigenti al fine di incentivare le assunzioni di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.
Normativa Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n.451, contratti di formazione e lavoro mirati:
C.FL. di tipo a.1) all 'acquisizione di professionalità intermedie: (III, IV e V livello), con una durata di 24 mesi;
C.FL. di tipo a.2) all 'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, I e II livello), con una durata di 24 mesi;
C.FL. di tipo b) all 'inserimento professionale mediante un 'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: (tutti i livelli escluso il VII) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del contratto di formazione e lavoro. L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione e lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto dall'art. 14, Seconda Parte, nonché il periodo di prova, nei termini previsti dall'art. 17, Seconda Parte. La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b). Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni Paritetiche competenti per territorio. In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previ gente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla L.451/94 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento. L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale. Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previsti dalla sentenza della Corte Cost. n. 149 del 1° aprile 1993. I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione Paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nulla-osta. Le aziende che abbiano già attivato contratti di formazione e lavoro attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di richieste relative ad ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro, a comunicare alla Commissione Paritetica l'esito dei precedenti contratti anche con riferimento al comma 6 dell'art.8 della legge n.407/90 come modificato dall'art. 16 D.L. 299/94 convertito nella legge 19 luglio 1994, n.451. Il parere deve essere emesso entro il limite massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento, anche sulla base di specifici accordi applicativi territoriali. In tal senso le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ratificano gli accordi territoriali in materia già in essere, ferma restando la procedura di cui sopra. Le assunzioni dovranno essere attivate, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità. All'atto della richiesta del nulla-osta l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa ad una Associazione aderente alla Confcommercio. Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle agli Enti Bilaterali interessati e all'Osservatorio Nazionale. Gli accordi in materia già in atto ai vari livelli all'entrata in vigore del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra. Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.
Norma transitoria Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministero del Lavoro, in applicazione della nuova normativa di legge in materia di contratti di formazione e lavoro. Fino a tale data rimangono in vigore le norme di cui all'articolo 21-C) della Prima Parte del CCNL 14 dicembre 1990.
Art. 24 - Procedure
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo il disposto dell'art. 3, terzo comma, legge n.863/1984, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare alle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che nella Provincia di Bolzano la formazione professionale compreso l'istituto dei contratti di formazione e lavoro può essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 25 - D) Lavoratori inabili
Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla Legge 56/1987. Le parti allo scopo convengono di promuovere, nelle Regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri;
a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle Commissioni preposte dagli organi competenti e inseriti dalla Commissione Provinciale (ex Lege n.48211968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa Legge; b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla Legge n.5611987, art. 25 - devono riguardare: 1) soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni; 2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta di lavoro proposta.
L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter: "stage" di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage, eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi" mediante contratti di formazione ~ lavoro della durata di ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
TITOLO VII Licenziamenti collettivi
Dichiarazione a verbale Le parti concordano che, in caso di licenziamenti collettivi, in linea con gli obiettivi indicati nella Premessa al presente contratto e tenuto conto delle specificità del settore, le procedure adottate saranno conformi alla disciplina legislativa vigente, ivi compresa la Legge 23 Luglio 1991,n.223 e successive modificazioni.
TITOLO VIII Diritti sindacali
Art. 26 - Dirigenti sindacali
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL; b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n.300, (1) nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.94.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'Accordo interconfederale 27.7.94. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
(1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 Giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita produttiva. Nell'ambito di aziende con più unita produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento."
Art. 27- Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 26, Prima Parte, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a). Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art 28 - Compiti e funzioni delle R.S.U.
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle 00. SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.
Art. 29 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle R.S.U.
Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo interconfederale 27.7.94 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali. Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda. FILCAMS - FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l 'uso del monte ore. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monteore per le assemblee dei lavoratori viene cosi ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U.. il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UIL TuCS tramite la R.S.U.
Art. 30 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U. ed i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 7 bis dell'Accordo interconfederale 27. 7.94.(1)
___________________________________________________________________________ (1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali,. al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo. il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti: c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti; d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti: f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti: g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti: h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti. Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.
Art.7 Bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20.5.70. n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti: b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni. in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato. ---------------------------------------------------------------------------
Art. 31 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, Prima Parte, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo interconfederale 27.7.94 i permessi di cui al primo comma spettano anche ai componenti le R.S.U.
Art. 32 - Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo interconfederale 27.7.1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art.19 legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A.. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
Art. 33- Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art.29. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 34 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n.300.
