Contratto Commercio e Servizi

Contratto  Collettivo Nazionale di  Lavoro per i  dipendenti da aziende del
terziario della distribuzione e dei servizi.
L'anno 1994, il giorno 3 del mese di novembre in Roma
tra
la  Confederazione Generale del Commercio del Turismo e dei Servizi dal suo
Presidente  Gr. Uff. Dott. Francesco Colucci con una delegazione presieduta
dall'Ing.  Vincenzo  Gervasio  e  composta  dai  signori:  Daniela Amadori,
Giampietro  Badan, Sandra Balboni, Armando Baroni, Ennio Bartolotta, Walter
Baumgartner,  Giovanni  Belloni,  Angelo  Bossi,  Gianluigi  Bracchi, Marco
Antonio  Brogini, Alberto Busnelli, Riccardo Calamandrei, Rinaldo Canofari,
Leopoldo Capra, Daniela Ceruti, Marco Chimenti, Giuseppe Chinellato, Nicola
Cigliese,  Giuseppe Ciuti, Giorgio  Collo, Giuseppe Corollo, Alfio Corradi,
Tullio  Cottinini, Edoardo Dal Pino, Fabio Dalla Riva, Gianfranco De Biasi,
Antonio  Del Nero,  Gianni  Diamanti, Lorenzo  Duetto,  Marcello D'Alfonso,
Franco  Entilli, Paolo Ferraboschi, Vittorio Filipponi, Arnaldo Fiorenzoni,
Luigi Focacci, Paola Fontanelli, Ambrogio Forcucci, Renzo Fossati, Giuseppe
Gabriele, Carlo Gandini, Clara Ghelli, Pio Giornofelice, Matteo Giovanardi,
Riccardo  Goi, Ernesto Hausmann,  Luigi Inverni, Giovanni Labella, Emanuele
Lajolo, Luigi Lazzati, Pietro Leoni, Massimo Maciga, Mauro Malandri, Sergio
Malchiodi,  Giuseppe   Manzo,  Mario  Manzoni,   Ugone  Marchegiani,  Carlo
Marinelli,  Vittorio Massagrande,  Guido  Mastropietro, Bruno  Milani, Pier
Paolo Mori, Eugenio Nardelli, Nicola Nardoni, Anita Navarra, Piero Navarra,
Maria Giovanna Orsucci, Giampiero Pacilio, Pier Domenico Palazzi, Francesco
Panerai,  Bruno Papette,  Gianni  Parvis, Roberto  Perna,  Alberto Petrera,
Gianfranco  Pizzorno,  Antonio   Poddighe,  Massimiliano  Polacco,  Alberto
Pomogranato,  Donato Porreca,  Giorgio  Primavesi, Giovanni  Rinaldi, Paolo
Romanin,  Augusto  Rossi,  Luigi   Ruggiero,  Mario  Russomanno,  Francesco
Salvaggio,  Carlo  Salvini,  Gian  Franco  Soranna,  Sergio  Sparacio, Luca
Squeri,  Maurizio Stanziano,  Riccardo Tamburini,  Sirio Tardella, Giuseppe
Tattoli,  Lino Tedeschi, Claudio Tomassini, Steven Tranquilli, Gian Ernesto
Zanin,  con l'assistenza  del Segretario  Generale Luigi  Trigona, del Vice
Segretario Generale Vicario Basilio Mussolin, del Direttore della Direzione
Lavoro  Luigi De Romanis,  del Direttore delle Relazioni Sindacali Giuseppe
Zabbatino,  dei Capi Servizio Maria  Cecilia Segatori, Daniela Tebaidi e di
Caterina Calafiore, Guido Lazzarelli, Donata Tirelli
e
la  Federazione  Italiana  Lavoratori  Commercio  Alberghi-Mense  e Servizi
(FILCAMS-CGIL),  rappresentata dal  Segretario Generale  Aldo Amoretti, dal
Segretario  Generale Aggiunto Pietro Ruffolo, dai Segretari Nazionali Ivano
Corraini, Maria Antonietta Franceschini, Gennaro Pannozzo, Luigi Piacenti e
dai  componenti  il comitato  Direttivo  nelle persone  di:  Luigi Coppini,
Silvano  Conti, Lionello  Giannini, Piero  Marconi, Manlio Mazziotta, Bruno
Perin,  Maria  Regina  Ruiz,  Claudio  Treves,  Marco  Bertolotti,  Antonio
Paparatto,  Cristina  Ronco,  Marisa  Valenti,  Giovanna  Vaudano,  Gaetano
Vazzana,  Antonio Amoruso,  Giovanni  Baseotto, Domenico  Campagnoli, Nadia
D'Amely,  Patrizia Ferrari,  Adriana Freddi,  Lucia Giorgi, Antonio Lareno,
Melissa  Oliviero,  Carla Pasquale,  Santino  Pizzimiglio,  Bruno Rastelli,
Fabio  Sormanni, Marco  Vicedomini, Mauro  Dassio, Carmela Minniti, Giorgio
Scarinci,  Patrizia Vistori,  Renato Zanieri,  Marina Bergamin, Loredana De
Checchi,  Giorgio  Loro,  Sandro  Maccatrozzo,  Vittorio  Meneghini,  Giusy
Muchon, Celeste Paulon, Alessandro Forabosco, Ezio Medeot, Denise Trevisan,
Dino  Bonazza,  Ramona  Campari,   Mauro  Capacci,  Gualtiero  Francisconi,
Gabriele  Guglielmi,  Mirella  Losi,  Patrizia  Maestri,  Gabriele  Marchi,
Marinella  Meschieri,  Daniela Pellicani,  Walter  Sgargi,  Giulio Tiberio,
Daniela  Zini, Carlo Amato,  Dalida Angelini, Fabio Giunti, Paolo Graziani,
Roberto  Mali,  Silena  Menchetti, Raffaello  Nesi,  Stefania  Palli, Marco
Raiconi,  Alessandra Salvato, Fabrizio Angelelli, Roberto Ghiselli, Roberta
Massacesi,   Claudio  Bazzichetto,   Orfeo  Cecchini,   Simona  Cervellini,
Antonella  Chiusaroli, Luigi Corazzesi, Simona Iovinella, Giuseppe Mancini,
Carla  Mattiussi,  Vincenzo Quaranta,  Laura  Ricci,  Antonio Stancampiano,
Luigi  Castiglione,  Domenico  Troise,  Alfonso  Argeni,  Giovanni Carpino,
Antonio  Coppola,  Paola  De Celmo,  Rosario  Stornaiuolo,  Giuri Giuseppe,
Giuseppe  Scognamillo, Canio  Cioffi,  Michele Furci,  Giovanna Pellegrino,
Luisa  Albanella, Cono  Minnì, Sante  Pellegrino, Antonino  Triglia, Gianni
Cotzia,  Rosanna Facchin,  con  l'assistenza della  Confederazione Generale
Italiana  del Lavoro (CGIL) rappresentata dai Segretari Confederali Alfiero
Grandi e Walter Cerfeda.
La  Federazione Italiana Sindacati  Addetti ai Servizi Commerciali Affini e
del  Turismo (FISASCAT-CISL), rappresentata  dal Segretario Generale Gianni
Baratta,  dai  Segretari  Generali  Aggiunti:  Antonio  Michelagnoli, Maria
Pantile  e  dai  Segretari  Nazionali:  Luciana  Cirillo,  Mario Marchetti,
Pierangelo Raineri; da Mario Dalmasso, Salvatore Falcone, Luigino Pezzullo,
Marco  Pinna, Daniela  Rondinelli, Armando  Ruggieri dell'Ufficio sindacale
unitamente  ad una delegazione  composta dai  Signori Piero Abrami, Attilio
Albanello, Antonio Albiniano, Antonietta Aloisi, Cecilia Andriolo, Vittorio
Armando,  Sante  Blasi,  Maria  Letizia  Borgia,  Claudio  Bosio,  Emiliano
Bovarini,  Domenico Bove, Rocco Carbone, Luigi Carignani, Carlo Castellano,
Antonio  Castria, Alberto  Cavalloni,  Osvaldo Cecconi,  Romano Celandroni,
Franco  Ciccolini, Antonio  Cinosi, Bruno  Cordiano, Franco Corselli, Mario
Dal  Soler, Adriano  Degioanni,  Franco Di  Liberto,  Carlo Di  Paola, Jmma
Egger,  Giovanni Fabrizio,  Alberto  Farina, Patrizio  Fattorini, Ferruccio
Fiorot,  Marino Friggeri,  Silvano Gherbaz,  Pietro Giordano, Pietro Ianni,
Mario Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Iride Manca, Gilberto Mangone,
Enrico  Mazzetti,  Maresa Meneghini,  Amedeo  Meniconi,  Biagio Montefusco,
Ivano  Morandi,  Nicola  Nistico',  Giorgio  Pajaro,  Ugo  Parisi, Marcello
Pasquarella,  Gianfranco  Patrignani,  Paolo  Perazzoli,  Ferruccio  Petri,
Leonardo  Piccinno, Mario  Piovesan, Pietro  Pizzingrilli, Simone Ponziani,
Vincenzo  Ramogida, Roberto Ricciardi,  Vincenzo Riglietta, Tullio Ruffoni,
Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola,
Santo Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Paola
Taddei,  Mario   Testoni,  Fernando   Toma,  Giancarlo   Trotta,  Francesco
V.aragona,  Alessandro  Varriale,  Vincenzo  Vasciaveo,  Laura  Zerbin  con
l'intervento  della  Confederazione  Italiana  Sindacati  Lavoratori (CISL)
rappresentata dal Segretario Confederale Natale Forlani.
La  Unione  Italiana  Lavoratori  Turismo  Commercio  e  Servizi (UILTuCS),
rappresentata  dal  Segretario  Generale  Raffaele  Vanni,  dal  Segretario
Generale  Aggiunto  Salvatore  Caronia,  dai  Segretari  Nazionali: Michele
Malerba, Pierluigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio
Zilli;  da Emilio Fargnoli, Marco  Marroni, Paolo Poma e Antonio Vargiu del
Dipartimento  Sindacale della  UILTuCS; dai  membri del  Comitato Direttivo
Nazionale  Amari Sergio,  Amoretti  Carlo, Andreani  Paolo,  Beccati Marco,
Belletti  Pina, Bellocchi  Marco, Benanti  Giuseppe, Bettocchi  Bruno, Boco
Bruno, Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Cardonatti Enzo,
Carli  Bruno, Casaggi Leonardo, Casadei Maurizio, Celentano Antonio, Chisin
Grazia,  Cieri Nicola,  Cioccolini Gianluca,  Cocco Pietro, Codegoni Maria,
Colonghi  Amedeo, Criscuolo Amedeo, D'amico Francesco, Daniamo Domenico, De
Simone  Michele,  Di  Pierro Diego,-  Diccidue  Sergio,  Fanzone Salvatore,
Franzoni  Stefano,   Fruggiero  Giuseppe,   Fulciniti  Caterina,  Gagliardi
Giuseppe,  Gandino  Giorgio, Gazzo  Giovanni,  Giorgio  Giovanni, Guggiardo
Rosario,  Guidi Giancarlo, Ieralli Cesare, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro,
La  Volta Cosimo, Lo Vasco  Maria, Luchetti Maria Ernielinda, Merlin Paolo,
Millone  Teresa, Monaco  Antonio, Moro  Roberto, Napoletano Antonio, Nomade
Raffaella,  Ortelli  Francesco, Pace  Leonardo,  Parisi  Giulio, Pellegrini
Aurelio,  Pezzetta Giannantonio, Regazzoni  Maurizio, Rocchi Cristina, Sama
Carlo,  Sansoni Sandro,  Sastri Pasquale,  Scardaone Luigi,  Tomasi Gianni,
Venturi  Gianfranco, Veronese  Ivana, Vestri  Paolo, Visentini Luca, Zanghi
Domenico;  e con la  partecipazione della Unione  Italiana del Lavoro (UIL)
nella persona del Segretario Confederale Antimo Mucci.
visti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del
Terziario  della Distribuzione e dei  Servizi stipulato in data 14 dicembre
1990
e
il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 3 novembre 1994
si è stipulato
il  presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del
Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:
-   Premessa
-   Prima Parte (X Titoli, 37 articoli);
-   Seconda Parte (XXXI Titoli e 164 articoli);
-   Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita;
-   10 Allegati;
-   4 Tabelle.
Letti,   approvati  e   sottoscritti   dai  rappresentanti   di   tutte  le
Organizzazioni stipulanti.
Premessa generale
Il  presente Contratto  Collettivo Nazionale  di Lavoro, nell'assumere come
proprio  lo   spirito  del  "Protocollo   sulla  politica   dei  redditi  e
dell'occupazione,  sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e
sul  sostegno al sistema  produttivo" del 23  luglio 1993, ne realizza, per
quanto  di competenza del contratto  nazionale di lavoro, le finalità e gli
indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A  tal fine le Parti  concordano di regolare l'assetto della contrattazione
collettiva  secondo i  termini e  le procedure  specificamente indicati dal
presente contratto.
Le  Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le
relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le  Parti, in  coerenza con quanto  stabilito dal  Protocollo del 23 luglio
1993,  ritengono  necessaria  l'emanazione  di  un  apposito  provvedimento
legislativo,  inteso  a garantire  il  conseguimento  della normalizzazione
delle  condizioni di concorrenza  tra le aziende dei settori rappresentati,
mediante   l'estensione  generalizzata   del  presente   sistema  normativo
contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In  questo  quadro, le  Parti  si  impegnano a  proseguire  la  loro azione
congiunta  presso il Governo e le istituzioni per conseguire l'approvazione
del suddetto provvedimento.
Le  Parti si impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un
apposito  provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento
contributivo-previdenziale,  così  come  previsto  per  le  erogazioni  del
secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio '93.
Le  Parti,  nel  rispetto della  piena  autonomia  imprenditoriale  e ferme
restando  le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali
e  delle Organizzazioni  Sindacali,  consapevoli dell'importanza  del ruolo
delle  relazioni  sindacali  per  il  consolidamento  e  lo  sviluppo delle
potenzialità  del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e
alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento
all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali
e  di informazioni coerente con  le esigenze delle aziende e dei lavoratori
del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti
innovativi  espressi nelle diverse  tipologie settoriali ed aziendali anche
con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire
corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze
dei  problemi dei settori  e dei comparti  e la pratica realizzazione di un
più  avanzato sistema  di relazioni  sindacali e  di strumenti  di gestione
degli  accordi, anche  al fine  di  garantire il  rispetto delle  intese e,
quindi,  prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è
svolta  anche attraverso  la raccolta e  lo studio  di dati ed informazioni
utili  a conoscere preventivamente  le occasioni di sviluppo, realizzare le
condizioni  per favorirlo,  individuare  eventuali punti  di  debolezza per
verificarne le possibilità di superamento.
Le  Parti, tenuto  conto delle  imminenti  scadenze a  livello comunitario,
concordano  sull'esigenza  di  partecipare  attivamente  allo  sviluppo del
dialogo  sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di
armonizzazione   delle   normative  legislative   e   della  contrattazione
collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le  Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti
degli  organi governativi  interessati al  fine di  realizzare un quadro di
riferimento  economico  ed  istituzionale   funzionale  allo  sviluppo  del
terziario  ed  in  particolare per  porre  in  essere  condizioni normative
omogenee rispetto agli altri settori.
Le  Parti si danno atto  che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema
di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai
vari  livelli di  contrattazione e  non potranno  richiedersi altre materie
oltre  a quelle  previste per  ciascun livello  (ivi compreso  quello della
contrattazione  aziendale),  rispettando  le  procedure  e  le  modalità di
confronto previste nei vari capitoli.
Al  fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della
Commissione  Paritetica  Nazionale  di   cui  all'art.3,  Prima  Parte,  su
richiesta  anche di  una  delle Parti  e  nel rispetto  di  quanto previsto
all'ottavo  comma dell'art.8, Prima Parte, si ricorrerà ad un confronto tra
le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale
prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di
richiesta dei singoli incontri.
Trascorso  tale  periodo  ed esperite  le  procedure,  le  Parti riprendono
libertà di azione.
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il  presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera
unitaria,  per tutto il territorio  nazionale, i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato  e, per  quanto compatibile  con le  disposizioni di legge, i
rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario,
della  distribuzione e dei  servizi appartenenti  ai settori merceologici e
categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
-  commercio al minuto  di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate
le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
-  commercio all'ingrosso  di droghe  e coloniali;  commercio al  minuto di
droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
-  commercio  all'ingrosso  di  bestiame  e  carni  macellate,  macellerie,
norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in
genere;  commercio al  dettaglio di  latte (latterie  non munite di licenza
P.S.) e derivati;
-  commercio  all'ingrosso  ed in  commissione  di  prodotti ortofrutticoli
effettuati nei mercati;
- commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
-  commercio all'ingrosso e al  minuto di prodotti vinicoli e affini (vini,
mosti,  spumanti, liquori,  birra, aceto  di vino);  per quanto riguarda le
aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si
intendono comprese:
a)  le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche
tipici e la loro vendita;
b)  le aziende che,  oltre ad acquistare  uve e mosti  per la produzione di
vini  anche tipici e  la successiva loro  vendita, effettuano operazioni di
acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
-  commercio all'ingrosso  e al  minuto di  acque minerali  e gassate  e di
ghiaccio;
-  commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (oli di oliva e di
semi);
-  aziende  commerciali  di   stagionatura  e  conservazione  dei  prodotti
lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini
- commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
-  commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in
genere;
-  produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali
e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
-  tessuti di ogni  genere, mercerie, maglierie,  filati, merletti e trine;
confezioni  in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e
sarte;  mode e  novità; forniture per  sarti e  sarte; camicerie ed affini;
busterie,  cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane
e  materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed
articoli  da viaggio; ombrellerie,  pelletterie; guanti, calze; profumerie,
bigiotteria  ed affini; trecce  di paglia e  cappelli di paglia non finiti;
abiti  usati; tappeti; saccherie,  anche se esercitano  la riparazione o il
noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
-  lane sudicie  e  lavate, seme  bachi,  bozzoli, cascami  di  seta, fibre
tessili  varie (canapa,  lino, juta,  ecc.),  stracci e  residuati tessili,
eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle
pelli;  pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da
pellicceria  e da pellicceria;  pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli
grezze  da pellicceria, pelli per  pelletteria e varie, pelli per valigerie
in genere, cuoio per sellerie;
-  articoli  casalinghi,  specchi   e  cristalli,  cornici,  chincaglierie,
ceramiche  e  maioliche,  porcellane,   stoviglie,  terraglie,  vetrerie  e
cristallerie;
-  lastre  e recipienti  di  vetro,  vetro scientifico,  materie  prime per
l'industria del vetro e della ceramica;
-  articoli di  elettricità, gas,  idraulica e  riscaldamento eccettuate le
aziende installatrici di impianti;
-  giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri;
prodotti  artistici e dell'artigianato;  case di vendita all'asta; articoli
per regalo, articoli per fumatori;
-  oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose,
perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri
usati);  rivenditori  di  edizioni   musicali;  cartolai  (dettaglianti  di
articoli  di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria
e  cancelleria;  commercianti di  carta  da macero;  distributori  di libri
giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie;
macchine  in  genere;  armi  e  munizioni;  articoli  di  ferro  e metalli;
apparecchi  TV,  radiofonici,   elettrodomestici;  impianti  di  sicurezza;
strumenti  musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario;
apparecchi  scientifici; pesi  e misure;  pietre  coti, per  molino, pietra
pomice  e pietre  litografiche; articoli  tecnici (cinghie di trasmissione,
fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche
se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza
e  per riparazioni); cicli o motocicli ( anche se esercitano il posteggio o
il  noleggio  con  o  senza  officine  o  laboratori  di  assistenza  e per
riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici;
oli  lubrificanti, prodotti  petroliferi  in genere  (compreso  il petrolio
agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
-  carboni  fossili,  carboni  vegetali;  combustibili  solidi,  liquidi  e
liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
-  laterizi,  cemento,  calce  e  gesso,  manufatti  di  cemento, materiali
refrattari,  tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere,
ghiaia,  sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale,
catrame,  bitumi, asfalti;  materiale  da pavimentazione,  da rivestimento,
isolante  e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle
di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
-   aziende    distributrici   di   specialità    medicinali   e   prodotti
chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi;
materiale  enologico; sementi da cereali,  da prato, da orto e da giardino;
mangimi  e panelli; macchine  e attrezzi  agricoli; piante non ornamentali,
altri prodotti di uso agricolo);
-  commercio all'ingrosso  delle merci  e dei  prodotti di  cui al presente
punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
-  stabilimenti  per  la condizionatura  dei  prodotti  tessili (eccettuati
quelli  costituiti da industriali  nell'interno e al servizio delle proprie
aziende);
-  fornitori di enti pubblici  e privati (imprese di casermaggio, fornitori
carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
-  compagnie  di  importazione  ed esportazione  e  case  per  il commercio
internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
-  agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti
nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo.
e)  Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle
persone
- imprese di leasing;
- recupero crediti, factoring;
- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione (*);
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale (**);
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
-  servizi di design,  grafica, progettazione, e  allestimenti di interni e
vetrine;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo
qualità;
-  società  per  lo  sfruttamento  commerciale  di  brevetti,  invenzioni e
scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- uffici Residences;
-  società di  organizzazione e  gestione congressi,  esposizioni, mostre e
fiere (***);
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
-  aziende   ed  agenzie   di  consulenza,   intermediazione  e  promozione
immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
-  servizi di richiesta  certificati, disbrigo  pratiche di dattilografia e
fotocopiatura (****);
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimonali;
- altri servizi alle persone;
Le  parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo
della  sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario
e  inscindibile,  nel  realizzare  maggiori  benefici  per  i  lavoratori è
globalmente  migliorativo  e,  pertanto,  sostituisce  ed  assorbe  ad ogni
effetto  le norme  di  tutti i  precedenti  contratti collettivi  e accordi
speciali  riferentesi alle  medesime categorie,  sopra elencate. Sono fatte
salve  le  condizioni  di  miglior  favore  previste  dalla  legge  e dalla
contrattazione  integrativa di  cui agli  artt. 12  e 15,  Prima Parte, del
presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti
di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti,
per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali
stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per  quanto non previsto dal  presente contratto valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia.
__________________________________________________
(*)   Comprende anche la classe "marketing" del CCNL del 1990.
(**)   Comprende la categoria "progettazione e consulenza professionale e/o
organizzativa" del CCNL del 1990.
(***) Comprende la categoria "mostre e fiere" del CCNL del 1990.
(****) Comprende anche la classe "agenzie pratiche auto" contenuta nel CCNL
del 1990.

PRIMA PARTE
Sistemi di relazioni sindacali
TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Procedure per il rinnovo del CCNL
La  piattaforma per il rinnovo  del CCNL sarà presentata in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante  i  tre  mesi  precedenti la  scadenza  e  nel  mese  successivo e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione  della  piattaforma,  le  Parti  non  assumeranno  iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In  assenza di accordo, dopo un  periodo di tre mesi dalla data di scadenza
del  CCNL  e,  comunque,  dopo  un  periodo  di  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del
CCNL,  sarà corrisposto  ai lavoratori  dipendenti un  elemento provvisorio
della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L  'importo di  tale elemento sarà  pari al  trenta per  cento del tasso di
inflazione  programmato,  applicato   ai  minimi  retributivi  contrattuali
vigenti,  inclusa la ex indennità  di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in
assenza  di accordo, detto  importo sarà pari  al cinquanta per cento della
inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La  violazione delle  disposizioni  di cui  al  secondo comma  del presente
articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato
causa,  l'anticipazione o lo slittamento  di tre mesi del termine a partire
dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo  di rinnovo del CCNL  le Parti definiranno tempi e modalità di
cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 2 - Diritti di informazione
Annualmente,  di norma entro  il primo quadrimestre,  la Confcommercio e le
Organizzazioni  Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine
di  effettuare un  esame congiunto  del quadro  economico e  produttivo del
comparto,  delle sue dinamiche  strutturali, delle prospettive di sviluppo,
dei  più rilevanti  processi di  ristrutturazione, di  terziarizzazione, di
affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione
tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di
comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel  corso  dell'incontro  saranno  oggetto  di  informazioni  e  di  esame
congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a)  lo  stato e  la  dinamica qualitativa  e  quantitativa dell'occupazione
derivante  anche  dall'utilizzo  dell'apprendistato   e  dei  contratti  di
formazione  e   lavoro  nonché   l'andamento  qualitativo   e  quantitativo
dell'occupazione  femminile, con le  possibili azioni positive in linea con
la Raccomandazione CEE 63511984 e con la Legge n.125/91;
b)  le conseguenze dei  suddetti processi di ristrutturazione e innovazione
tecnologica  sull'occupazione  e  sulle  caratteristiche  professionali dei
lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d)  la struttura  dei comparti  e settori  nonché le prevedibili evoluzioni
della stessa;
e)  i  problemi  relativi  al  processo  di  razionalizzazione  del settore
commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo
stato  di applicazione delle principali  leggi sul settore e la opportunità
di  eventuali loro modifiche e  le politiche dirette a riforme di settore e
alla regolamentazione di orari commerciali.
Art. 3 - Strumenti nazionali
Le  parti, per  la realizzazione  degli  obiettivi previsti  nella Premessa
concordano sull'opportunità di istituire:
1) il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità;
2) l'Osservatorio Nazionale (1);
3) la Commissione Paritetica Nazionale.
Il  gruppo di lavoro per  le Pari Opportunità, l'Osservatorio Nazionale, la
Commissione
Paritetica  Nazionale sono composti  ciascuno da sei  membri, dei quali tre
designati  dalla   Confcommercio  e   tre  designati   dalla  FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-ClSL  e dalla  UILTuCS-UIL. Per  ogni membro  effettivo può essere
nominato un supplente.
(1)  L'Osservatorio Nazionale è stato costituito in data 2 marzo 1988, come
risulta dal verbale allegato (all. 2)
Art. 4 - Tutela delle lavoratrici
Le  parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a
norma  della Risoluzione CEE  29 maggio 1990,  misure volte a migliorare le
condizioni  di  vita   e  di  lavoro  del   personale  femminile,  al  fine
dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il  Gruppo di  lavoro per  le Pari  Opportunità, di  cui all'art.  2, Prima
Parte,  è deputato  ad elaborare un  codice di  condotta sulla tutela della
dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica
positiva appropriata sulla materia.
Tale   codice  di   condotta  potrà   essere  recepito   nell'ambito  della
regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione
di  misure tese a garantire  un clima di rispetto reciproco della integrità
umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto
della  dignità della persona  che possa essere  offesa da qualsiasi tipo di
comportamento indesiderato.
Art. 5- Pari opportunità
Le  parti convengono sulla  opportunità di  realizzare, in attuazione della
Raccomandazione  CEE  del  13  dicembre  1984  n.635  e  delle disposizioni
legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità
di  opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e
di  ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai
vari  livelli   contrattuali  e  di   confronto  (nazionale,  territoriale,
aziendale) a favore delle lavoratrici.
Al  Gruppo di  lavoro per  le  Pari Opportunità  sono assegnati  i seguenti
compiti:
1)  svolgere attività  di studio  e di  ricerca, nell'ambito delle attività
dell'Osservatorio  sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di
acquisire  elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione
femminile  nei settori utilizzando a  tal fine dati disaggregati per sesso,
livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2)  studiare la legislazione vigente  e le esperienze in materia, a livello
nazionale  e  comunitario,  con particolare  riferimento  alle  modalità di
utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;
3)  studiare convenzioni  tipo in  base  alla legge  56/87 per  favorire il
reinserimento  nel mercato  del lavoro  di donne  che desiderino riprendere
l'attività  dopo  un'interruzione dell'attività  lavorativa  per  una delle
cause che saranno individuate dal Gruppo di lavoro stesso;
4)  predisporre. schemi di progetti  di Azioni Positive finalizzati anche a
favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale.
L'eventuale  adesione delle aziende  agli schemi  di progetto di formazione
professionale  concordemente  definiti   e  recepiti  dalle  Organizzazioni
stipulanti  il  Contratto  Nazionale,  di  cui  le  parti  promuoveranno la
conoscenza,  costituisce  titolo per  l'applicazione  di  benefici previsti
dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il  Gruppo di cui al  presente articolo si riunirà di norma trimestralmente
ed   annualmente   riferirà   sull'attività   svolta   alle  Organizzazioni
stipulanti.
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio  Nazionale  costituisce  lo strumento  per  lo  studio delle
iniziative  adottate dalle  parti in  materia  di occupazione,  mercato del
lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a)  programma ed organizza relazioni  sul quadro economico e produttivo del
comparto  e  le  relative  prospettive di  sviluppo,  sullo  stato  e sulle
previsioni  occupazionali,   anche  coordinando   indagini  e  rilevazioni,
elaborando  stime e  proiezioni  anche al  fine  di fornire  alle  parti il
supporto  tecnico  necessario  alla  realizzazione  degli  incontri  di cui
all'art. 2, Prima Parte;
b)   elabora   proposte   in  materia   di   formazione   e  qualificazione
professionale,  anche in  relazione a  disposizioni legislative nazionali e
comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
c)  riceve  ed elabora,  anche  a  fini statistici,  i  dati  forniti dagli
Osservatori  Provinciali sulla realizzazione  e l'utilizzo degli accordi in
materia  di contratti  di formazione  e lavoro  ed apprendistato nonché dei
contratti a termine;
d)  riceve  dalle  Organizzazioni  territoriali  gli  accordi  realizzati a
livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e)  predispone i  progetti formativi  per singole  figure professionali, al
fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f)  svolge le funzioni previste dal Titolo VI-C, Prima Parte, (contratti di
formazione  e lavoro),  dal Titolo  V Seconda  Parte (apprendistato)  e dal
Titolo VI-A, Prima Parte, (contratti a tempo determinato).
La  realizzazione  delle  finalità  sopra  indicate  avviene  attraverso le
modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.
Art. 7 - Commissione Paritetica Nazionale
La  Commissione  Paritetica  Nazionale   costituisce  l'organo  preposto  a
garantire  il  rispetto   delle  intese  intercorse   ed  a  proporre  alle
Organizzazioni  stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto
all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art.8, Prima Parte, esamina
-  ad  esclusione della  materia  delle  sanzioni disciplinari  -  tutte le
controversie  di interpretazione e di  applicazione di interi istituti o di
singole  clausole contrattuali,  ivi comprese  quelle relative  al rispetto
delle  modalità, delle procedure  e dei temi  previsti dalla presente Prima
Parte del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1)    individua    figure   professionali    non    previste   nell'attuale
classificazione,    in     relazione    a     processi    di    innovazione
tecnologica/organizzativa  di particolare  rilevanza, con  le modalità e le
procedure previste dall'art.9, Prima Parte;
2)  sviluppa l'esame della  classificazione, al  fine di ricercare coerenza
tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle
Organizzazioni  stipulanti  eventuali  proposte  di  aggiornamento,  con le
modalità e le procedure previste dall'Art.10, Prima Parte.
Art. 8 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art.7, Prima Parte, lettere a) e
b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La  Segreteria della  Commissione Paritetica  Nazionale  ha sede  presso la
Confcommercio  e  provvede  alla  verbalizzazione  delle  riunioni  e delle
deliberazioni  assunte,  che dovranno  essere  sottoscritte  dai componenti
della Commissione stessa.
La  Commissione Paritetica Nazionale  si riunisce  su istanza presentata, a
mezzo  di raccomandata  A.R., dalle  Organizzazioni stipulanti  il presente
contratto  o  dalle  Organizzazioni  sindacali  locali  facenti  capo  alle
predette  Organizzazioni  nazionali,  autonomamente   o  per  conto  di  un
prestatore  di lavoro, o  dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite
le Associazioni locali o nazionali di categoria.
All'atto  della presentazione dell'istanza,  di cui al comma precedente, la
parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli
elementi utili all'esame della controversia.
Le  riunioni della Commissione  Paritetica Nazionale avranno luogo di norma
presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata
d'accordo  tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di
cui  al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i
30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia
per  acquisire  ogni  informazione  e  osservazione  utile  all'esame della
controversia stessa.
Le  deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle
parti  interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne
ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un
verbale  di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.411, terzo
comma,  e 412 c.p.c. e  2113, quarto comma cc., come modificati dalla legge
11 agosto 1973, n.533.
In  pendenza di  procedura presso  la Commissione  Paritetica Nazionale, le
OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa
sindacale né legale.
Ove  la  controversia  e relativa  procedura  abbiano  riguardato questioni
attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello
di  cui  all'art.   11,  Prima  Parte),   la  parte,  il   cui  diritto  di
organizzazione  sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti
leso,  sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero,
in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà
decidere,  previo confronto tra  le Organizzazioni stipulanti (confronto da
esaurirsi  entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e
modalità previste al riguardo.
Per  tutto quanto  relativo al  funzionamento della  Commissione Paritetica
Nazionale,   potrà   provvedere   la   Commissione   stessa,   con  proprie
deliberazioni.
Art.9 - Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione
Per  l'espletamento di  quanto  previsto dall'art.7,  Prima  Parte, lettera
b.1), la Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di
un'esigenza  di revisione  della classificazione,  anche emersa  in sede di
confronto territoriale.
La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali
e  del  relativo  inquadramento,  sulla  base  dei  criteri  contrattuali e
ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello  svolgimento della sua  attività la Commissione dedicherà particolare
attenzione  alle problematiche relative  alle professionalità emergenti nel
settore dei servizi.
Le  conclusioni della  Commissione  dovranno essere  sottoposte  alle parti
stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.
Art.   10   -   Commissione   Paritetica   Nazionale   per   l'esame  della
classificazione
Per  l'espletamento di  quanto  previsto dall'art.7,  Prima  Parte, lettera
b.2),  annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà
alle  parti stipulanti, in uno  specifico incontro, i risultati degli studi
compiuti.
Tre  mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle
parti un rapporto conclusivo.
Dichiarazione sulla previdenza integrativa
Le  Parti,  nell'esprimere   la  propria  valutazione   positiva  circa  la
diffusione  di  forme  di   previdenza  integrativa  volontaria,  si  danno
reciprocamente  atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo
che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.
Le  Parti si impegnano a  promuovere proprie iniziative presso il Governo e
le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare
realmente  il decollo dei  fondi pensione integrativi del sistema pubblico,
adeguato  alle   esigenze  dei  lavoratori   e  compatibile   con  i  costi
previdenziali a carico delle aziende.
A  tal  fine verrà  insediata  una  Commissione Paritetica  di  esperti che
esaminerà le problematiche connesse.
La  predetta Commissione, composta  da dodici membri, verrà insediata entro
il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.

TITOLO II
Secondo livello di contrattazione
Premessa
Le  Parti nel ribadire quanto affermato nella Premessa Generale al presente
contratto  si  danno   reciprocamente  atto  che   il  secondo  livello  di
contrattazione,  nel rispetto di  quanto previsto al  punto 3) del capitolo
"assetti  contrattuali" del Protocollo  del 23 luglio  1993, che si intende
integralmente  richiamato,  riguarda  materie  ed  istituti  diversi  e non
ripetitivi  rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità
con le modalità definite dalle Parti.
Gli  accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23
luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le  erogazioni  di secondo  livello  devono avere  caratteristiche  tali da
consentire  l'applicazione  del   particolare  trattamento  contributivo  -
previdenziale  previsto dalla normativa  di legge emanata in attuazione del
Protocollo 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini
di  alcun istituto  legale e  contrattuale, ivi  compreso il trattamento di
fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di due
mesi  dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a
due  mesi   successivi  alla  scadenza   dell'accordo  precedente,  saranno
garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare,
del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Norma transitoria
Il  periodo  complessivo di  quattro  mesi  di cui  all'ultimo  comma della
presente Titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, alle
piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Art. 11 - Contrattazione territoriale
Le  Parti,  riconosciuto il  carattere  di  novità e  sperimentalità  di un
secondo  livello alternativo a quello dell'art. 12, Prima Parte, convengono
di  istituire un'apposita Commissione  Nazionale, che verrà insediata entro
il  30 novembre 1994  con il compito  di definire criteri e parametri certi
per  le erogazioni economiche,  nel rispetto di  quanto previsto al punto 3
del  capitolo "assetti  contrattuali" del  Protocollo  del 23  luglio 1993,
tenuto  conto della  alternatività rispetto  alla contrattazione aziendale,
oltreché dei seguenti elementi:
-  modalità  di  presentazione  delle  piattaforme  e  di  svolgimento  del
confronto;
- modalità di verifica del rispetto dei criteri guida al livello nazionale;
- monitoraggio.
La  suddetta Commissione, alfine di acquisire elementi di conoscenza comune
utili,  si avvarrà del contributo degli Enti Bilaterali e degli Osservatori
che dovranno far pervenire sia analisi su:
-  la composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con
particolare riferimento alle fasce dimensionali;
-  la  composizione dell'occupazione  e  la sua  articolazione  per livelli
contrattuali;
sia analisi su:
- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
-  i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle
imprese;
-  le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti
sul territorio.
Entro  il 31.12.1995, la Commissione presenterà alle parti il risultato dei
propri lavori.
In  caso di  mancato accordo,  la  materia sarà  definita in  occasione del
rinnovo biennale dei minimi contrattuali.
In  ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate prima
del luglio 1997, fermo restando che gli effetti economici degli accordi non
potranno avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998.
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una
stessa  provincia,  più  di trenta  dipendenti  potranno  essere concordate
particolari norme riguardanti:
-  turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno
o  più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce
differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte;
- contratti a termine;
-  tutela della salute  e dell'integrità fisica  dei lavoratori, ambiente e
sicurezza nei luoghi di    lavoro;
-  parità  di opportunità  nel  lavoro uomo-donna  secondo  quanto previsto
dall'art. 5, Prima Parte;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
-  quanto delegato alla  contrattazione dagli artt.  20 e 21 della legge n.
300/1970 Statuto dei lavoratori;
-  erogazioni  economiche strettamente  correlate  ai  risultati conseguiti
nella  realizzazione   di  programmi   aziendali,  aventi   come  obiettivo
incrementi  di produttività, di  qualità. altri  elementi rilevanti ai fini
del  miglioramento   della  competitività,   nonché  ai   risultati  legati
all'andamento economico dell'impresa.
Laddove  a  livello  aziendale  sussistano  erogazioni  economiche comunque
denominate,   anche   parzialmente  variabili,   dovrà   essere  ricondotta
nell'ambito  delle nuove  erogazioni sopra  specificate la parte variabile,
mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti
del presente CCNL
In  materia di  classificazione del  personale,  possono essere  oggetto di
esame,  ove già  non siano  previste nel  presente contratto,  le eventuali
qualifiche  specifiche dell'azienda; per  le figure di interesse aziendale,
sempre  che non  siano previste  nella classificazione  di cui  all'art. 3,
Seconda  Parte, e  che assumano  significato e  valenza generali, così come
previsto  nell'art.  7,  Prima Parte,  le  parti  riporteranno all'apposita
Commissione  di cui  all'art. 7, punto  b), Prima  Parte, le valutazioni in
merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed
in  particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione
nonché  i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che
problemi  relativi all'organizzazione  del lavoro,  all'occupazione ed alle
condizioni  di lavoro, potranno  essere affrontati e definiti, in occasione
degli  incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi
di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre   potranno   essere   concordati   interventi   di   formazione   e
riqualificazione  connessi ad  iniziative o  direttive dei  pubblici poteri
anche a livello nazionale e comunitario.
Le  eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende
dalle  strutture sindacali  ai vari  livelli saranno  altresì trasmesse per
conoscenza  dalle Organizzazioni  Sindacali Nazionali  o territoriali della
FILCAMS-CGIL,  FISASCAT-CISL  e  UILTuCS-UIL   alla  Confcommercio  o  alla
Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La  relativa   contrattazione  dovrà   svolgersi  con   l'intervento  delle
Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni
Nazionali  stipulanti  e,   per  i  datori   di  lavoro,  dell'Associazione
territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.
TITOLO III
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13 - Diritti di informazione
Annualmente,  a livello  regionale e  provinciale, di  norma entro il primo
quadrimestre,   le   associazioni   imprenditoriali   territoriali   e   le
corrispondenti  organizzazioni  sindacali  si   incontreranno  al  fine  di
procedere  ad un esame  congiunto - articolato  per comparti merceologici e
settori  omogenei  -  sulle  dinamiche  strutturali,  sulle  prospettive di
sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione,
terziarizzazione,  affiliazione,   concentrazione,  internazionalizzazione,
innovazione  tecnologica  e  sviluppo  in atto  e  sui  loro  effetti sulla
professionalità,  nonché  sullo  stato  e  sulla  dinamica  quantitativa  e
qualitativa  dell'occupazione, con  particolare riferimento all'occupazione
giovanile e femminile.
Art. 14 - Materie di accordi territoriali
Anche  con riferimento  agli incontri  di cui  al precedente  art. 2, Prima
Parte,   al   livello  di   competenza   le   Associazioni  imprenditoriali
territoriali  e  le corrispondenti  Organizzazioni  sindacali realizzeranno
confronti  finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche
attive del lavoro con particolare riferimento a:
-  interventi di  formazione e  riqualificazione professionale  connessi ad
iniziative  o direttive  dei pubblici  poteri anche  a livello  nazionale o
comunitario;
-  funzioni attribuite alle  parti sociali dall'articolo  17 della legge 28
febbraio  1987, n.56, in  materia di convenzioni  tra imprese e commissioni
regionali o circoscrizionali per l'impiego;
-  altre iniziative che  le parti dovessero  attivare in relazione a quanto
previsto  dalla stessa  legge n.56/1987 in  tema di  mercato del lavoro, in
particolare al Titolo II;
-  definizione  di  accordi  in materia  di  apprendistato  e  contratti di
formazione  e lavoro, sulla base  di quanto ad esse delegato dagli articoli
di  cui al  Titolo V,  Seconda Parte  (apprendistato) e  Titolo VI-C, Prima
Parte (C.F.L.) del presente contratto.
Potranno,  inoltre, essere realizzate,  in attuazione della Raccomandazione
CEE del 13 dicembre 1984, n.635 e delle disposizioni legislative in tema di
parità  uomo - donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca
finalizzate  alla  promozione di  azioni  positive a  favore  del personale
femminile;  le eventuali  intese  conseguenti saranno  coerenti  con quanto
convenuto in materia a livello nazionale.
In  materia di  classificazione  del personale  ed  in coerenza  con quanto
definito agli artt. 7 e 9, Prima Parte, verranno svolte analisi ed avanzate
proposte  tese  ad  evidenziare alla  Commissione  Paritetica  Nazionale le
istanze emergenti nelle realtà locali.
Per  tutti i  compiti  sopra individuati,  le  associazioni imprenditoriali
territoriali   e  le   corrispondenti  organizzazioni   sindacali  potranno
avvalersi  del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 16, Prima
Parte, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In  relazione alle  particolari esigenze  del settore  del commercio  e del
terziario  al fine del  miglioramento della qualità  dei servizi offerti al
consumatore  tenuto anche  conto delle  esigenze dei  dipendenti, a livello
territoriale  di competenza,  potranno  essere effettuati  incontri  per il
confronto  su provvedimenti  di carattere  legislativo o  amministrativo in
materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al  medesimo livello,  infine, potranno  essere effettuati  incontri per il
confronto su quanto previsto dai seguenti articoli:
-  dall'art. 32,  Seconda Parte,  in  materia di  articolazione dell'orario
settimanale;
-  dall'art. 34, Seconda Parte, in materia di procedure per l'articolazione
dell'orario settimanale;
- dall'art. 35, Seconda Parte in materia di flessibilità dell'orario.
A  tal  fine  potranno  essere  utilizzate  le  notizie  in  possesso degli
Osservatori territoriali ai sensi del successivo Art. 16, lettera d), Prima
parte,  ovvero i  dati fatti  oggetto  di informazione  alle Organizzazioni
Sindacali nel corso degli incontri di cui all 'Art. 13, Prima Parte.
Dichiarazione a verbale
Le  parti si  incontreranno al  fine di  procedere all'armonizzazione delle
risultanze  dei lavori della Commissione  di cui all 'Art. 11, Prima Parte,
con  le materie  attualmente previste  dal presente  contratto come oggetto
della  contrattazione territoriale  nonché con  le eventuali  altre materie
attualmente  indicate all'art. 12,  Prima Parte,  nel rispetto dei principi
dell'alternatività  dei livelli di  contrattazione e della non ripetitività
delle materie previste dall'Accordo del 23 luglio.
Art. 15 - Congelamento contratti e accordi provinciali
I  contratti ed accordi provinciali integrativi del CCNL 31 luglio 1970 non
potranno  essere: rinnovati, integrati e modificati per tutto il periodo di
validità del presente contratto.
Le  norme contenute  nei contratti  e accordi  provinciali vigenti  che non
siano  in  contrasto   con  le  norme   del  presente  contratto  nazionale
seguiteranno ad avere efficacia fino alla scadenza di detto contratto.
Art. 16 - Enti bilaterali
L'Ente Bilaterale ha le seguenti funzioni.
1.  Istituisce l'Osservatorio,  che svolge,  a livello  locale, le medesime
funzioni  dell'Osservatorio nazionale  realizzando  una fase  d'esame  e di
studio  idonea  a  cogliere  gli  aspetti  peculiari  delle  diverse realtà
presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a)  programma  ed  organizza, al  livello  di  competenza,  relazioni sulle
materie  previste alla  lettera a)  dell'art.6,  Prima Parte,  inviandone i
risultati,  di  norma a  cadenza  trimestrale,  all'Osservatorio Nazionale,
anche   sulla   base   di   rilevazioni   realizzate   dalle   associazioni
imprenditoriali  in ottemperanza alle  disposizioni di cui all'art. 9 della
legge  n.56/1987;  restano  ferme, per  le  imprese,  le  garanzie previste
dall'art.4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n.628;
b)  ricerca ed  elabora,  anche a  fini  statistici, i  dati  relativi alla
realizzazione  ed all'utilizzo  degli accordi  in  materia di  contratti di
formazione  e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a
cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c)  predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al
fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d)  riceve dalle  Associazioni territoriali  aderenti alla  Confcommercio -
anche  aggregandole  per  comparti merceologici  e  settori  omogenei  - le
comunicazioni  di cui agli  artt.32 e 34,  Seconda Parte; in questo quadro,
possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art.
35, Seconda Parte.
La  realizzazione  delle finalità  sopra  indicate avviene  con  modalità e
strumenti  coerenti  con l'impostazione  di  cui all'art.6  Prima  Parte, e
relativo allegato 2;
2.  l'Ente  Bilaterale, inoltre,  promuove  e gestisce,  a  livello locale,
iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In  particolare, svolge  le azioni  più opportune  affinché dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire  al  miglioramento  culturale  e  professionale  dei lavoratori
tutelato  dal Titolo XI, Seconda Parte, del presente contratto, favoriscano
l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche delle attività del comparto;
2.  svolge, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno
tre  membri rappresentanti,  designati  dalle OO.SS.  territoriali aderenti
alle  parti  stipulanti il  presente  contratto, le  funzioni  previste dal
Titolo  VI-A Prima Parte  (contratti a tempo  determinato), dal Titolo VI-C
Prima  Parte (contratti di formazione  e lavoro), dal Titolo X, Prima Parte
(tutela  della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori), e dal Titolo
V,   Seconda  Parte   (apprendistato),   ovvero  dagli   eventuali  accordi
territoriali in materia.
Dichiarazione a verbale
Le  parti si impegnano  a promuovere la  costituzione degli Enti Bilaterali
entro il 31 dicembre 1995, ivi compreso l'Ente Bilaterale nazionale.

TITOLO IV
Composizione delle controversie
Art. 17- Procedure
Per  tutte   le  controversie   individuali  singole   o  plurime  relative
all'applicazione  del presente  contratto e  di  altri contratti  e accordi
comunque  riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera
di  applicazione  del  presente contratto,  è  prescritto  il  tentativo di
conciliazione  in sede sindacale, secondo  le norme e le modalità di cui al
presente  articolo, da esperirsi  presso l'Associazione o Unione competente
per  territorio,   aderente  alla  Confederazione   Generale  Italiana  del
Commercio, del Turismo e dei Servizi, con l'assistenza:
a)  per i datori  di lavoro, della  stessa Associazione o Unione competente
per territorio;
b)  per i  prestatori d'opera,  dell'Organizzazione sindacale  locale della
FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL e della UILTuCS-UIL.
La  parte  interessata  alla  definizione  della  controversia  è  tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale
alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione  Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua
volta  denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel  caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di
lavoro,  l'Associazione imprenditoriale  ne darà  comunicazione per lettera
raccomandata  con ricevuta di  ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a
designare  entro otto giorni  l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che
dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale provvede, entro 10
giorni,  alla convocazione  delle parti  e delle  Organizzazioni Sindacali,
fissando  il  giorno  e  l'ora  in   cui  sarà  esperito  il  tentativo  di
conciliazione.
I  verbali di  conciliazione o  di mancato  accordo, redatti  in sei copie,
dovranno  essere sottoscritti dalle  parti interessate e dai rappresentanti
delle  rispettive Organizzazioni.  Due  copie del  verbale  saranno inviate
dalla  Associazione imprenditoriale  all'Ufficio del  Lavoro competente per
territorio,  per gli effetti  dell'art. 411, 30  comma, e art. 412 c.p.c. e
art.  2113 c.c. come modificati dalla legge lì agosto 1973 n.533, e di ogni
altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.
Art. 18 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel  caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla
legge  15 luglio  1966, n.604,  ed alla  legge 20  maggio 1970, n.300, come
modificate  dalla  Legge   lì  maggio  1990,  n.   108,  non  derivanti  da
provvedimento  disciplinare, devono ugualmente  essere esperiti i tentativi
di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 19 - Contributi di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e
per  assicurare l'efficienza delle  proprie strutture sindacali al servizio
dei  lavoratori e dei datori  di lavoro la Confederazione Generale Italiana
del  Commercio,  del  Turismo  e   dei  Servizi,  la  Federazione  Italiana
Lavoratori  del  Commercio,  Alberghi-Mense  e  Servizi  (FILCAMS-CGIL), la
Federazione  Italiana Sindacati  Addetti Servizi  Commerciali Affini  e del
Turismo  (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e
Servizi  (UILTuCS-UIL),  procederanno  alla  riscossione  di  contributi di
assistenza  contrattuale  per il  tramite  di un  Istituto  previdenziale o
assistenziale ai sensi della legge4 giugno1973, n.311.
Sono  tenuti  alla  corresponsione  dei  contributi  di  cui  al precedente
capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le  misure contributive e le  relative norme di esazione formeranno oggetto
di  appositi  accordi  e  regolamenti da  stipularsi  tra  le  parti  e con
l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente
contratto  e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali
il contratto stesso si applica.
I  datori  di  lavoro  porteranno   espressamente  a  conoscenza  dei  loro
dipendenti il contenuto del presente articolo.

TITOLO V
Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20 - Diritti di informazione
Annualmente,  di norma entro il  primo quadrimestre, le aziende di cui alla
sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente
più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si  incontreranno con le  Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi
livelli  per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda;
nella  stessa  occasione, o  anche  al  di fuori  delle  scadenze previste,
forniranno  informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di
ristrutturazione  e  di  concentrazione,  di  internazionalizzazione  e  di
innovazione  tecnologica che  investono l'intero  assetto aziendale e nuovi
insediamenti nel territorio.
Qualora  l'esame  abbia  per oggetto  problemi  e  dimensioni  di carattere
regionale  o  nazionale, l'incontro  si  svolgerà ai  relativi  livelli, su
richiesta  di una  delle parti,  convocato dalle  rispettive Organizzazioni
Imprenditoriali.
Nel  corso  di  tale incontro  l'azienda  esaminerà  con  le Organizzazioni
Sindacali  le  prevedibili  implicazioni  degli  investimenti  predetti,  i
criteri  della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione
dei  lavoratori,  con  particolare riguardo  all'occupazione  sia  nei suoi
aspetti   qualitativi   che    quantitativi,   interventi   di   formazione
riqualificazione  del  personale  connessi ad  iniziative  o  direttive dei
pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In  occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su
richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all 'esame congiunto
dei temi indicati ai commi precedenti.

TITOLO VI
Mercato del lavoro
Premessa
Le  Parti,  con  la sottoscrizione  del  presente  contratto,  hanno inteso
promuovere  e potenziare le  occasioni di  impiego conseguibili mediante il
possibile  ricorso a una  pluralità di strumenti  in grado di soddisfare le
esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo  condiviso è quello  di valorizzare  le potenzialità produttive e
occupazionali  del mercato del  lavoro, con  riferimento anche al personale
femminile,  mediante interventi  che  facilitino l'incontro  tra  domanda e
offerta  di lavoro e  consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei
lavoratori.
A  tal fine,  le  parti confermano  la  validità dell'istituto  del C.F.L.,
apportando  ad  esso  modifiche e  arricchimenti,  particolarmente  per gli
aspetti  relativi alla  formazione,  allo scopo  di  promuovere l'effettiva
qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che
permettano  di facilitare in  particolare l'inserimento nel lavoro di fasce
deboli di lavoratori.
Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato
Ai  sensi  dell'art.  23,  della  Legge  28  febbraio  1987,  n.56,le Parti
individuano  ipotesi per le  quali sono consentite assunzioni con contratti
di  lavoro a termine  di durata non  inferiore a un  mese e non superiore a
dodici  mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.
230.
Le  assunzioni ai  sensi del  precedente paragrafo  potranno aver  luogo in
presenza di:
a)  incrementi di  attività in  dipendenza di  ordini, commesse  o progetti
straordinari;
b)  punte di più intensa  attività non ricorrenti, derivate da richieste di
mercato  alle quali  non  si riesca  a far  fronte  con i  normali organici
aziendali;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d)  aspettative diverse  da quelle  già previste  dall'art. 1,  lettera b),
Legge 230/62.
Ai  lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto
di priorità di cui all'art.8 bis legge 79/83.
Le  imprese  non  potranno avere  contemporaneamente  alle  loro dipendenze
lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero
superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità
produttiva.  Nelle  singole  unità  produttive   che  abbiano  meno  di  30
dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti
per  tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le
assunzioni  effettuate  con  contratto  a  termine  nelle  ipotesi previste
direttamente  dalla legge (n. 230/62; D.L. 876/77 convertito nella L. 18/78
e  successive proroghe),  con contratto  di formazione  e lavoro, né quelle
effettuate ai sensi dell'art. 78, Seconda Parte.
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate
intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
Le  aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute,
pena  la decadenza,  a darne  preventiva comunicazione  scritta ad apposita
Commissione  costituita   presso  l'Ente  Bilaterale   territoriale  e,  su
richiesta  di questa, a  fornire indicazione  analitica delle tipologie dei
contratti  a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del
presente  contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga
a  configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a
termine,  ha facoltà di segnalare  i casi alle parti stipulanti il presente
contratto  che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi
occupazionali  e le prospettive  di consolidamento dei contratti a termine,
potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla
sospensione  della richiesta stessa,  anche temporanea, nei confronti delle
imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente
punto,  l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione
ad  Associazione aderente  alla Confcommercio,  nonché una dichiarazione di
impegno  relativa  all'applicazione del  presente  CCNL  e all'assolvimento
degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Nelle  unità produttive  in cui  sono  in atto  sospensioni dal  lavoro con
ricorso  alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con
le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.
Gli  accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all'entrata in
vigore del contratto sono confermati.
Art. 22 - B) Formazione e qualificazione professionale
In  vista della  prossima scadenza  per la  realizzazione del Mercato Unico
Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal
Memorandum  Eurofiet - CECD in  merito ai bisogni formativi nel settore del
commercio  al dettaglio, le  parti concordano sulla necessità di realizzare
una  politica   attiva  della   formazione  professionale   finalizzata  al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
1)  migliorare il  livello professionale  degli occupati  nei settori della
distribuzione  e dei  servizi e  più  in generale  attivare un  processo di
valorizzazione delle risorse umane;
2)  adeguare  l'offerta  di  prestazione  lavorativa  alle  richieste delle
aziende;
3)  incrementare i  livelli  occupazionali, superando  altresì  le maggiori
difficoltà  di accesso al lavoro  presenti nelle aree del Mezzogiorno e per
alcune  fasce  sociali  più deboli  quali  i  lavoratori ultraventinovenni,
extracomunitari e donne;
4)  rispondere alle istanze  di cambiamento dei  profili e delle conoscenze
professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5)  migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio
e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività.
Le  parti concordano  che la realizzazione  di quanto  sopra è demandata al
confronto  regionale e  aziendale,  per la  definizione  di programmi  e di
attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
- formazione nel settore della comunicazione sociale;
- formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche
delle  attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell'economia, sulla
struttura d'impresa;
-  formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la
legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
- formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
- formazione di contabilità;
- studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
 Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate,
-  visto l'art.  15-ter della  Legge n.  479/78 che  recita: "I giovani che
hanno  stipulato  contratti di  formazione  ai  sensi dell'art.  7  o hanno
frequentato  i corsi  di cui  all'art. 16-bis  o i  cicli formativi  di cui
all'art.  26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della
qualifica   professionale   ai   fini   dell'iscrizione   nelle   liste  di
collocamento.
-  L'accertamento è effettuato  da una commissione istituita presso ciascun
Ufficio  Provinciale del  Lavoro e  della  Massima Occupazione  composta da
quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del Lavoro e
della  Previdenza  Sociale,  della  Regione, dei  datori  di  lavoro  e dei
lavoratori";
-  visto l'art. 16-quater della Legge n. 479/78 che recita: "La commissione
di  cui all'articolo precedente ha  il compito di accertare, attraverso una
prova  tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi
delle  attrezzature  dei Centri  di  formazione  professionale riconosciuti
dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle
aziende";
- visto l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione
nelle  liste di collocamento,  la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha
facoltà  di effettuare l'accertamento  della professionalità del lavoratore
avvalendosi  delle strutture e  degli organismi di formazione professionale
competenti,  previsti dalla  legge 21  dicembre 1978,  n. 845, ovvero delle
attrezzature messe a disposizione dalle imprese",
le  parti, al  fine di  contribuire  all'attuazione dei  succitati disposti
normativi,  designando esperti e individuando aziende che intendono porre a
disposizione  le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici
Provinciali  del Lavoro e M.O.  e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego
per  l'accertamento  della professionalità  dei  lavoratori,  convengono di
attribuire  agli Enti Bilaterali  il compito di provvedere adeguatamente in
merito.
Parimenti,   al  fine   di  conseguire   soddisfacenti  risultati   per  la
qualificazione  del personale femminile,  le parti convengono di attribuire
altresì  agli Enti Bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni
positive, ai sensi dell'Art.16, Prima Parte, del presente contratto.
Art. 23 - C) Contratti di formazione e lavoro
Premessa
Nel  quadro della  più generale  intesa  tra Confcommercio  e FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL  e  UILTuCS-UIL   per  la  definizione   di  nuove  relazioni
sindacali,  le parti,  ciascuna per  le  proprie competenze,  convengono di
attivare  strumenti  contrattuali  e  legislativi  finalizzati all'utilizzo
dell'istituto dei contratti di formazione e lavoro.
La Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL
e UILTuCS-UIL, ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento
idoneo a favorire l'incremento dell'occupazione, in particolare femminile e
giovanile.  Concordano  inoltre nell'identificare  l'attivazione  di comuni
interventi  per affrontare i problemi della formazione e dell'aggiornamento
professionale,  come  uno  degli  obiettivi  prioritari  da  perseguire per
fornire  una risposta  concreta alle  esigenze di  fluidità del mercato del
lavoro.
Le  parti,  quindi,  nel rispetto  delle  proprie  autonomie  e competenze,
esprimono  la volontà di recepire  le disposizioni di legge vigenti al fine
di  incentivare le  assunzioni di giovani  e di  assicurare agli stessi una
adeguata  formazione,   finalizzata  all'acquisizione   di  professionalità
conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.
Normativa
Possono  essere stipulati,  ai  sensi della  legge  19 luglio  1994, n.451,
contratti di formazione e lavoro mirati:
C.FL.  di tipo a.1)  all 'acquisizione di professionalità intermedie: (III,
IV e V livello), con una durata di 24 mesi;
C.FL. di tipo a.2) all 'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, I
e II livello), con una durata di 24 mesi;
C.FL.  di tipo  b) all  'inserimento professionale  mediante un 'esperienza
lavorativa  che consenta  un  adeguamento delle  capacità  professionali al
contesto  produttivo  ed  organizzativo  delle  imprese:  (tutti  i livelli
escluso il VII) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori
interessati,  l'inquadramento  iniziale,  quello  finale  e  la  durata del
contratto di formazione e lavoro.
L'inquadramento previsto all'atto dell'assunzione potrà essere inferiore di
un  livello a  quello previsto  al  termine del  contratto di  formazione e
lavoro.
Ai  lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni  legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato
nonché  la  normativa,  anche economica,  del  presente  contratto  e della
contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
L'assunzione  dovrà risultare da atto scritto, che conterrà quanto previsto
dall'art.  14,  Seconda Parte,  nonché  il  periodo di  prova,  nei termini
previsti dall'art. 17, Seconda Parte.
La  formazione, da effettuarsi  in luogo della prestazione lavorativa, deve
avere  una durata di  130 ore per  i contratti di  tipo a.2), di 80 ore per
contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il  contenuto   dei  progetti   formativi  esonerati   dalla  procedura  di
approvazione  della competente autorità  pubblica è definito dalle apposite
Commissioni Paritetiche competenti per territorio.
In  attesa della definizione  dei nuovi progetti  formativi è consentito il
ricorso  ai  progetti  esistenti  e  definiti  in  base  alla  previ  gente
disciplina,  fatte  salve  le  modificazioni  automaticamente  applicabili,
conformemente  alla  L.451/94  in  materia   di  età,  ore  di  formazione,
retribuzione, durata e livello di inquadramento.
L'iter  formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1
ed  il progetto sarà  accompagnato da dichiarazione  di impegno al rispetto
del  vigente CCNL e delle  norme di legge  in materia di lavoro e sicurezza
sociale.
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del
termine  finale per un  periodo di durata  pari alla effettiva sospensione,
secondo  i criteri  e con le  modalità previsti  dalla sentenza della Corte
Cost. n. 149 del 1° aprile 1993.
I  progetti  di  formazione   dovranno  essere  presentati  alla  specifica
Commissione  Paritetica  competente   per  territorio  per   il  parere  di
conformità ai fini della richiesta del nulla-osta.
Le  aziende  che abbiano  già  attivato  contratti di  formazione  e lavoro
attraverso la procedura di cui al presente articolo sono tenute, in caso di
richieste  relative ad ulteriori  assunzioni con  contratto di formazione e
lavoro,  a comunicare  alla Commissione  Paritetica l'esito  dei precedenti
contratti  anche con riferimento al comma 6 dell'art.8 della legge n.407/90
come  modificato dall'art. 16 D.L.  299/94 convertito nella legge 19 luglio
1994, n.451.
Il  parere deve essere  emesso entro  il limite massimo  di 15 giorni dalla
data  di ricevimento,  anche sulla  base  di specifici  accordi applicativi
territoriali.  In  tal  senso  le  Organizzazioni  firmatarie  del presente
contratto  ratificano gli  accordi territoriali  in materia  già in essere,
ferma restando la procedura di cui sopra.
Le  assunzioni dovranno  essere attivate,  ove non  siano già pianificati i
tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data del parere di conformità.
All'atto  della  richiesta  del   nulla-osta  l'azienda  dovrà  esibire  un
attestato  dal  quale  risulti  l'iscrizione  dell'azienda  stessa  ad  una
Associazione aderente alla Confcommercio.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati
nelle  imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese
comunicheranno  i contenuti  delle intese  raggiunte alle loro Associazioni
territorialmente  competenti, che  provvederanno  a trasmetterle  agli Enti
Bilaterali interessati e all'Osservatorio Nazionale.
Gli  accordi in materia  già in atto  ai vari livelli all'entrata in vigore
del contratto sono confermati, ferma restando la procedura di cui sopra.
Il  presente titolo e  gli accordi applicativi  verranno notificati, a cura
delle  parti, al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali
del  Lavoro per  il rilascio  immediato del  nulla-osta alle  assunzioni da
parte delle Sezioni Circoscrizionali territorialmente competenti.
Norma transitoria
Le  disposizioni  contenute nel  presente  articolo entrano  in  vigore dal
momento  in cui verranno recepite dal Ministero del Lavoro, in applicazione
della  nuova normativa  di legge  in materia  di contratti  di formazione e
lavoro.
Fino  a tale data  rimangono in  vigore le norme  di cui all'articolo 21-C)
della Prima Parte del CCNL 14 dicembre 1990.
Art. 24 - Procedure
I  contratti di formazione e  lavoro devono essere notificati dal datore di
lavoro,  all'atto dell'assunzione,  secondo il  disposto dell'art. 3, terzo
comma,   legge   n.863/1984,   all'Ispettorato   Provinciale   del   Lavoro
territorialmente competente.
Alla  conclusione del contratto di  formazione e lavoro, l'azienda è tenuta
ad  attestare  alle  Sezioni  Circoscrizionali  territorialmente competenti
l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.
Dichiarazione a verbale
Le  parti  si danno  atto  che  nella Provincia  di  Bolzano  la formazione
professionale  compreso l'istituto dei contratti di formazione e lavoro può
essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in
deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 25 - D) Lavoratori inabili
Le  parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del
lavoro con contratti di formazione e lavoro di giovani con ridotta capacità
lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o
delibere regionali in materia, di cui alla Legge 56/1987.
Le parti allo scopo convengono di promuovere, nelle Regioni nelle quali non
siano  vigenti specifiche  convenzioni in  materia, l'adozione di strumenti
equivalenti secondo i seguenti criteri;
a)  i soggetti  con ridotta  capacità lavorativa  per handicap intellettivo
leggero  devono essere  riconosciuti tali  dalle Commissioni preposte dagli
organi  competenti  e  inseriti  dalla  Commissione  Provinciale  (ex  Lege
n.48211968) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa Legge;
b)  le  offerte di  lavoro  - anche  per  le deroghe  previste  dalla Legge
n.5611987, art. 25 - devono riguardare:
1)  soggetti,  individuati  dalla  Commissione  competente  come  idonei al
lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti
locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni;
2)  che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta
di lavoro proposta.
L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter:
"stage"  di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate
dalle  convenzioni  e  al termine  dello  stage,  eventuale  assunzione con
ingresso nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e
dei  servizi" mediante  contratti di  formazione ~  lavoro della  durata di
ventiquattro mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

TITOLO VII
Licenziamenti collettivi
Dichiarazione a verbale
Le  parti concordano che, in caso di licenziamenti collettivi, in linea con
gli  obiettivi indicati nella Premessa al presente contratto e tenuto conto
delle  specificità del settore, le procedure adottate saranno conformi alla
disciplina  legislativa vigente, ivi compresa la Legge 23 Luglio 1991,n.223
e successive modificazioni.

TITOLO VIII
Diritti sindacali
Art. 26 - Dirigenti sindacali
Agli  effetti  di   quanto  stabilito  negli   articoli  seguenti  sono  da
considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a)  di Consigli o  Comitati direttivi nazionali,  regionali e provinciali o
comprensoriali  delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il
presente CCNL;
b)  di Rappresentanze Sindacali  Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19
della  legge 20 maggio 1970  n.300, (1) nelle imprese che nell'ambito dello
stesso  comune  occupano  più di  quindici  dipendenti,  i  quali risultino
regolarmente  eletti in  base  alle norme  statutarie  delle Organizzazioni
stesse;
c)  della  Rappresentanza  Sindacale  Unitaria  costituita  in  luogo delle
R.S.A., ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.94.
L'elezione  dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per
iscritto   con  lettera   raccomandata   alla  ditta   e   alla  rispettiva
Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui
al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto
c)  valgono  le  norme di  cui  all'art.  18  dell'Accordo interconfederale
27.7.94.
I  componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto
ai  necessari permessi o  congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni
degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.
Qualora  il   dirigente  sindacale   di  cui   al  presente   articolo  sia
contemporaneamente  componente  di  più Consigli  o  Comitati  di  cui alla
precedente  lettera  a), potrà  usufruire  di  un monte  ore  non superiore
globalmente a 130 ore annue.
(1)  Come  modificato  dagli  esiti  referendari  dell'11  Giugno  1995 nel
seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995:
"rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa
dei  lavoratori in  ogni  unita produttiva  nell'ambito  delle associazioni
sindacali,  che   siano  firmatarie   di  contratti   collettivi  applicati
nell'unita  produttiva. Nell'ambito di  aziende con più unita produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento."
Art. 27- Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
I  componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b)
dell'art.  26,  Prima Parte,  hanno  diritto, per  l'espletamento  del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a)  ad un dirigente  per ciascuna  Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle
unità  che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b)  ad un  dirigente ogni  300 o  frazione di  300 dipendenti  per ciascuna
Rappresentanza  Sindacale nelle unità  che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)  ad un dirigente  ogni 500 o  frazione di 500 dipendenti della categoria
per  cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di
maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
I  permessi di cui al  presente articolo saranno complessivamente pari a 12
ore  mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente
e  a un'ora e  mezza all'anno  per ciascun dipendente  nelle aziende di cui
alla lettera a).
Il  lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve
dare  comunicazione scritta  al datore  di lavoro  di regola  24 ore prima,
tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Le  Rappresentanze  Sindacali  Aziendali  hanno  diritto  di  affiggere, su
appositi  spazi, che  il datore  di lavoro  ha l'obbligo  di predisporre in
luoghi  accessibili a tutti  i lavoratori all'interno dell'unità aziendale,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro.
Art 28 - Compiti e funzioni delle R.S.U.
FILCAMS,  FISASCAT, UILTuCS esercitano  il loro potere contrattuale secondo
le  competenze e  le prerogative che  sono loro  proprie, ferma restando la
verifica  del consenso da parte  dei soggetti di volta in volta interessati
all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U.
aziendali,  rappresentative dei  lavoratori in  quanto legittimate dal loro
voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati
categoriali  e delle  confederazioni svolgono,  unitamente alle federazioni
FILCAMS,  FISASCAT, UILTuCS, le  attività negoziali  per le materie proprie
del  livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto
nonché  in  attuazione  delle  politiche   confederali  delle  00.  SS.  di
categoria.  Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti
della  contrattazione ai  vari livelli,  l'attività sindacale affidata alla
rappresentanza  aziendale presuppone perciò  il coordinamento con i livelli
esterni della organizzazione sindacale.
Art.  29 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle
R.S.U.
Ai  sensi dell'art.  8 dell'Accordo  interconfederale 27.7.94  i componenti
delle  R.S.U.  subentrano ai  dirigenti  delle  R.S.A. e  dei  C.d.A. nella
titolarità  dei poteri e nell'esercizio  dei diritti, permessi e tutele già
loro  spettanti per effetto  delle disposizioni di  cui al titolo III della
legge 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste
nei  confronti delle  Organizzazioni Sindacali  dagli accordi  aziendali in
materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il  monte ore delle  assemblee va inteso  come possibile utilizzo a livello
esclusivamente  di singola  unità produttiva  e  quindi non  cumulabile tra
diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS  -  FISASCAT  e  UILTuCS   convengono  di  valutare  periodicamente
l'andamento e l 'uso del monte ore.
Nelle  unità produttive  con più  di 15  dipendenti in  cui è costituita la
R.S.U. il monteore per le assemblee dei lavoratori viene cosi ripartito: il
70%  a  disposizione   delle  R.S.U..  il   restante  30%  sarà  utilizzato
pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UIL TuCS tramite la R.S.U.
Art. 30 - Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
Fermo  restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il
titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi
per  le aziende), per quanto riguarda il numero dei componenti delle R.S.U.
ed i relativi permessi retribuiti, si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 7 e 7 bis dell'Accordo interconfederale 27. 7.94.(1)
___________________________________________________________________________
(1) Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U.
Fermo  restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il
titolo  rappresentanze sindacali,.  al punto  b)  (vincolo della  parità di
costi  per le  aziende), il  numero dei  componenti delle  R.S.U. sarà così
determinato:
a)  3  componenti  per  la R.S.U.  costituita  nelle  unità  produttive che
occupano fino a 200 dipendenti;
b)  3  componenti  ogni  300  o  frazione  di  300  dipendenti  nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c)  3  componenti  ogni  500  o  frazione  di  500  dipendenti  nelle unità
produttive  di  maggiori dimensioni,  in  aggiunta  al numero  di  cui alla
precedente lettera b).
In  fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla
vigenza  del presente  accordo.  il numero  dei  componenti le  R.S.U. sarà
determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a)  3  rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano  da  16  a 50
dipendenti;
b)  4  rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano  da  51  a 90
dipendenti:
c)  6  rappresentanti nelle  unità  produttive  che occupano  da  91  a 120
dipendenti;
d)  8 rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano da  121  a 200
dipendenti:
e)  9 rappresentanti  nelle  unità produttive  che  occupano da  201  a 300
dipendenti:
f)  11 rappresentanti  nelle unità  produttive  che occupano  da 301  a 600
dipendenti:
g)  13 rappresentanti  nelle unità  produttive  che occupano  da 601  a 900
dipendenti:
h)  15 rappresentanti  nelle unità  produttive che  occupano da  901 a 1200
dipendenti.
Nelle  unità produttive  che occupano  più di  1200 dipendenti  la R.S.U. è
incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare
l'opportunità  della riconferma della  fase sperimentale  di cui al secondo
comma.
Art.7 Bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art.8 e ai sensi dell'art. 23
della  legge 20.5.70. n. 300,  i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il  diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a)  3  componenti  per  la R.S.U.  costituita  nelle  unità  produttive che
occupano fino a 200 dipendenti:
b)  3  componenti  ogni  300  o  frazione  di  300  dipendenti  nelle unità
produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c)  3  componenti  ogni  500  o  frazione  di  500  dipendenti  nelle unità
produttive  di  maggiori dimensioni.  in  aggiunta  al numero  di  cui alla
precedente lettera b),
salvo  clausole  più  favorevoli  dei  contratti  collettivi, eventualmente
stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In  ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti
dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi
per l'espletamento del mandato.
---------------------------------------------------------------------------
Art. 31 - Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I  dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 27, Prima Parte,
hanno  diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali  o a  congressi e  convegni  di natura  sindacale, in  misura non
inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I  lavoratori  che  siano  eletti  membri  del  Parlamento  Nazionale  o di
Assemblee  Regionali  ovvero  siano chiamati  ad  altre  funzioni pubbliche
elettive,  possono,  a  richiesta,  essere  collocati  in  aspettativa  non
retribuita,  per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione
si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali
e nazionali.
Ai  sensi dell'art. 8  dell'Accordo interconfederale  27.7.94 i permessi di
cui al primo comma spettano anche ai componenti le R.S.U.
Art. 32 - Clausola di salvaguardia
Ai   sensi  dell'art.   12   dell'Accordo  interconfederale   27.7.1994  le
Organizzazioni  Sindacali dotate dei  requisiti di  cui all'art.19 legge 20
maggio  1970 n.  300,  che siano  firmatarie  del suddetto  accordo  o che,
comunque,  aderiscano alla disciplina  in esso contenuta, partecipando alla
procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente
a  costituire  R.S.A. e/o  C.d.A..  ai  sensi della  norma  sopra  citata e
dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente
costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
Art. 33- Assemblea
Nelle  unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i
lavoratori  in forza nell'unità  medesima hanno diritto  di riunirsi per la
trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette  riunioni  avranno luogo  su  convocazioni singole  o  unitarie delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti
o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.
Nelle  unità  in   cui  siano  costituite   R.S.U.  ai  sensi  dell'Accordo
interconfederale  27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto
previsto nell'ultimo comma del precedente art.29.
La   convocazione  dovrà   essere  di   norma  comunicata   alla  Direzione
dell'azienda  entro  la  fine  dell'orario  di  lavoro  del  secondo giorno
antecedente  la  data  di  effettuazione,  e  con  l'indicazione  specifica
dell'ordine del giorno.
Le  riunioni potranno  essere tenute  fuori  dell'orario di  lavoro, nonché
durante  l'orario di lavoro,  entro il limite  massimo di dodici ore annue,
per  le quali  verrà corrisposta la  retribuzione di  fatto di cui all'art.
115, Seconda Parte.
Le  riunioni  potranno riguardare  la  generalità dei  lavoratori  in forza
nell'unità o gruppi di essi.
Alle  riunioni possono partecipare,  previo preavviso  al datore di lavoro,
dirigenti  esterni delle  Organizzazioni  Sindacali stipulanti  il presente
contratto.
Lo  svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo
comunque  con  modalità che  tengano  conto dell'esigenza  di  garantire la
sicurezza  delle persone,  la salvaguardia dei  beni e  degli impianti e il
servizio  di  vendita   al  pubblico;  tali   modalità  saranno  concordate
aziendalmente  con  l'intervento   delle  Organizzazioni  Sindacali  locali
aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Art. 34 - Referendum
Il  datore di lavoro  deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su   materie  inerenti   all'attività  sindacale,   indetti  da   tutte  le
Rappresentanze  Sindacali  Aziendali  tra  i  lavoratori,  con  diritto  di
partecipazione  di tutti  i lavoratori  appartenenti all'unità  aziendale e
alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori  modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei
contratti collettivi, anche aziendali.
Per  quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di
esercizio  dell'attività sindacale e  di tutela dei dirigenti sindacali, si
rinvia alla legge 20 maggio 1970, n.300.
Nota a verbale (al Tit. VIII)
Le  Parti dichiarano che la  disciplina delle R.S.U. costituisce materia di
livello  interconfederale attualmente  regolamentata  dall'Accordo 27.7.94.
(Allegato 10)
Art. 35 - Trattenuta contributi sindacali
Ferma  restando  la  norma  di  cui  all'art.  19,  Prima  Parte, l'azienda
provvederà  altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai
dipendenti  che ne facciano  richiesta mediante consegna  di una lettera di
delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La  lettera di delega  conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo
da trattenere e l'Organizzazione Sindacale a cui l'azienda dovrà versano.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L'impegno  assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni
eventuale  variazione  del  contributo  associativo  sindacale, debitamente
segnalata   dall'Organizzazione   Sindacale    all'azienda,   con   lettera
raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

TITOLO IX
Delegato aziendale
Art. 36 - Delegato aziendale
In  relazione anche  alle norme contenute  nel CCNL  28 giugno 1958, esteso
"erga  omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n.741, nelle aziende che
occupano da lì sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti
possono  nominare congiuntamente un  delegato aziendale, su indicazione dei
lavoratori,  con  compiti di  intervento  presso  il datore  di  lavoro per
l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il  licenziamento di tale  delegato per motivi inerenti all'esercizio delle
sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
TITOLO X
Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 37 - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che
occupano  più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la
Rappresentanza  Aziendale, può promuovere,  ai sensi  dell'art. 9, legge 20
maggio  1970, n.300, la ricerca.  l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale (sicurezza lavoro)
Le  parti, considerato  il recepimento  della direttiva  89/391 CEE  del 12
giugno  1989  riguardante  l'attuazione di  misure  volte  a  promuovere il
miglioramento  della sicurezza  e della  salute  dei lavoratori  durante il
lavoro,  convengono di  costituire un  gruppo di  lavoro paritetico, con il
compito  di proporre alle  parti stipulanti ipotesi di armonizzazione della
vigente  disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, rispondente
ai  principi generali fissati  dalla CEE relativamente alla prevenzione dei
rischi  professionali,  all'eliminazione  dei   fattori  di  rischio  e  di
incidente, all'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori,
ed alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La  Commissione inizierà i propri lavori il 5 dicembre 1994 per concluderli
non oltre il 28 febbraio 1995.


SECONDA PARTE
Disciplina del rapporto di lavoro
TITOLO I
Classificazione del personale
Art. 1 - Premessa
La  classificazione  unica  del   personale  delle  aziende  commerciali  è
strutturata  in conformità dei  livelli di cui  dì seguente art. 3. Seconda
Parte  e non  modifica le  norme contenute  nel CCNL  31 luglio  1970 e nei
contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche  in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la
distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con
mansioni  non impiegatizie, viene mantenuta  agli effetti di tutte le norme
(legislative,  regolamentari, contrattuali,  sindacali, ecc.) che prevedono
un  trattamento  differenziato  o che  comunque  fanno  riferimento  a tali
qualifiche.
I  diversi trattamenti  di cui  al precedente  capoverso conservano la loro
efficacia  sia nell'ambito di  ciascun istituto e  delle singole norme, che
nell'ambito dell'intero contratto.
La  nuova classificazione non  modifica le sfere  di applicazione di leggi,
regolamenti  e  norme amministrative  che  comportano  differenziazioni tra
mansioni  impiegatizie  e  mansioni   non  impiegatizie  richiamate  e  non
richiamate  nel precedente  CCNL 31  luglio 1970,  quali il trattamento per
richiamo  alle armi, l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto  sopra rappresenta il  comune presupposto valido per la stipulazione
delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che
eventuali  azioni giudiziarie intese  ad ottenere estensioni di trattamenti
normativi  ed  economici  oltre  i  limiti  stabiliti  nella  presente sede
contrattuale  avranno  come  conseguenza  l'automatico  scioglimento  della
Confederazione  Italiana del  Commercio del  Turismo e  dei Servizi e delle
aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 2 - Evoluzione della classificazione
Le  parti hanno convenuto  di istituire uno  strumento per una gestione più
flessibile  e  dinamica  della classificazione  del  personale  al  fine di
identificare  ed eventualmente  definire nell'ambito  della classificazione
nazionale  quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e
valenza  generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione
tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei
comparti  che fanno  riferimento al  sistema di  inquadramento del presente
CCNL.
Inoltre  ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine
di  ricercare   coerenza  tra  le   attuali  declaratorie   e  le  relative
esemplificazioni,  formulando  alle   Organizzazioni  stipulanti  eventuali
proposte  di  aggiornamento,  con  le  modalità  e  le  procedure  previste
dall'art. 10, Prima Parte.
La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt.da 7 a 10 della
Prima Parte.
Art. 3 - Classificazione Primo livello
A  questo livello appartengono i  lavoratori con funzioni ad alto contenuto
professionale  anche   con  responsabilità  di   direzione  esecutiva,  che
sovraintendono  alle unità produttive  o ad  una funzione organizzativa con
carattere  di  iniziativa  e   di  autonomia  operativa  nell'ambito  delle
responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1)  capo  di servizio  e  di ufficio  tecnico,  amministrativo, commerciale
(vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2)  gestore o gerente di  negozio, di filiale, o di supermercato alimentare
anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3)  responsabile  laureato  in  chimica  -  farmacia  previsto  dalle leggi
sanitarie  per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità
medicinali;
4) analista sistemista;
5)  gerente o  capo di  officina o  di sede  assistenziale con  la completa
responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
l1) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con
compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) coprywriter nelle agenzie di pubblicità;
13) art director nelle agenzie di pubblicità;
14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15) account executive nelle agenzie di pubblicità;
16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18) research executive nelle agenzie di pubblicità;
19)  tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di
pubblicità;
20) product manager;
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
23) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente  autonomi  e/o  con funzioni  di  coordinamento  e controllo
nonché  il  personale che  esplica  la  propria attività  con  carattere di
creatività  nell'ambito  di  una   specifica  professionalità  tecnica  e/o
scientifica e cioè:
1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3) propagandista scientifico;
4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile di magazzino;
10) agente acquisitore nelle aziende di legname;
11) agente esterno consegnatario delle merci;
12) determinatore di costi:
13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14) spedizioniere patentato;
15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16) chimico di laboratorio;
17) capitano di rimorchiatore;
18)  tecnico chimico  anche con  funzioni di  vendita nel settore commercio
chimico;
19) interprete o traduttore simultaneo;
20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21)  colladuatore e/o  accettatore: il  lavoratore  che in  piena autonomia
provvede  ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone
il  piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di
delibera.  provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere
con  la clientela rapporti  rappresentativi nell'ambito della sua specifica
funzione;
22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di
impaginazione  del  giornale   o  strumento  equivalente,   in  contatto  o
collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23)  segretario (di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni
di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25) art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33)  capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale
e  le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono
tale   funzione:   Svolge   inoltre  le   normali   mansioni   di  pompista
specializzato;
34) programmatore analista;
35)  programmatore di officina:  il lavoratore  che svolge congiuntamente i
seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla
base  di piani di  lavorazione sulle singole  commesse predisposte dai vari
accettatori,   pianifica,   in   piena   autonomia   operativa,  l'attività
dell'officina,  ne predispone  il piano  di  lavoro stabilendo  la sequenza
degli  interventi  sui  singoli   autoveicoli,  determina  autonomamente  i
relativi  tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei
costi per la contabilità di officina:
36) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38) assistente del product manager;
39) internal auditor:
40) EDP auditor;
41) specialista di controllo di qualità;
42) revisore contabile;
43) analista di procedure organizzative;
44) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta elencazione.
Terzo livello
A  questo  livello  appartengono  i  lavoratori  che  svolgono  mansioni di
concetto  o  prevalentemente  tali  che  comportino  particolari conoscenze
tecniche  ed adeguata esperienza e i lavoratori specializzati provetti che,
in  condizioni di  autonomia operativa  nell'ambito delle proprie mansioni,
svolgono  lavori  che   comportano  una  specifica   ed  adeguata  capacità
professionale  acquisita  mediante   approfondita  preparazione  teorica  e
tecnico-pratica comunque conseguita e cioè:
1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5)  creatore  o  redattore  di  rapporti  negli  istituti  di  informazioni
commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7)  ottico diplomato da scuola  riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27
luglio  1934, n.1265: ottico patentato a norma degli artt. 30 31,32 R.D. 31
maggio 1928, n. 1334;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9)  commesso  di  libreria  che  abbia  la  responsabilità  tecnica  per il
rifornimento  librario della  azienda o di  un reparto  di essa, che sappia
provvedere  alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia
sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13)  operaio   specializzato  provetto  nel   settore  automobilistico:  il
meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o
alimentazione),    nonché   l'addetto    alla    carrozzeria   (lattoniere,
verniciatore),  che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base
di  cognizioni  teoriche  e  pratiche  approfondite,  anche  mediante l'uso
appropriato  di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista
tecnico  economico,  nell'ambito  di  specifiche  direttive  aziendali,  le
opportunità  e le  modalità di  esecuzione, di  intervento e di definizione
delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14)  operaio  specializzato provetto  nelle  concessionarie  di pubblicità:
tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale
con  mansioni  di  concetto,  di  comprovata  professionalità  derivante da
esperienza  acquisita  in  azienda,   al  quale  è  riconosciuta  autonomia
operativa  e adeguata  determinante iniziativa,  con l'incarico di svolgere
congiuntamente  i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per
il  buon andamento dell'attività  commerciale, assicurare nell'ambito delle
proprie  mansioni   l'ottimale  gestione   delle  merceologie  affidategli,
intervenendo  sulla composizione  degli stocks  e sulla  determinazione dei
prezzi,  intrattenere rapporti commerciali  e di  vendita al pubblico anche
attraverso  opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso,
porre  la  sua esperienza  al  fine dell'addestramento  e  della formazione
professionale degli altri lavoratori;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19)  contabile/impiegato  amministrativo: personale  che  in  condizioni di
autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle
proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative
complesse  relative  al  sistema   contabile  e/o  amministrativo  adottato
nell'ambito  dello specifico campo  di competenza. è incaricato di svolgere
congiuntamente  i   seguenti  compiti:   rilevare,  riscontrare,  imputare,
contabilizzare  dati e  chiudere conti,  elaborare situazioni  contabili ed
effettuare  operazioni anche funzionali  a bilanci preventivi o consuntivi,
evidenziare  posizioni  irregolari  e   gestire  i  conseguenti  interventi
operativi;
20) programmatore minutatore di programmi;
21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo
stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle
aziende  commerciali dei  settori  ferro e  acciai.  metalli non  ferrosi e
rottami;
22)  operaio specializzato provetto,  nelle aziende commerciali dei settori
ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a)  il manutentore meccanico,  il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il
riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione
critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la
successione  e le modalità  degli interventi ed esegue qualsiasi intervento
di  elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione
di  macchine o  impianti, curandone  la messa  a punto  ed effettuandone la
delibera funzionale;
b)  il primo operatore di  linea di comprovata professionalità derivante da
esperienza  acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri
della  mansione, di  svolgere  congiuntamente, in  condizioni  di autonomia
operativa  i seguenti compiti:  operare, scegliendo  il lavoro da compiere,
interventi  su  organi, apparati  e/o  impianti  con la  relativa  prova di
avviamento,  effettuare eventualmente su  qualsiasi tipo di apparecchiatura
operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche
e  manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla
formazione professionale degli altri operatori;
23)  addetto alla distribuzione  dei fascettari, nell'ambito dei reparti di
lavorazione  con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione
di libri e stampe periodiche;
24)  conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni
di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione
dell'automezzo in dotazione;
25) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
26) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
27)  tecnico riparatore del  settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il
riparatore  che, in condizione  di autonomia operativa, con interpretazione
critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti. sceglie la
successione  e le modalità  degli interventi ed esegue qualsiasi intervento
di  elevato grado  di difficoltà  per l'aggiustaggio,  la riparazione  e la
manutenzione  di apparecchiature  complesse curandone  la messa  a punto ed
effettuandone  la  delibera  funzionale,  anche  presso  il  domicilio  del
cliente;  compila, se del  caso, la necessaria documentazione relativa alla
prestazione  effettuata ed incassa  il corrispettivo previsto dalle tariffe
dell'azienda:
28)  tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed
il   riparatore   che,   in   condizione   di   autonomia   operativa,  con
interpretazione  critica del disegno  e dello schema,  individua e valuta i
guasti,  sceglie la  successione e  le modalità  degli interventi ed esegue
qualsiasi  intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la
riparazione  e la  manutenzione  di macchine  ed  apparecchiature complesse
curandone  la messa a punto  ed effettuandone la delibera funzionale, anche
presso  il  domicilio del  cliente;  compila,  se del  caso.  la necessaria
documentazione  relativa   alla  prestazione   effettuata  ed   incassa  il
corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
29)  macellaio specializzato  provetto: è  il lavoratore  con specifiche ed
adeguate   capacità    professionali   acquisite    mediante   approfondita
preparazione  teorico  e  tecnico-pratica   che,  in  autonomia  operativa,
nell'ambito  delle mansioni assegnate. Esegue con perizia tutte le seguenti
fasi  di  lavoro: taglio  anatomico,  disossatura,  sfesatura, rimondatura,
taglio  a filo, a  mano e a  macchina, presentazione in vassoio, rifilatura
dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
30) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella
predetta elencazione.
Quarto livello
Al  quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi
anche  di vendita e  relative operazioni complementari. nonché i lavoratori
adibiti  ai  lavori   che  richiedono  specifiche   conoscenze  tecniche  e
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1) contabile d'ordine;
2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4) astatore;
5)  controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il
settore delle telecomunicazioni;
6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;
8)  addetto  alle  operazioni  ausiliarie  alla  vendita  nelle  aziende  a
integrale  libero servizio  (grandi  magazzini, magazzini  a  prezzo unico,
supermercati  ed  esercizi similari  addetto  all'insieme  delle operazioni
ausiliarie  alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle
funzioni  di  incasso  e  relativa  registrazione,  di  preparazione  delle
confezioni,  di prezzatura,.  di marcatura,  di segnalazione dello scoperto
dei  banchi, di rifornimento  degli stessi,  di movimentazione fisica delle
merci;
9)  addetto  all'insieme  delle operazioni  nei  magazzini  di smistamento,
centro  di  distribuzione e/o  depositi  nelle aziende  a  integrale libero
servizio  (grandi  magazzini,  magazzini a  prezzo  unico.  supermercati ed
esercizi similari);
10)  commesso di rosticceria,  friggitoria e  gastronomia, anche se addetto
normalmente alla preparazione e confezione;
11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12) indossatrice;
13) estetista, anche con funzioni di vendita;
14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di
carattere scientifico;
16)  esattore, esclusi i  fattorini e  portapacchi autorizzati a riscuotere
l'importo della merce all'atto della consegna;
17) pittore o disegnatore esecutivo;
18) allestitore esecutivo di vetrine e display;
19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21) banconiere di spacci di carne;
22) operaio specializzato;
23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,
pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24)  allestitore di  commissioni nei  magazzini di  ingrosso medicinali con
conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25)  telefonista addetto agli  ordini nei  magazzini di ingrosso medicinali
con  conoscenza delle  specialità farmaceutiche  anche con  digitazione del
calcolatore;
26)  addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e
da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27)  addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed
operazioni  di semplice collaudo  sempre su istruzioni  del capo officina o
del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28)  pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla
vendita  di tutti  i  prodotti esitati  dal  punto di  vendita;  attende ai
servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti
dell'utenza;  provvede alla  riscossione con  responsabilità di cassa, alla
fatturazione,  alla   pulizia  del   proprio  posto   di  lavoro;  fornisce
informazioni ed assistenza;
29)  operaio specializzato  nelle aziende  commerciali dei  settori ferro e
acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a)  il primo  operatore alle linee  di spianatura  e taglio trasversale e/o
longitudinale  il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega
con  alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio
a  pantografo automatica. il primo  operatore di linea di taglio e foratura
travi,  il primo operatore di  linea a bandellare o di profilatura, i quali
tutti  con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel
settore,  operando in  condizioni di  relativa autonomia,  su istruzioni di
massima  ricevute, scegliendo la  successione delle operazioni, dei mezzi e
delle  modalità  di   esecuzione,  compiono  lavori   di  preparazione,  di
avviamento  e di conduzione  dell'impianto, affidato eventualmente anche ad
altro  personale,  con  la  predisposizione   di  strumenti  di  misura  ed
intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che
effettua  manovre di  precisione per  il sollevamento,  trasporto, carico e
scarico  di materiali;  il conduttore  di carrello  elevatore appositamente
attrezzato  per il sollevamento,  trasporto, carico  e scarico di materiali
alloggiati   su  cantilever;   il  conduttore   di  locomotore   (anche  in
collegamento  con le  FF.SS.) per il  trasporto di  materiali su vagoni che
effettua  anche semplici interventi  di registrazioni  e manutenzione con i
mezzi  disponibili  a  bordo;  il  manovratore  di  gru  a  carroponte  o a
cavalletto,  per  la  movimentazione  di  materiali,  attrezzato  con mezzi
speciali  che richiedono  grande precisione  ed elevata  complessità per il
sollevamento,  trasporto, ribaltamento, posizionamento