Nota a verbale (al Tit. VIII) Le Parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello interconfederale attualmente regolamentata dall'Accordo 27.7.94. (Allegato 10)
Art. 35 - Trattenuta contributi sindacali
Ferma restando la norma di cui all'art. 19, Prima Parte, l'azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versano. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
TITOLO IX
Delegato aziendale
Art. 36 - Delegato aziendale
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n.741, nelle aziende che occupano da lì sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
TITOLO X Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 37 - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n.300, la ricerca. l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale (sicurezza lavoro) Le parti, considerato il recepimento della direttiva 89/391 CEE del 12 giugno 1989 riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, con il compito di proporre alle parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della vigente disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, rispondente ai principi generali fissati dalla CEE relativamente alla prevenzione dei rischi professionali, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ed alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La Commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre 1994 per concluderli non oltre il 28 febbraio 1995.
SECONDA PARTE Disciplina del rapporto di lavoro
TITOLO I Classificazione del personale
Art. 1 - Premessa
La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui dì seguente art. 3. Seconda Parte e non modifica le norme contenute nel CCNL 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore. Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto. La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda. Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della Confederazione Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 2 - Evoluzione della classificazione
Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. Inoltre ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. 10, Prima Parte. La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt.da 7 a 10 della Prima Parte.
Art. 3 - Classificazione Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP; 2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico; 3) responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali; 4) analista sistemista; 5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa; 6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti; 7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità; 8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità; 9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità; 10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità; l1) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori; 12) coprywriter nelle agenzie di pubblicità; 13) art director nelle agenzie di pubblicità; 14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità; 15) account executive nelle agenzie di pubblicità; 16) media planner nelle agenzie di pubblicità; 17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità; 18) research executive nelle agenzie di pubblicità; 19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità; 20) product manager; 21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato; 22) esperto di sviluppo organizzativo; 23) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica e cioè:
1) ispettore; 2) cassiere principale che sovraintenda a più casse; 3) propagandista scientifico; 4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere; 5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi; 6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita; 7) contabile con mansioni di concetto; 8) segretario di direzione con mansioni di concetto; 9) consegnatario responsabile di magazzino; 10) agente acquisitore nelle aziende di legname; 11) agente esterno consegnatario delle merci; 12) determinatore di costi: 13) estimatore nelle aziende di arte e antichità; 14) spedizioniere patentato; 15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; 16) chimico di laboratorio; 17) capitano di rimorchiatore; 18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico; 19) interprete o traduttore simultaneo; 20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari; 21) colladuatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera. provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione; 22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia; 23) segretario (di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo; 24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità; 25) art-buyer nelle agenzie di pubblicità; 26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità; 27) visualizer nelle agenzie di pubblicità; 28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità; 29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità; 30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità; 31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità; 32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità; 33) capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione: Svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato; 34) programmatore analista; 35) programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina: 36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato; 37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato; 38) assistente del product manager; 39) internal auditor: 40) EDP auditor; 41) specialista di controllo di qualità; 42) revisore contabile; 43) analista di procedure organizzative; 44) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita e cioè:
1) steno-dattilografo in lingue estere; 2) disegnatore tecnico; 3) figurinista; 4) vetrinista; 5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi; 6) commesso stimatore di gioielleria; 7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n.1265: ottico patentato a norma degli artt. 30 31,32 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334; 8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge; 9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia; 10) addetto a pratiche doganali e valutarie; 11) operaio specializzato provetto; 12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato; 13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale; 14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione; 15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità; 16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori; 17) operatore di elaboratore con controllo di flusso; 18) schedulatore flussista; 19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza. è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi; 20) programmatore minutatore di programmi; 21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai. metalli non ferrosi e rottami; 22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale; b) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori; 23) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche; 24) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione; 25) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato; 26) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato; 27) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti. sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda: 28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso. la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda; 29) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate. Esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco; 30) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari. nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 1) contabile d'ordine; 2) cassiere comune; 3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); 4) astatore; 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni; 6) operatore meccanografico; 7) commesso alla vendita al pubblico; 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura,. di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci; 9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico. supermercati ed esercizi similari); 10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione; 11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita; 12) indossatrice; 13) estetista, anche con funzioni di vendita; 14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria; 15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico; 16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna; 17) pittore o disegnatore esecutivo; 18) allestitore esecutivo di vetrine e display; 19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo; 20) autotrenista conducente di automezzi pesanti; 21) banconiere di spacci di carne; 22) operaio specializzato; 23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita; 24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche; 25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore; 26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche; 27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi; 28) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza; 29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica. il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento