Contratto Edili

                           CONTRATTO COLLETTIVO 
                            NAZIONALE DI LAVORO 
                             PER I DIPENDENTI 
                          DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
                              EDILI ED AFFINI 
                                 1991-1994 
                       IN ROMA, IL 15 NOVEMBRE 1991 
                                    TRA 
- L'ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARTIGIANI   DELL'EDILIZIA,  DEI  DECORATORI  E 
  PITTORI  ED ATTIVITA'  AFFINI (A.N.A.E.P.A.),  rappresentata agli effetti 
  del presente contratto dal Presidente Pietro Casasola e dalla delegazione 
  sindacale  alle trattative  composta dai  Sigg. Dino  Betetto di Venezia, 
  Giuseppe  Gianatti  di  Sondrio,  Paolo  Cappabianca  di  Napoli,  Silvio 
  Bertoldo  di Padova, Quinto Dalla  Libera di Treviso, Sergio Innocenti di 
  Firenze,  Elia Nadalin  di Pordenone,  Giuseppe  Gallo di  Cuneo, Giorgio 
  Ramigni  di  Padova,  Giannino Polidori  di  Pesaro,  Giuliano  Nicola di 
  Novara,  Giovanni Bevacqua di  Catanzaro; con la partecipazione dei Sigg. 
  Paolo  Cicognani di Ravenna, Urbano  Cividini di Bergamo, Sergio Baggi di 
  Bergamo,  Giuseppe Roncallo  di Genova,  Michele  Ronzano di  Bari, Anton 
  Bachmann di Bolzano, Alessandro Bertoldi di Trento, Giuseppe Ambrosoli di 
  Cuneo,  Gianfranco Brognara  di Bologna,  Luigi Castagna  di Como, Angelo 
  Donati  di Parma,  Pasquale Gentile  di Materia,  Giuseppe Grillenzoni di 
  Terni,  Antonio Marigliano di  Napoli, Graziano Nottoli di Lucca, Claudio 
  Pesamosca  di Trieste,  Santo Pizza  di Lecce,  Umberto Marino  di Cuneo, 
  Gianni Ulivelli di Arezzo, Giuseppe Vecchiet di Gorizia, Verta Osvaldo di 
  Cosenza,  Angelo  Rizzante  di  Padova,   Cesare  Valvo  di  Novara,  con 
  l'assistenza  del Segretario nazionale Bruno Gobbi e della CONFEDERAZIONE 
  GENERALE  ITALIANA DELL'ARTIGIANATO  (CONFARTIGIANATO)  rappresentata dal 
  Presidente  Ivano  Spalanzani  e dal  Segretario  Generale  Giorgio Meli, 
  nonché  da Giovanna De Lucia  del Dipartimento contrattuale e da Raffaele 
  Masprone del Dipartimento categorie. 
- La   FEDERAZIONE   NAZIONALE   ARTIGIANI  DELL'EDILIZIA  (F.N.A.E.) della 
  Confederazione  Nazionale dell'Artigianato, rappresentata dal Presidente, 
  Emidio  Bartolini,  dai   Vice  Presidenti  Antonello   Serra  e  Antonio 
  Zanganella,  dal Segretario Generale  Roberto Giorgini e dai membri della 
  Giunta  nazionale: Giovanni Tonioni, Romano Rosari, Luigi Arcuri, Saverio 
  Paolieri,  Stefano Maggipinto, Loreano Goretti, Salvatore Perna, Giuseppe 
  Di Michele, Enrico Moscatelli, Guglielmo Statelli, Davide Sala, assistiti 
  per  la CNA  dal  Sig. Alberto  De  Crais, responsabile  del Dipartimento 
  relazioni  sindacali e  dai Sigg.  Filippo Minotti,  Presidente Nazionale 
  della CNA e dall'On.le Federico Brini, Segretario Generale della CNA. 
- La  CONFEDERAZIONE AUTONOMA  SINDACATI ARTIGIANI (C.A.S.A.) rappresentata 
  dal  Presidente  Comm. Giuseppe  Guarino  e dal  Segretario  Generale Dr. 
  Giacomo Basso con l'assistenza del Segretario Confederale Dr. Paolo Melfa 
  e  con l'intervento  della  Federazione Italiana  Artigiani  Edili (FIAE) 
  rappresentata dal Responsabile di categoria Sig. Pasquale Vaia. 
- La   CONFEDERAZIONE   DELLE   LIBERE   ASSOCIAZIONI   ARTIGIANE  ITALIANE 
  (C.L.A.A.I.) rappresentata dal Presidente Cav. Giuseppe Faccini, dal Vice 
  Presidente vicario Cav. Isidoro Platania, dai Vice Presidenti Comm. Carlo 
  Perucconi  e Avv. Luigi  Limatola, e dai  Sigg. Maurizio Ferrari, Ruggero 
  Go,  Pietro Mancini,  Rocco Maurelli,  Sergio Sanna,  Giovanni Struzzola, 
  assistiti dal Sig. Pasquale Maiocco. 
                                     E 
- La  FEDERAZIONE ITALIANA  LAVORATORI LEGNO  EDILIZIA INDUSTRIE  AFFINI ED 
  ESTRATTIVE   (F.I.L.L.E.A.   -  Costruzioni   e   Legno)   aderente  alla 
  Confederazione  Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L. - rappresentata dal 
  Segretario  Generale  Roberto Tonini,  dal  Segretario  Generale Aggiunto 
  Gianni  Vinay e dai  Segretari nazionali:  Carla Cantone, Giusto Cerutti, 
  Paolo  Di  Giacomo, Romeo  Lazzaroni,  Bruno Rossi,  Riccardo  Varanini e 
  Filippo  Vasco; dai signori:  Stefano Cavalchini,  Antonio Polo e Massimo 
  Viotti  della struttura nazionale  e dai componenti il Comitato Direttivo 
  nazionale,  composto dai sigg.:  Roberto Andreozzi, Claudio Aquili, Paola 
  Battaglia,  Simonetta Bessi, Renzo  Caddeo, Vincenzo Campo, Remo Carboni, 
  Maurizio  Ceccarini, Giuseppe  Cesario, Giuseppe  Colicchio, Tito Cuoghi, 
  Alfredo  Curcio, Ornella  De Filippo,  Liberato De  Nicolais, Domenico Di 
  Martino,  Simone Donelli,  Luigi D'Eramo,  Giovanni Faraoni,  Luigi Fedi, 
  Gerardo  Galassi,  Ivana  Galli,  Giuliano  Giampaoli,  Roberto Giuliano, 
  Francesco  La  Cava, Gianni  La  Greca,  Mauro Livi,  Bruno  Luppi, Mauro 
  Macchiesi, Antonio Mancosu, Eraldo Mangoni, Anna Maria Multari, Stanislao 
  Nocera, Umbra Perchiazzi, Antonio Perziano, Gaetano Pignataro, Gianfranco 
  Priori,  Angela Rinaldi, Gianmario Santini, Giulia Savini, Enzo Scampolo, 
  Lino  Scopacasa,  Antonio  Sgaramella,  Lorenzo  Sola,  Michele Sperduto, 
  Loredana  Strazzari, Gaetano  Tait,  Alberto Tomasso,  Giuseppe Vanacore, 
  Anna Maria Venezia, Gianni Zanier, Armando Zavattaro. 
- La  FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI  COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.) - 
  aderente  alla Confederazione  Italiana  Sindacati Lavoratori  C.I.S.L. - 
  rappresentata  dal Segretario  Generale Raffaele  Bonanni, dal Segretario 
  Generale  Aggiunto Norberto  Crinelli  e dai  Segretari  Nazionali: Mauro 
  Miracapillo,  Renato Provenzano, e Giuliano Cantoni, con l'assistenza del 
  Dr.  Onelio Zari  e dai  componenti  l'Esecutivo Nazionale  e Commissione 
  Nazionale:  Giulio Alfio, Vincenzo Balestra, Francesco Caligiuri, Gennaro 
  Castaldi,  Sergio Celotto, Icilio Daneluzzi, Franco De Gattis, Umberto De 
  Simoni,  Roberto  Di  Blasio,   Sergio  Farina,  Heinrich  Federspieller, 
  Giovanni  Foddai, Giancarlo  Gottardi,  Agostina Imperi,  Carmelo Irmino, 
  Giovanni  Libero, Franco Lorenzon, Sandro Mancinelli, Salvatore Manfredi, 
  Francesco  Marcone, Giovanni  Matta,  Michele Mezzanotte,  Carlo Moretti, 
  Giuseppe  Moscuzza,  Stefano  Nuti,  Rocco  Pascucci,  Gianni Pedrazzini, 
  Domenico  Pesenti,  Luciano  Raisi,  Cesare  Regenzi,  Giuseppe Schiavon, 
  Salvatore  Sorace, Giovanni Tamburella,  Sergio Valer, Giuseppe Virgilio, 
  Filippo  Manti, Agostino Vera, Mario Piccinelli, Umberto Sanvito, Attilio 
  De  Coppi, Roberto  Comuzzi, Giuseppe  De Fanti,  Franco Granzotto, Igino 
  Bonvicini,  G.  Battista  Bassetto,  Armando  Capovilla,  Luciano  Babbo, 
  Alessandro  Castignola, Antonio  Cerqua, Fabio  Marcatili, Mario Paolini, 
  Antonio  Scuteri,  Giampiero Tipaldi,  Dino  Casolino,  Domenico Zannino, 
  Sebastiano Romeo, Maurizio Bernava, Calogero Capraro, Vincenzo Iannello. 
- La   FEDERAZIONE  NAZIONALE   LAVORATORI   EDILI  AFFINI   E   DEL  LEGNO 
  (FE.N.E.A.L.)   -  aderente   all'Unione  Italiana   del  Lavoro   UIL  - 
  rappresentata   dal  Segretario   Generale  Francesco   Marabottini;  dai 
  componenti  la  Segreteria  Nazionale:  Donato  Bernardo  Ciddio, Antonio 
  Correale,  Francesco  De Martino,  Raffaele  Grappone,  Giuseppe Moretti, 
  Raffaele  Rizzacasa,  Learco  Sacchetti;   dai  componenti  la  Direzione 
  Nazionale: Filippo Campanozzi, Angelo Caruso, Franco Carvelli, Ferdinando 
  Ceschia,  Giacomo Colosimo, Lorenzo  Corradini, Emilio Correale, Domenico 
  Delicio,  Silvio Errico,  Paolo  Ferrari, Angelo  Gallo,  Alberto Ghedin, 
  Francesco  Gullo, Ladislao Linari, Pompeo Naldi, Giovanni Panza, Fabrizio 
  Pascucci,  Sabino Pazienza,  Vincenzo  posa, Francesco  Righetti, Massimo 
  Trinci;  con la partecipazione della Commissione Nazionale Edili composta 
  da:  Alessio  Amodio, Valerio  Arnaudo,  Giorgio  Ballistreri, Gianfranco 
  Borghesi,  Manlio Cardella, Marcello  Casini, Paolo Cavezza, Marco Tullio 
  Cicerone,  Alberto Cirillo, Giuseppe  D'Antonio, Armando Dagna, Benedetto 
  di  Mambro, Franco De  Feo, Ferruccio Ferrauto, Pasqualino Festa, Luciano 
  Fioretti,  Valerio Franceschini, Ferdinando Lioi, Adriano Marchi, Antonio 
  Orlando,  Paolo  Orrù, Pierpaolo  Panu,  Francesco  Passaro, Piergiuseppe 
  Polo,  Luciano Prestia, Saverio  Ranieri, Massimiliano Ribichini, Tiziano 
  Roma,  Bruno  Serra,  Enrico  Staffieri,  Fedele  Vaccaro,  Sergio Vichi, 
  Valerio Zannin, Salvatore Zermo. 
Viene  stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini. 

                            DISCIPLINA GENERALE 
Sfera di applicazione 
Il  presente  contratto  vale  in  tutto  in  territorio  nazionale  per  i 
dipendenti  delle imprese artigiane, considerate  tali in base alla legge 8 
agosto  1985  n.  443,  delle  piccole  imprese  e  dei  consorzi artigiani 
costituiti  anche in  forma cooperativista,  che operano  nel settore delle 
costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: 
- costruzioni  edili e  cioè costruzioni  di fabbricati  ad uso  pubblico e 
  privato,  nonché le opere  necessarie al completamento ed alle rifiniture 
  delle  costruzioni stesse compresi  gli scavi di fondazione, le armature, 
  le  incastellature, le carpenterie in  legno ed in ferro, l'impianto e il 
  disarmo  di cantieri  e di opere  provvisionali in  genere, il carico, lo 
  scarico e lo sgombero dei materiali; 
- intonacatura,   tinteggiatura,   sabbiatura,   verniciatura,   laccatura, 
  doratura, argentatura e simili; 
- decorazione  e  rivestimenti  in legno,  metallo,  gesso,  stucco, pietre 
  naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, 
  mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie; 
- pavimentazione  in  cemento,  marmette,  marmo,  bollettonato,  seminato, 
  gomma, linoleum, legno, pietre naturali; 
- preparazione  e posa  in opera  di  manti impermeabilizzanti  di asfalto, 
  bitume,  feltri,  cartoni,  ecc. con  eventuale  sottofondo  di materiali 
  coibenti; 
- posa  in opera  di manti  impermeabilizzanti di  asfalto, bitume, feltri, 
  cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; 
- posa in opera di attrezzature varie di servizio; 
- lavori  murali per installazione  e rimozione  di impianti, macchinari ed 
  attrezzature degli edifici; 
- spolveratura,  raschiatura,  pulitura  in  genere  di  muri,  monumenti e 
  facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti; 
- costruzione  e demolizione  di fognature,  pozzi  neri o  perdenti, fosse 
  biologiche, impianti di depurazione, ecc.; 
- pozzi   d'acqua   (scavati,   trivellati   o   realizzati   con   sistema 
  autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo; 
- costruzione,  manutenzione  ed  irrigazione  di  campi  sportivi, parchi, 
  giardini e simili; 
- costruzione  od  installazione  di  cisterne  e  serbatoi  interrati  (in 
  metallo,  in  cemento  armato,  ecc.)  compresa  la  demolizione,  per il 
  contenimento di liquidi di qualsiasi specie; 
- costruzione,  manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso 
  lo sgombero della neve ed altri materiali; 
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie; 
- messa in opera di pali, tralicci e simili; 
- costruzione di linee elettriche e telefoniche; 
- scavi  e rinterri  e opere  murarie per  stesura di  cavi e  tubazioni di 
  acqua, gas, telefonia, ecc.; 
- realizzazione  di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e 
  di terreni allagabili; 
- costruzione di opere marittime, lacuali e  lagunari in genere; 
- movimenti  di terra  e  cioè scavi  (anche  per ricerche  archeologiche e 
  geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili); 
- esecuzione  di  segnaletica  stradale  orizzontale  -  posa  in  opera di 
  segnaletica. 
Nota a verbale 
Fatta  eccezione per  i lavoratori  dipendenti direttamente  dall'impresa o 
consorzio  artigiano che esegue  i lavori sopra  elencati, non si intendono 
sottoposte  alle  norme del  presente  contratto le  attività  connesse per 
complementarietà  e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori 
di  impianti, o le stesse attività siano regolate da contratti artigiani di 
altre categorie. 

Sistema di informazione 
Premesso  che  non sono  in  alcun  modo poste  in  discussione l'autonomia 
dell'attività  imprenditoriale   artigiana  e  le   rispettive  e  distinte 
responsabilità  di scelta  e decisione  degli imprenditori artigiani, della 
loro  organizzazione  e  delle  organizzazioni  dei  lavoratori,  le parti, 
valutata  l'importanza  che lo  sviluppo  dell'imprenditoria  artigiana del 
settore  delle costruzioni  ha  assunto nell'economia  generale  del Paese, 
avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul 
sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di 
seguito  elencate,   consentano  una  più   approfondita  conoscenza  delle 
problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di 
più  consistenti ed  elevati livelli  occupazionali attraverso  lo sviluppo 
delle imprese artigiane, la acquisizione di tecnologie più avanzate - ed il 
consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. 
Gli  incontri verranno  effettuati sulle  materie ed  ai livelli di seguito 
specificati. 
a) Livello nazionale 
Annualmente  le Organizzazioni Nazionali di categoria degli artigiani e dei 
lavoratori  si incontreranno  al fine  di effettuare  un esame congiunto in 
ordine  alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane 
del  settore, alla  salvaguardia e  lo sviluppo  dell'occupazione. Verranno 
altresì esaminati i problemi inerenti la politica globale e di sviluppo del 
settore  con  riferimento  alle  leggi  inerenti  il  rilancio  del mercato 
edilizio. 
Il  confronto sui  temi  sopra indicati  permetterà  inoltre alle  parti di 
valutare  l'andamento della  situazione occupazionale  e di  conseguenza le 
iniziative  che  favoriscono   prospettive  di  sviluppo   per  le  imprese 
artigiane. 
Nel  corso di tale incontro le parti potranno effettuare un esame congiunto 
in  merito  al  fenomeno  dell'appalto   e  del  subappalto  per  valutarne 
l'andamento complessivo. 
Le  parti  nel  prendere  atto  dell'entità  del  significato  del fenomeno 
dell'appalto  e del subappalto  dell'edilizia e valutando tutti gli aspetti 
connessi a tale fenomeno riconoscono che il ricorso ad esso non debba avere 
caratteristiche  di generale applicazione  nell'esecuzione del cantiere, in 
particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione. 
Da  questo punto  di  vista, si  afferma che  il  ricorso all'appalto  e al 
subappalto  per  le  imprese  artigiane  è  consentito  in  qualsiasi opera 
rientrante  nella  sfera   di  applicazione  del   CCNL  in  rapporto  alle 
specializzazioni  relative alle opere  da eseguire. Pertanto la concessione 
del  subappalto non deve minacciare l'occupazione dei lavoratori dipendenti 
dell'impresa committente a parità di specializzazione professionale. 
b) Livello regionale 
Semestralmente,  su  richiesta di  una  delle parti,  le  organizzazioni di 
categoria  degli artigiani e  dei lavoratori,  si incontreranno per l'esame 
dello  stato di  attuazione  dei provvedimenti  legislativi  riguardanti il 
settore  anche  in  relazione  al  ruolo  dell'Ente  Regione,  nonché sulle 
prospettive  globali di  investimento, relative  al credito agevolato delle 
imprese   artigiane   ed   indirizzato  al   sostegno   ed   allo  sviluppo 
dell'imprenditoria  medesima  anche  in  riferimento  alla  crescita  delle 
strutture consortili, del settore edili ed affini. 
Le parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti 
e   della   formazione   professionale    rivolta   in   modo   particolare 
all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente 
Regionale per le sue specifiche competenze. 
Le  parti  concordano  inoltre  per  un  confronto  in  merito  ai problemi 
dell'occupazione  e a sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a 
tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane. 
c) Livello territoriale 
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale 
delle  strutture  organizzative  imprenditoriali  esistenti,  le  parti  su 
propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto 
in  ordine alle prospettive  economiche e  produttive della globalità delle 
imprese  artigiane  dell'edilizia  operanti  nel  territorio  ed  in ordine 
all'ampliamento  dei  livelli  occupazionali   anche  in  riferimento  alle 
evoluzioni tecnologiche. 
Nel  corso di  tali incontri  le  parti forniranno  reciprocamente elementi 
conoscitivi  globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive 
ed  occupazionali del settore, ai  problemi relativi alla formazione e alla 
riqualificazione  professionale, con specifico riferimento alla occupazione 
giovanile  ed in  particolare sull'andamento  dell'occupazione nel comparto 
dell'apprendistato. 
Semestralmente  su  richiesta  delle  rappresentanze  sindacali  i consorzi 
artigiani  di produzione  con un fatturato  annuo di  almeno 30 miliardi di 
lire,  forniranno  informazioni  sui   programmi  complessivi  di  sviluppo 
occupazionali e produttivi. 
Nota a verbale 
1) Le  parti concordano  che  sui problemi  di  cui ai  punti  precedenti i 
   livelli  d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le 
   singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del 
   confronto  e  dell'esame  congiunto  non  intendono  necessariamente  il 
   raggiungimento di valutazioni comuni. 
2) Fermo  restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere 
   effettuato   dall'istanza   superiore   in   assenza   delle   strutture 
   organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti. 

Mobilità 
Per  affrontare in modo  completo i  problemi occupazionali derivanti dalla 
particolarità   del   lavoro   nel   settore   nonché   dei   processi   di 
ristrutturazione  in atto,  ferma  restando l'applicazione  integrale delle 
norme  legislative in  materia  di collocamento  e  mercato del  lavoro, si 
concorda quanto segue: 
a) le  imprese informeranno le Associazioni Artigiane e per loro tramite il 
   sindacato  territoriale sulla  eventuale eccedenza  di manodopera nonché 
   sulle prevedibili offerte di lavoro; 
b) a  partire dai dati di  cui al punto  a) le Associazioni Artigiane ed il 
   sindacato  territoriale  opereranno,  anche   con  il  contributo  della 
   informazione  degli enti  paritetici (Casse,  Scuole Edili)  affinché la 
   domanda  e  l'offerta  di  lavoro  siano  concordate  nel  miglior  modo 
   possibile; 
c) le  parti  sono   impegnate,  laddove  ne   esistono  i  presupposti,  a 
   sperimentare  forme di orientamento ed agevolazione della ricollocazione 
   in altre imprese artigiane del lavoro in esubero. 
 
Osservatorio nazionale ed osservatori regionali 
Le  parti  firmatarie  del  presente  contratto  condividono  l'interesse a 
costituire un osservatorio nazionale. 
Entrambe  convengono che  l'istituzione di  un osservatorio nazionale dovrà 
avvenire  attraverso il  concorso,  contrattualmente sancito,  di  tutte le 
parti  firmatarie di  contratti nazionali  di lavoro  operanti nel comparto 
costruzioni. 
Detto  osservatorio potrà  condurre, a  favore dei  propri membri, analisi, 
ricerche  ed  elaborazioni  relative  alle  dinamiche  dei  mercati,  anche 
internazionali  e/o regionali,  nonché  acquisire, a  fini  di divulgazione 
sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione. 
Inoltre  la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei 
mercati  europei consiglia che  l'osservatorio approfondisca e contribuisca 
con  proprie proposte alla messa  a punto di una moderna legislazione degli 
appalti  e  sub-appalti  nonché  alla  predisposizione  di  idoneo  sistema 
informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario. 
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali 
di  lavoro  operanti  nel  comparto  costruzioni  diano  vita  ad  apposite 
commissioni    di   lavoro    incaricate    di   suggerire    le   modalità 
tecnico-organizzative  più opportune  per  il conseguimento  delle finalità 
convenute. 
In  tale opera di proposta  saranno attentamente considerati, al fine di un 
loro  corretto  e pieno  utilizzo,  i  contributi acquisibili  da  enti e/o 
istituti aderenti alle associazioni firmatarie. 
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni 
di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica 
(con  particolare riferimento al  settore delle costruzioni del Mezzogiorno 
ed  ai  grandi  interventi  infrastrutturali  e  di  risanamento  urbano ed 
ambientale)  nonché,   con  spirito   innovativo,  cogliere   e  sviluppare 
l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali. 
Le  parti convengono,  altresì,  sulla utilità,  al  fine di  migliorare la 
comprensione  dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto 
costruzioni,  di  costituire  osservatori regionali  composti  da  tutte le 
associazioni  sindacali ed imprenditoriali  firmatarie di CCNL nel comparto 
delle costruzioni, operanti nel territorio regionale. 
Tale  organismo utilizzerà  le  potenzialità operative  dell'intero sistema 
delle  Casse  Edili  per  acquisire  dati  ed  informazioni  relative  alle 
dinamiche  del mercato  del lavoro  (con  specifico riferimento  all'uso di 
C.I.G.  e DS  ed ai  fabbisogni  quali-quantitativi di  manodopera), nonché 
relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità. 
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti 
di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro. 
Al  fine di arricchire il  confronto previsto all'art. 89 destinatari delle 
informazioni  raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle 
parti firmatarie. 
Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti 
ai  commi  precedenti,  qualora  ciò  non  fosse  possibile,  le  parti  si 
incontreranno  entro sei mesi  dalla stipula  del contratto per individuare 
praticabili  soluzioni alternative  procedendo,  in via  sperimentale, alla 
costituzione  di comitati  regionali tra  le associazioni  firmatarie con i 
compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. 
Sulla  base  dei dati  acquisiti  da  tali comitati,  le  parti converranno 
iniziative,  procedure e contenuti  finalizzati ad  orientare in materia di 
mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego 
e  delle Agenzie  di lavoro,  nell'ambito delle  quali si  ritiene utile ed 
opportuna la costituzione di una speciale sezione edile. 
Nell'ambito  dell'osservatorio  nazionale   viene  costituito  un  Comitato 
paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane 
e sei membri delle Organizzazioni sindacali. 
Il  Comitato paritetico  di gestione,  che dovrà  riunirsi almeno una volta 
l'anno,  nominerà un coordinatore la  cui carica è prevista nella durata di 
18  mesi: tale coordinatore  sarà prescelto, una  volta tra i componenti di 
parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale. 
L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le 
opportune  sinergie utilizzando  istituti di  ricerca, ivi  compresi quelli 
esistenti nelle organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la 
potenzialità  degli enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse Edili 
Artigiane, le Scuole Edili, i Comitati Tecnici di cui all'art. 39 del CCNL. 
Le  parti  si  impegnano,  entro  il  31.6.1992,  a  definire  le  modalità 
organizzative e funzionali per l'attività del predetto organismo. 

                                PARTE PRIMA 
                      REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI 
Art. 1  Assunzione 
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge. 
 
Art. 2  Documenti 
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare: 
1) la carta d'identità o altro documento equipollente; 
2) il libretto di lavoro; 
3) i  documenti atti  a comprovare  il diritto  agli assegni  per il nucleo 
   familiare; 
4) il codice fiscale; 
5) la  tessera per  le assicurazioni  sociali  obbligatorie ed  il libretto 
   personale; 
6) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia; 
7) i  documenti  eventuali  relativi  ai  versamenti  effettuati  a  favore 
   dell'operaio  per ferie, gratifica  natalizia, riposi annui. Nel caso in 
   cui  l'operaio  ne  sia sprovvisto  l'impresa  provvederà  a  far munire 
   l'operaio dei documenti di cui trattasi. 
E'  in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non 
anteriore a tre mesi. 
Nel  corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale 
variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari. 
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. 
L'operaio  deve dichiarare all'impresa  la sua residenza  e domicilio e gli 
eventuali cambiamenti. 
Per  i documenti  per i quali  la legge  preveda determinati adempimenti da 
parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi. 
Cessato  il rapporto di  lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che 
ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. 
Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
di legge. 

Art. 3  Periodo di prova 
L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo 
di  prova pari a 20 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 15 giorni di 
lavoro per operai specializzati, 10 giorni di lavoro per operai qualificati 
e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, 
da  ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza 
preavviso né diritto ad indennità. 
L'assunzione  degli autisti addetti  alla conduzione ed al funzionamento di 
autobetoniere  e di  autobetonpompe, se  effettuata per  la categoria degli 
operai  specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 
20  giorni di  lavoro, durante  il quale  è parimenti  ammesso, da  ambo le 
parti,  il diritto alla rescissione  del rapporto di lavoro senza preavviso 
né  diritto ad  indennità.  La fissazione  del  periodo di  prova  per tali 
operai,  indipendentemente dalla  categoria  di inquadramento,  deve essere 
fatta per iscritto all'atto dell'assunzione. 
Sono  esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che 
abbiano  già  prestato servizio  presso  la  stessa impresa  con  le stesse 
mansioni  relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre 
che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni. 
Il  periodo di  prova sarà  utilmente considerato  agli effetti del computo 
dell'anzianità dell'operaio confermato. 

Art.4  Mutamento di mansioni 
All'operaio  che viene  temporaneamente adibito  a mansioni  per le quali è 
stabilita  una retribuzione  superiore a  quella che normalmente percepisce 
deve  essere  corrisposta  la  retribuzione  propria  delle  nuove mansioni 
durante il periodo per il quale vi resta adibito. 
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di 
effettiva  prestazione,  l'operaio  acquisisce  il  diritto  alla categoria 
relativa  alle  nuove  mansioni, salvo  che  la  temporanea  assegnazione a 
mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente 
con diritto alla conservazione del posto. 
Nell'ipotesi  che l'operaio adibito  a mansioni superiori risulti avere già 
nel  passato acquisito  la qualifica  inerente alle  mansioni superiori cui 
viene  adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la 
permanenza  nelle nuove superiori mansioni  perduri per un periodo di tempo 
non inferiore a quello previsto per il periodo di prova. 
Tutti  i  passaggi definitivi  di  categoria devono  risultare  da regolari 
registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza. 

Art. 5  Mansioni promiscue 
L'operaio  che si  sia  adibito, con  carattere  di continuità,  a mansioni 
relative  a  diverse  qualifiche sarà  classificato  nella  qualifica della 
categoria  superiore  e ne  percepirà  la retribuzione  quando  le mansioni 
inerenti  alla qualifica superiore  abbiano rilievo sensibile, anche se non 
prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta. 

Art. 6  Orario di lavoro 
Per  l'orario di  lavoro valgono le  norme di  legge con  le eccezioni e le 
deroghe relative. 
L'orario  normale contrattuale di  lavoro è di  40 ore settimanali di media 
annua  ripartito  su  5  giorni,  con  un  massimo,  in  ogni  caso,  di 10 
giornaliere.  Ove  l'impresa,  per  obiettive  esigenze tecnico-produttive, 
ripartisca su sei giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, 
per  le ore  in tal modo  prestate nella  giornata di  sabato, è dovuta una 
maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al 
punto 3) dell'art. 26. 
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recupero. 
Nell'effettuare  la  ripartizione  degli  orari  di  lavoro  nei  vari mesi 
dell'anno  le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, 
n. 1955 e del R.D. 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro 
mesi  l'anno orari  normali  di lavoro  compensativi,  ai fini  delle medie 
annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno. 
Sempre  nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di 
cui  al  comma precedente,  il  prolungamento  del lavoro  oltre  gli orari 
localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà 
al  lavoratore il  diritto di  percepire  le maggiorazioni  retributive per 
lavoro  supplementare e  per lavoro  straordinario di  cui all'art.  23 del 
presente contratto. 

Art. 7  Riposi compensativi 
I  dipendenti  potranno  usufruire  a   decorrere  dal  1°  marzo  1989  di 
complessive  ore 80 di  permessi individuali  e di 88  ore dal 1.1.1994 per 
ogni anno solare nel seguente modo: 
a) i  permessi per complessive  40 ore  potranno essere usufruiti nell'arco 
   dell'anno,  preferibilmente nei mesi  invernali, in considerazione delle 
   condizioni  metereologiche, coordinandoli con  il meccanismo della Cassa 
   Integrazioni guadagni INPS; 
b) le  residue 40 ore  di permessi fino  al 31.12.1993 e per complessive 48 
   ore  con decorrenza 1.1.1994 saranno concordate nell'ambito aziendale in 
   funzione  delle esigenze  lavorative. In  ogni  caso il  godimento dovrà 
   essere  compreso  fra  un  minimo  di 4  ore  ed  un  massimo  di  8 ore 
   consecutive. 
Tali  permessi maturano in misura di un'ora ogni 44 ore di lavoro ordinario 
effettivamente  prestato a partire dal  lo marzo 1989 e in misura di un'ora 
ogni 36 ore dal 1.1.1994. 
Per  gli  operai  di cui  alla  lettera  a)  e b)  dell'art.  8  i permessi 
individuali, a decorrere dal 1° marzo 1989 maturano rispettivamente in 
misura  di un'ora ogni 56 ore  e di un'ora ogni 67 ore fino al 31.12.1993 e 
in  misura di un'ora ogni 46 e in misura di un'ora ogni 56 ore dal 1.1.1994 
di lavoro ordinario effettivamente prestato. 
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenze per malattia 
o  infortunio indennizzato  dagli  istituti competenti  nonché  per congedo 
matrimoniale. 
La  retribuzione per le 80 ore di permessi individuali fino al 21.12.1993 e 
di  88 ore dal 1.1.1994  di cui al presente articolo è corrisposta mediante 
l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile. 
In  occasione  del   godimento  dei  permessi   individuali  è  corrisposta 
l'anticipazione  da parte dell'impresa  del trattamento economico di cui al 
punto  4) dell'art.  26 per  le ore  di permesso  maturate e  godute. Nelle 
settimane del periodo di cui alla lettera b) l'anticipazione dell'impresa è 
pari  all'importo  corrispondente  a   cinque  ore  dei  medesimi  elementi 
retributivi. 
L'anticipazione  di  cui  al  comma  precedente  è  effettuata  nel  limite 
dell'accantonamento  complessivo di  cui  all'art. 22  maturato  da ciascun 
operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che 
per  lo stesso operaio  l'impresa è tenuta  ad accantonare alla Cassa Edile 
medesima in applicazione del citato art. 22. 
I  permessi sono  concessi a  richiesta  dell'operaio, tenendo  conto delle 
esigenze di lavoro. 
Nel  caso in cui  le ore di  cui al primo  comma non vengano  in tutto o in 
parte  usufruite, il lavoratore  ha comunque diritto alla corresponsione da 
parte della Cassa Edile degli importi accantonati a suo favore. 
Per  le ore di lavoro in tal modo prestato, resta fermo l'accantonamento di 
cui all'art. 22. 
I  lavoratori turnisti potranno usufruire  di permessi individuali - con le 
stesse  modalità di cui  al primo comma  lettera b) del presente articolo - 
per  complessive  88  ore dal  1.1.1994.  Pertanto  i  permessi individuali 
maturano  nella  misura   di  un'ora  ogni  40   ore  di  lavoro  ordinario 
effettivamente  prestato a decorrere dal  10 marzo 1989 e di un'ora ogni 36 
ore dal 1.1.1994. 
Agli  effetti della maturazione  dei permessi si  computano anche le ore di 
assenza  per malattia  o infortunio  indennizzato dagli istituti competenti 
nonché per congedo matrimoniale. 
La  presente regolamentazione assorbe  quella relativa alle sette festività 
soppresse  dall'art. 1 della  legge 5 marzo  1977, n. 54, salva la conferma 
del  trattamento economico per  le festività del  2 giugno e del 4 novembre 
mediante l'accantonamento di cui all'art. 22. 

Art. 8  Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa 
Sono  considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli 
elencati  nella tabella approvata  con R.D. 6  dicembre 1923, n. 2657 e nei 
successivi  provvedimenti  aggiuntivi  o modificativi,  salvo  che  non sia 
richiesta  un'applicazione assidua e  continuativa nel qual caso valgono le 
norme dell'art. 6. 
L'orario  normale contrattuale degli  operai addetti a  tali lavori non può 
superare  le  50 ore  settimanali  salvo  per i  guardiani  e  custodi, con 
alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze 
degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali 
l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali. 
Le  ore di  lavoro prestate  nei limiti  degli orari  settimanali di cui al 
comma  precedente sono retribuite  con i minimi  di paga base oraria di cui 
alla  lettera a) della tabella  allegata al presente contratto ad eccezione 
di: 
A - custodi,  guardiani, portinai,  fattorini, usceri  ed inservienti per i 
    quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della 
    medesima tabella; 
B - custodi,  guardiani e  portinai  con alloggio  nello  stabilimento, nel 
    cantiere,  nel magazzino  o  nelle vicinanze  degli  stessi, approntato 
    anche  in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di 
    paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. 
Le  ore di lavoro eventualmente  prestate nei limiti delle facoltà previste 
dalle  disposizioni di legge,  oltre gli orari  settimanali di cui al comma 
secondo, sono compensate con la maggiorazione di straordinario. 
Al  guardiano  notturno,  fermo quanto  disposto,  ai  precedenti  commi, è 
riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di 
cui al punto 3 dell'art. 26 per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 
e  le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario 
notturno prevista all'art. 2. 
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 6. 
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un 
cantiere,  quando venga richiesto  di pernottare  nello stesso cantiere con 
autorizzazione  a dormire  va  corrisposto, in  aggiunta  alla retribuzione 
relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario 
la cui misura è elevata da L. 300 a L. 1.000 giornaliere, con decorrenza 10 
luglio  1985. Resta  esclusa  comunque ogni  responsabilità  discendente da 
doveri di guardiano o di custodia. 
Quando  nel cantiere  pernotti più  di un  operaio, il particolare compenso 
spetterà  soltanto a  quell'operaio che  sia  richiesto per  iscritto dalla 
impresa di pernottare in cantiere. 

Art. 9  Flessibilità di orario e lavoro a turni 
Qualora  lo richiedano  esigenze connesse  a opere  di pubblica  utilità, a 
fluttuazioni  di  mercato  e/o  all'opportunità  di  favorire  un  migliore 
utilizzo  degli  impianti ed  una  più  rapida esecuzione  dei  lavori, tra 
l'impresa  ed  i  lavoratori dipendenti  potranno  essere  concordate forme 
flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni. 
Il  lavoro a  turno potrà  essere organizzato,  in ragione delle specifiche 
situazioni  che ne determineranno  il ricorso e  per le unità organizzative 
interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri. 
L'operaio  deve prestare  la sua  opera nei  turni stabiliti;  quando siano 
disposti  turni  periodici  e/o  nastri  orari  gli  operai  devono  essere 
avvicendati  allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare 
la loro opera sempre in ore notturne. 
L'impresa  informerà la  propria organizzazione  territoriale degli accordi 
intervenuti  in  materia  la  quale,  a  sua  volta,  informerà  le  OO.SS. 
territoriali. 

Art. 10  Riposo settimanale 
Il  riposo settimanale  cade normalmente  di domenica  e non  può avere una 
durata  inferiore a 24  ore consecutive, salvo  le eccezioni previste dalla 
legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal 
presente contratto. 
Nei  casi in  cui, in  relazione a  quanto previsto  dalla legge sul riposo 
domenicale,  gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi 
godranno  del  prescritto   riposo  compensativo  in   altro  giorno  della 
settimana,  che deve essere  prefissato: gli elementi della retribuzione di 
cui  al punto 3)  dell'art. 26 sempreché  non si tratti di operai turnisti, 
vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 23 punto 12). 
L'eventuale  spostamento del  riposo settimanale  della giornata  di riposo 
compensativo  prefissata deve  essere comunicata  all'operaio almeno 24 ore 
prima. 
In  difetto  e  in  caso  di  prestazione  di  lavoro  è  dovuta  anche  la 
maggiorazione per lavoro festivo. 

Art. 11  Soste di lavoro 
In  caso di soste di breve  durata a causa di forza maggiore, nel conteggio 
della  retribuzione non si  tiene conto delle  soste medesime quando queste 
nel  loro  complesso  non  superino i  30  minuti  nella  giornata; qualora 
l'impresa  trattenga l'operaio  nel cantiere,  l'operaio stesso  ha diritto 
alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. 

Art. 12  Sospensione e riduzione di orario 
Le  parti si  impegnano  ad intervenire  presso  gli Organi  competenti per 
rendere  più  sollecito  l'esame  delle  richieste  di  autorizzazione alla 
corresponsione  delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad 
orario ridotto. 
Le  parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano 
accelerati  i tempi  della comunicazione  alle  imprese delle  decisioni di 
autorizzazioni  prese  dalle  Commissioni  competenti.  Inoltre,  le  parti 
concordano  che di norma  le imprese presentino  la domanda nella settimana 
successiva  a  quella  in  cui   è  iniziata  la  sospensione  o  riduzione 
dell'orario. 
A  decorrere dal  1° giugno  1976, nel  caso di  sospensione o riduzione di 
orario  determinate da cause metereologiche, le imprese erogheranno acconti 
di  importo corrispondente alle  integrazioni salariali,  dovute a norma di 
legge, contestualmente alla retribuzione del mese. 
Per  il  singolo  operaio  -  sia  nel  caso  di  sospensioni  o  riduzioni 
continuative,  sia per  effetto del  cumulo di  periodi non continuativi di 
sospensioni  e  riduzioni  l'acconto  di  cui  sopra  non  deve  comportare 
l'esposizione  dell'impresa per un  periodo complessivo superiore a 150 ore 
di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS. 
In  caso di reiezione  della domanda da  parte della competente Commissione 
Provinciale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate 
a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo. 

Art. 13  Recuperi 
E'  ammesso il  recupero dei  periodi di  sosta dovuti  a cause impreviste, 
indipendenti  dalla volontà dell'operaio  e dell'impresa  e che derivino da 
cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato 
tra l'impresa e gli operai. 
I  conseguenti  prolungamenti  di orario  non  possono  eccedere  il limite 
massimo  di  un'ora al  giorno  e  debbono effettuarsi  entro  i  10 giorni 
lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o 
l'interruzione. 
In  caso di ripartizione su  5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha 
la  facoltà di recuperare a  regime normale nel  6° giorno le ore di lavoro 
normale  non prestate  durante la  settimana  per cause  indipendenti dalla 
volontà delle parti. 
In  ogni caso con il  compimento delle ore  di recupero non si può eccedere 
l'orario normale giornaliero di 10 ore. 

Art. 14  Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza 
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto 
sono  applicati, senza distinzione  di sesso, i  minimi di paga base oraria 
(comprensivi  dell'indennità di caropane per  i lavori pesanti) di cui alla 
tabella allegato A) che forma parte integrante del presente articolo. 
In  relazione  agli  orari  contrattuali di  lavoro  di  cui  ai precedenti 
articoli  6 e 8 resta  convenuto che il valore orario dell'indennità di cui 
all'allegata tabella, è ragguagliato: 
A) per gli operai di produzione: 
   a 1 /173 della contingenza mensile; 
B) per  gli operai  addetti a  lavori  discontinui o  di semplice  attesa o 
   custodia: 
   a 1/216,66 della contingenza mensile; 
   per  gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui 
   alla  lettera a)  della tabella  allegata A)  del presente contratto, il 
   valore  orario dell'indennità di  contingenza a  decorrere dal 1° agosto 
   1976, è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile; 
C) per  i guardiani, portieri  e custodi,  con alloggio nello stabilimento, 
   nel  cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato, 
   anche in carovane, baracche o simili: a 1/260 della contingenza mensile. 

Art. 15  Indennità territoriale di settore 
Per  le particolari  caratteristiche della  prestazione  in edilizia  e con 
riferimento   alle  diverse   situazioni  produttive,   dell'occupazione  e 
ambientali delle singole circoscrizioni territoriali è dovuta, per tutte le 
ore  di effettivo lavoro,  una indennità nelle  misure in atto alla data di 
stipula del presente contratto. 
Restano  fermi, in aggiunta alle indennità di cui sopra, i superminimi e le 
altre differenze retributive vigenti per singole mansioni o per particolari 
categorie di lavoro. 
Nei  casi particolari  in cui  nella  struttura retributiva  complessiva le 
indennità  sopra dette  non  sono identificabili,  esse  debbono intendersi 
corrisposte  fino  a  concorrenza  delle  indennità  suddette  e  la  parte 
eventualmente eccedente considerata come super minimo. 
Le  organizzazioni territoriali  di  categoria, aderenti  alle Associazioni 
Nazionali  contraenti, potranno concordare per la circoscrizione di propria 
competenza,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1.1.1993,  un  incremento 
dell'indennità territoriale di settore e del premio di produzione. 

Art. 16  Lavoro a cottimo 
Nel  caso si effettui il  lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, 
vanno osservate le seguenti norme. 
Le  tariffe di cottimo  devono essere determinate  in modo da consentire al 
complesso  dei lavoratori  a cottimo,  in un  medesimo lavoro,  nei periodi 
normalmente  considerati, un utile non  inferiore all'8% dei minimi di paga 
base  ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei 
minimi di paga base. 
Le  tariffe di cottimo devono  essere comunicate per iscritto al lavoratore 
o,  in caso di  cottimo collettivo, a  tutti i componenti la squadra, prima 
dell'inizio  delle lavorazioni a  cottimo ed  affisse all'Albo del cantiere 
ove possibile. 
Ad essi dovrà essere altresì comunicato: 
a) composizione  della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con 
   la   indicazione  nominativa   dei   partecipanti  e   delle  rispettive 
   qualifiche; 
b) descrizione della lavorazione da eseguire; 
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra; 
d) unità  di  misura assunta  per  la  formazione della  tariffa  e  per la 
   liquidazione del cottimo; 
e) tariffa di cottimo per unità di misura. 
Le  tariffe  di   cottimo  così  determinate   fra  le  parti  direttamente 
interessante,  non divengono  definite se  non dopo  superato un periodo di 
assestamento.  Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente 
necessario  perché il cottimo si  normalizzi. Alla fine di detto periodo di 
assestamento  le tariffe di  cottimo divenute definitive saranno comunicate 
per iscritto ai componenti della squadra. 
Una  volta superato il  periodo di assestamento,  le tariffe possono essere 
sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni 
di  esecuzione dei  lavori o  in ragione  degli stessi.  In questo  caso la 
sostituzione  o la variazione  della tariffa non  diviene definitiva se non 
dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente. 
Nel  caso in cui l'operaio,  lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo 
come  cottimista, non  riesca a  conseguire il  minimo previsto dal secondo 
comma  per ragioni  indipendenti  dalla sua  capacità  e volontà  gli verrà 
garantito il raggiungimento di detto minimo. 
La  liquidazione e  la ripartizione  dei  cottimi collettivi  saranno fatte 
dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla 
loro   retribuzione   e   al   numero   complessivo   delle   ore  lavorate 
nell'esecuzione del cottimo. 
Per  i cottimi  di  lunga durata  il conteggio  di  guadagno verrà  fatto a 
cottimo  ultimato, ripartendo il  guadagno complessivo  in parti uguali nei 
periodi  normali di  paga di  cui al  secondo comma  ed all'operaio saranno 
concessi  acconti  nella misura  non  inferiore al  90%  della retribuzione 
maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. 
Qualora  l'operaio passi dal lavoro  a cottimo a quello ad economia, non ha 
il  diritto al  mantenimento dell'utile  di cottimo  salvo il  caso in cui, 
restando  inalterate  le  condizioni   di  lavoro,  l'impresa  richieda  il 
mantenimento della stessa produzione. 
In  caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione 
degli  operai lavoranti a cottimo  sono quelle previste dagli articoli 33 e 
38 del presente contratto di lavoro. 
L'operaio  deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in 
conseguenza  dell'organizzazione del lavoro,  è vincolato all'osservanza di 
un  determinato  ritmo  produttivo  o   quando  la  valutazione  della  sua 
prestazione  è fatta  in base al  risultato delle  misurazioni dei tempi di 
lavorazione. 
Ai  concottimisti, intesi per  tali gli operai specificatamente vincolati a 
ritmo  lavorativo di altri  operai a cottimo  e soggetti ad una prestazione 
lavorativa  superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere 
corrisposta,  in  aggiunta  alla  retribuzione,  la  percentuale  minima di 
cottimo del 5% di cui sopra. 

Art. 17  Divieto  di cottimismo  e di  interposizione nelle  prestazioni di 
         lavoro 
E'  vietata l'interposizione  nel lavoro  a cottimo  e sono altresì vietate 
tutte  le forme di mera intermediazione ed interposizione nelle prestazioni 
di  lavoro. E altresì  vietato il ricorso  a prestazione di lavoratori, per 
l'esecuzione  nel  cantiere  di  lavorazioni  edili  ed  affini,  qualora i 
lavoratori  medesimi  siano organizzati  in  gruppi costituiti  al  fine di 
eludere   le  norme   sul  lavoro   subordinato   oppure  sul   divieto  di 
interposizione  nel  lavoro  a  cottimo  ovvero  di  intermediazione  nelle 
prestazioni di lavoro. 

Art. 18  Disciplina  dell'impiego   di  manodopera  negli   appalti  e  nei 
         subappalti 
A) L'impresa  artigiana appaltatrice o  subappaltatrice deve disporre delle 
   macchine  ed attrezzature necessarie  per l'esecuzione delle lavorazioni 
   oggetto dell'appalto e del subappalto. 
   All'impresa   artigiana  appaltatrice   o  subappaltatrice   è  tuttavia 
   consentito  di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel 
   cantiere  per esigenze connesse  con l'esecuzione dell'opera complessiva 
   (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio). 
B) L'impresa  artigiana che,  nell'esecuzione di  una qualsiasi delle opere 
   rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, 
   affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed 
   affini,   è   tenuta   a  fare   obbligo   all'impresa   appaltatrice  o 
   subappaltatrice  di applicare  nei  confronti dei  lavoratori  da questa 
   occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo 
   previsto  nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui 
   all'articolo 42 dello stesso. 
   L'impresa  artigiana è tenuta  a comunicare  alla Cassa Edile competente 
   per  il  cantiere   cui  si  riferiscono   le  lavorazioni  appaltate  o 
   subappaltate,    la    denominazione    dell'impresa    appaltatrice   o 
   subappaltatrice  e a trasmettere  la dichiarazione dell'impresa medesima 
   di  adesione al  contratto nazionale  ed agli  accordi locali  di cui al 
   comma  precedente,  redatta  secondo  il  fac-simile  concordato  fra le 
   Associazioni nazionali contraenti. 
   Analoga  comunicazione  sarà  data   agli  istituti  competenti  per  le 
   assicurazioni  obbligatorie  di  previdenza   e  di  assistenza  e  alle 
   Associazioni   territoriali   dei  datori   di   lavoro   aderenti  alle 
   Associazioni nazionali contraenti. 
   L'impresa  artigiana  appaltante  o  subappaltante  è  tenuta  altresì a 
   comunicare  per  il  tramite  della  propria  Associazione  al sindacato 
   territoriale    la    denominazione    dell'impresa    appaltatrice    o 
   subappaltatrice  e l'indicazione  delle opere  appaltate o subappaltate, 
   della  durata presumibile  dei lavori  e del  numero dei  lavoratori che 
   verranno  occupati, nonché  a trasmettere  al Sindacato  territoriale la 
   dichiarazione  dell'impresa medesima di  adesione al contratto nazionale 
   ed  agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il facsimile 
   concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. 
   La  comunicazione   ai  sindacati   competenti  per   la  circoscrizione 
   territoriale  -  per  il  tramite  dell'Organizzazione  territoriale dei 
   datori  di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve 
   essere  effettuata  entro   15  giorni  e   comunque  prima  dell'inizio 
   dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto. 
C) Fermi  gli  adempimenti di  cui  alla precedente  lettera  B), l'impresa 
   artigiana  appaltante o subappaltante  è tenuta  in solido con l'impresa 
   artigiana  appaltatrice o  subappaltatrice -  la  quale esegui  i lavori 
   aventi  per oggetto  principale  una o  più  delle lavorazioni  edili ed 
   affini  rientranti nella sfera  di applicazione del contratto collettivo 
   nazionale  di  lavoro -  ad  assicurare ai  dipendenti  di quest'ultima, 
   adibiti  alle lavorazioni appaltate  o subappaltate e  per il periodo di 
   esecuzione   delle  stesse,   il   trattamento  economico   e  normativo 
   specificato al primo comma della lettera B). 
D) Qualsiasi  reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della 
   impresa  appaltante o subappaltante  i diritti di  cui alle lettere B) e 
   C),  debbono, a  pena di  scadenza, essere  proposti entro  6 mesi dalla 
   cessazione  delle  prestazioni  svolte  dall'operaio  nell'ambito  delle 
   lavorazioni  oggetto dell'appalto o  subappalto. In caso di controversa, 
   ferma  la  applicazione delle  norme  di  cui all'art.  35  del presente 
   contratto,  il  tentativo  di  conciliazione  deve  essere  promosso nei 
   confronti  congiuntamente  dell'impresa  appaltante  e  subappaltante  e 
   dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice. 
E) La  disciplina  di cui  alle  lettere  precedenti si  applica  anche nei 
   confronti  dell'imprenditore che  esercita  l'attività di  promozione ed 
   organizzazione   della   sola  esecuzione   di   opere   pubbliche,  per 
   l'affidamento  di  appalto,  ad  imprese  edili  ed  affini  della  fase 
   esecutiva delle opere. 
F) E'  compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 89, lettera B), 
   d'intervenire    nei    confronti   dell'impresa,    per    il   tramite 
   l'Organizzazione    territoriale    dell'artigianato    aderente    alle 
   Associazioni  nazionali   contraenti,  per   il  pieno   rispetto  della 
   disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti. 
Chiarimenti a verbale 
La  disciplina di cui al  presente articolo non si applica alle imprese per 
le  quali  vigono   contratti  collettivi  di   lavoro  diversi  da  quelli 
riguardanti le imprese edili ed affini. 

Art. 19  Ferie 
Gli  operai hanno  diritto per  ogni anno  di anzianità  consecutiva presso 
l'impresa  ad un periodo di ferie pari a 4 settimane di calendario (160 ore 
di  orario normale) escludendo dal computo i giorni festivi di cui all'art. 
21.  Con gli accordi integrativi  locali sarà effettuata la distinzione del 
periodo  feriale nell'arco annuale  e saranno fissati i periodi nell'ambito 
dei quali di norma le ferie debbono essere godute. 
Agli  operai che non hanno maturato l'anno di anzianità spetta il godimento 
delle  ferie frazionate  in ragione  di un  dodicesimo del  periodo feriale 
annuale  sopra indicato, per ogni  mese intero di anzianità maturata presso 
le imprese. 
L'epoca  delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune 
accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. 
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 
Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 22. 

Art. 20  Gratifica natalizia 
Gli  operai hanno  diritto per  ogni anno  di anzianità  consecutiva presso 
l'impresa  ad un  compenso la cui  misura è  di 173  ore di retribuzione di 
fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il 
corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica 
natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa. 
Per  il pagamento della  gratifica natalizia valgono le norme dell'articolo 
22. 

Art. 21  Festività 
1) Tutte le domeniche; 
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale; 
3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali: 
   1 gennaio - Capodanno; 
   6 gennaio - Epifania 
   lunedì successivo alla Pasqua; 
   25 aprile - anniversario della liberazione; 
   1 maggio - Festa del lavoro; 
   15 agosto - Assunzione; 
   1 novembre - Ognissanti; 
   8 dicembre - Immacolata Concezione; 
   25 dicembre - Santo Natale; 
   26 dicembre - Santo Stefano. 
   Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere. 
Qualora  la festività  del Santo  Patrono coincida  con una delle festività 
infrasettimanali  di  cui  al  precedente  elenco,  sarà  concordato  dalle 
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo. 
A  decorrere dal 1°  luglio 1985  per le festività  di cui  al punto 3), il 
trattamento  economico è  corrisposto dall'impresa  all'operaio a  norma di 
legge  nella misura di  8 ore  degli elementi della  retribuzione di cui al 
punto 4) dell'art. 26. 
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i 
quali  sia  applicato  l'orario  normale settimanale  di  50  o  60  ore in 
attuazione  dell'art. 8, il  trattamento economico per  le festività è pari 
rispettivamente a dieci e dodici ore. 
A  norma della legge  il trattamento  economico per le  festività di cui al 
punto  3) deve essere corrisposto  per intero anche nel caso di sospensione 
del  lavoro indipendente dalla  volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi 
di  festività  religiose, la  sospensione  non  sia in  atto  da  oltre due 
settimane.  A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività soppresse del 2 
giugno  e  del  4  novembre  agli  operai  è  corrisposto  dall'impresa  un 
trattamento  economico nella misura  di 8  ore della retribuzione calcolata 
sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 26 

Art. 22  Accantonamenti presso la cassa edile artigiana 
Il  trattamento economico spettante  agli operai  per i riposi compensativi 
(art.  7), per le ferie (art.  19) e per la gratifica natalizia (art. 20) è 
assolto  dall'impresa con la  corresponsione di una percentuale complessiva 
del  23% fino  al 31.12.1993  e  del 23,45%  dal 1.1.1994,  calcolata sugli 
elementi  della retribuzione di  cui al punto  4) dell'art. 26 per tutte le 
ore  di lavoro normale  contrattuale di cui  agli art. 6 e 8 effettivamente 
prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 21. 
Detta  percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui 
premi di produzione o cottimi impropri. 
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su: 
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro; 
- le  quote supplementari  dell'indennità di  caropane non conglobate nella 
  paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli); 
- la  retribuzione e la  relativa maggiorazione  per lavoro supplementare e 
  per lavoro straordinario, sia esso diurno notturno e festivo; 
- la maggiorazione sulla retribuzione per lavoro normale notturno; 
- la diaria e le indennità di cui all'art. 25; 
- i premi ed emolumenti similari. 
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su: 
- le  indennità per lavori speciali, disagiati, per lavori in alta montagna 
  e  in  zona  malarica,  in   quanto  nella  determinazione  delle  misure 
  percentuali,  attribuite  a  ciascuna delle  predette  indennità  è stato 
  tenuto  conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione 
  alle  caratteristiche dell'impresa edile - dell'incidenza per i titoli di 
  cui al presente articolo ed all'art. 21. 
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico 
per  ferie, per il  10% alla gratifica  natalizia e per  il 4,50% ai riposi 
annui fino al 31.12.1993 e per il 4,95% dall'1.1.1994. 
La  percentuale spetta all'operaio  anche durante  l'assenza del lavoro per 
malattia anche professionale o per l'infortunio sul lavoro nei limiti della 
conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità. 
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati 
da  parte delle  imprese presso  la Cassa  Edile Artigiana,  secondo quanto 
stabilito  localmente  dalle   Organizzazioni  territoriali  aderenti  alle 
Associazioni nazionali contraenti. 
A  decorrere dal  1° luglio  1985, tali  importi sono  accantonati al netto 
delle  ritenute di legge  secondo il criterio convenzionale stabilito dalle 
Associazioni   nazionali  stipulanti   con   il  protocollo   allegato  che 
costituisce parte integrante del presente contratto. 
Gli  importi accantonati  saranno corrisposti  dalla Cassa  edile artigiana 
agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite 
dagli accordi locali stipulati dalle organizzazioni di cui sopra. 
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia 
richiesta  l'impresa  è  tenuta  a  comunicare  per  iscritto  gli  importi 
accantonati  presso la Cassa Edile Artigiana in base al presente articolo e 
dalla  stessa non ancora liquidati all'operaio. Con la disciplina contenuta 
nel  presente articolo, considerata  nella sua inscindibilità, si intendono 
integralmente  assolti gli  obblighi a carico  dei datori  di lavoro per la 
corresponsione  dei trattamenti economici di  cui agli art. 19 e 20 per cui 
nulla  è dovuto  dalle imprese  nei casi  di assenza  dal lavoro  per cause 
diverse da quelle sopra previste. 
La  disciplina medesima  tiene altresì  conto degli  interventi della Cassa 
Integrazione  guadagni  in   caso  di  sospensione   di  lavoro  per  cause 
metereologiche e di sospensione di lavoro in genere. 
Gli  accordi integrativi locali potranno  stabilire che l'obbligo di cui al 
comma  precedente sia  assolto dalle  imprese in  forma mutualistica  e con 
effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile Artigiana di un 
apposito contributo stabilito dagli accordi stessi che potrà essere variato 
annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione. 
Gli  accordi  locali stabiliranno  altresì  le modalità  di  versamento del 
contributo  e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di 
cui  al comma  precedente, nei  casi di  assenza dal  lavoro per malattia o 
infortunio  la percentuale va  computata sulla  base dell'orario normale di 
lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio, ovvero sulla 
base  dell'orario normale di  lavoro localmente in  vigore qualora i lavori 
del cantiere siano totalmente sospesi. 
Chiarimenti a verbale 
Le  parti si danno atto che la percentuale resta ferma nella misura del 23% 
tenendo  conto da  un lato  dell'incremento dei  riposi compensativi di cui 
all'art.  7 e, dall'altro,  del pagamento diretto delle festività soppresse 
del 2 giugno e del 4 novembre. 

Art. 23  Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo 
Agli  effetti  dell'applicazione  delle   percentuali  di  aumento  di  cui 
appresso,  viene considerato  lavoro  supplementare o  straordinario quello 
eseguito oltre gli orari di cui agli art. 6 e 8. 
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del 
mattino. 
Per  lavoro festivo  si intende quello  prestato nei  giorni festivi di cui 
all'art. 21, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. 
Le  percentuali per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo 
sono le seguenti: 
 1)  lavoro supplementare diurno                                  35% 
 2)  lavoro straordinario diurno                                  35% 
 3)  lavoro festivo                                               45% 
 4)  lavoro festivo supplementare e straordinario                 55% 
 5)  lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati   25% 
 6)  lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari 
     avvicendati                                                   8% 
 7)  lavoro notturno del guardiano                                 8% 
 8)  lavoro notturno a carattere continuativo di operai che 
     compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
     possono eseguirsi esclusivamente di notte                    15% 
 9)  lavoro notturno supplementare o straordinario                40% 
10)  lavoro festivo notturno                                      50% 
11)  lavoro festivo notturno supplementare o straordinario        70% 
12)  lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i 
     turnisti                                                      8% 
Le  suddette percentuali vengono calcolate,  per gli operai che lavorano in 
economia,  sugli elementi della  retribuzione di cui  al punto 3 lettera a) 
dell'art.  26; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo 
di cottimo. 
Le  percentuali corrispondenti  alle voci  nn. 1,  2, 3,  4, 9  e 11 devono 
essere  applicate anche  in caso  di lavoro  in turni  regolari avvicendati 
assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6. 

Art. 24  Indennità per lavori speciali disagiati 
Agli  operai che lavorano nelle  condizioni di disagio in appresso elencate 
vanno  corrisposte, in  aggiunta alla  retribuzione, le indennità personali 
sottoindicate  da computarsi  sugli elementi  della retribuzione  di cui al 
punto  3) dell'art.  26 e  per gli  operai lavoranti  a cottimo,  anche sul 
minimo contrattuale di cottimo. 
Gruppo A) - Lavori vari 
                                                 Tabella        Situazioni 
                                                 unica          extra 
                                                 nazionale 
1)  Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve 
    quando le lavorazioni continuino oltre 
    la prima mezz'ora (compresa la prima 
    mezz'ora)                                     4              5 
2)  Lavori eseguiti con martelli pneumatici 
    demolitori non montati su supporti 
    (limitatamente agli operai addetti alla 
    manovra dei martelli)                         5              5 
3)  Lavori di palificazione o trivellazione 
    limitatamente agli operai addetti e 
    normalmente sottoposti a getti di acqua o 
    fango                                         5             12 
4)  Sgombero della neve o del ghiaccio nei 
    lavori per armamento ferroviario              8             15 
5)  Lavori su punti a castello installati su 
    natanti, con o senza motore, in mare, 
    lago o fiume                                  8             15 
6)  Lavori di scavo in cimiteri in contatto 
    di tombe                                      8             17 
7)  Lavori di pulizia degli stampi metallici 
    negli stabilimenti di prefabbricazione, 
    quando l'elevata temperatura degli 
    stampi stessi, per il riscaldamento 
    prodotto elettricamente, con vapori o con 
    altri analoghi mezzi, crei per gli stessi 
    operai addetti condizioni di effettivo 
    disagio                                      10             10 
8)  Lavori eseguiti negli stabilimenti di 
    prefabbricazione, con l'impiego di aria 
    compressa oppure con l'impiego di 
    sostanze nocive per la lubrificazione di 
    stampi portati ad elevata temperatura 
    con conseguente nebulizzazione dei 
    prodotti impiegati tale da determinare 
    per gli operai addetti condizioni di 
    effettivo disagio                            10             10 
9)  Lavori eseguiti in stabilimenti che 
    producono od impiegano sostanze nocive, 
    oppure a condizioni di elevata temperatura 
    od in altre condizioni di elevata 
    temperatura od in altre condizioni di 
    disagio, limitatamente agli operai edili 
    che lavorano nelle stesse condizioni di 
    luogo o di ambiente degli operai degli 
    stabilimenti stessi, cui spetti a tale 
    titolo uno speciale trattamento. La stessa 
    indennità spetta infine per i lavori edili 
    che, in stabilimenti industriali che 
    producono o impiegano sostanze nocive, 
    sono eseguiti in locali nei quali non è 
    richiesta normalmente la presenza 
    degli operai degli stabilimenti stessi e 
    nei quali si riscontrano obiettive 
    condizioni di nocività.                      11             17 
10) Lavori su ponti mobili a sospensione 
    (bilancini, cavallo o comunque in 
    sospensione)                                 12             20 
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e 
    ristretta a profondità superiore ai 
    m. 3,50 e qualora essi presentino 
    condizioni di effettivo disagio              13             20 
12) Costruzione di piani inclinati con 
    pendenza del 60% ed oltre                    13             22 
13) Lavori di demolizione di strutture 
    pericolanti                                  16             23 
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua 
    debbono intendersi quelli nei quali 
    malgrado i mezzi protettivi disposti 
    dall'impresa l'operaio è costretto a 
    lavorare con i piedi immersi dentro 
    l'acqua o melma di altezza superiore a 
    cm. 12)                                      16             28 
15) Lavori su scale aeree tipo Porta             17             35 
16) Costruzione di camini in muratura 
    senza l'impiego di ponteggi esterni con 
    lavorazione di sopramano, a partire 
    dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se 
    isolato o dal piano superiore del 
    basamento, ove esista, o dal tetto del 
    fabbricato stesso                            17             35 
17) Costruzione di pozzi a profondità da 
    3,50 a 10 metri                              19             35 
18) Lavori per fognature nuove in galleria       19             35 
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti 
    con profondità superiore a 3 metri           20             35 
20) Lavori di riparazione e spurgo di 
    fognature preesistenti                       21             40 
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 
    10 metri                                     22             40 
22) Lavori in pozzi neri preesistenti            27             55 
In  situazione  extra  si trovano  le  seguenti  province: Bologna,Ferrara, 
Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona. 
Nel  caso di esecuzione  di getti di  calcestruzzo plastico all'operaio che 
sia  costretto a  lavorare  con i  piedi  dentro il  getto,  l'impresa deve 
fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma. 
Gruppo B) - Lavori in galleria 
Al  personale addetto  ai lavori  in  galleria è  dovuta, in  aggiunta alla 
retribuzione,  una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni 
territoriali,  per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore 
massimo sotto indicato: 
a) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle 
   gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi 
   i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%. 
Fino  a nuove  determinazioni delle  Associazioni territoriali  a norma del 
comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista. 
Nel  caso  in  cui  i  lavori in  galleria  si  svolgano  in  condizioni di 
eccezionale  disagio (presenza di  forti getti  d'acqua sotto pressione che 
investano  gli operai addetti ai  lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati 
dal  basso in  alto  con pendenza  superiore  al 60%:  gallerie  di sezione 
particolarmente  ristretta o  con fronte  di avanzamento  distante oltre un 
chilometro   dall'imbocco)  le   parti  direttamente   interessate  possono 
promuovere  la  determinazione, da  parte  delle  Associazioni territoriali 
competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%. 
Nel  caso di gallerie  che si estendono  in più circoscrizioni territoriali 
con  differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti 
direttamente  interessate possono  promuovere  la determinazione,  da parte 
delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate 
sulla  base  di  criteri  ponderati  ritenuti  dalle  Associazioni medesime 
appropriati al caso di specie. 
Gruppo C) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche 
Agli  operai addetti  alla costruzione  di linee  elettriche e telefoniche, 
aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in 
tensione,  è dovuta una indennità  nella misura del 15% da calcolarsi sugli 
elementi  di cui  al  punto 3)  dell'art.  26 per  tutte  le ore  di lavoro 
effettivamente prestate. 
L'indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente 
in atto. 
Le  percentuali di  cui al presente  articolo -  eccezione fatta per quella 
relativa  alla pioggia o  neve -  non sono cumulativi  e, cioè, la maggiore 
assorbe  la  minore, e  vanno  corrisposte, nonostante  i  mezzi protettivi 
forniti  dall'impresa, ove  necessario soltanto  per il  tempo di effettiva 
prestazione  d'opera  nei casi  e  nelle condizioni  previste  dal presente 
articolo. 

Art. 25  Trasferta 
A) Norme generali 
All'operaio  in servizio,  comandato a  prestare temporaneamente la propria 
opera  in luogo diverso  da quello  ove la presta  normalmente, è dovuto il 
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. 
L'operaio  in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere 
diverso  da quello per  il quale è  stato assunto e  situato oltre i limiti 
territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42, ha diritto a 
percepire  una   diaria  del  10%   da  calcolarsi   sugli  elementi  della 
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, oltre al rimborso delle spese 
di viaggio. 
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente. 
Agli  operai dipendenti dalle  imprese esercenti l'attività di produzione e 
distribuzione  di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di 
cui  ai commi precedenti, salvo  il rimborso delle eventuali maggiori spese 
di  trasporto.   Tuttavia  quando   l'operaio  sia   comandato  a  prestare 
temporaneamente  la  propria attività  per  un impianto,  con  una maggiore 
percorrenza  per raggiungere il  posto di lavoro  di oltre dieci chilometri 
dai  confini  territoriali  del Comune  di  assunzione,  spetta all'operaio 
stesso  una diaria del 10%  da calcolarsi sugli elementi della retribuzione 
di cui al punto 3) dell'art. 26 per ogni ora di effettivo lavoro. 
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si 
svolga  nel comune di residenza  o di abituale dimora dell'operaio o quando 
questi  venga ad essere  favorito da un  avvicinamento alla sua residenza o 
abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. 
L'operaio  che percepisce la diaria di cui sopra ha obbligo di trovarsi sul 
posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. 
In  caso di  pernottamento in luogo,  l'impresa è  tenuta al rimborso delle 
spese  di viaggio ed a provvedere  per l'alloggio ed il vitto o al rimborso 
delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate 
in  misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha 
diritto alla diaria di cui al secondo comma. 
Ferma   restando    l'applicazione   del    contratto   integrativo   della 
circoscrizione   di   provenienza,  il   trattamento   economico  derivante 
complessivamente  all'operaio in  trasferta  dall'erogazione del  minimo di 
paga   base   e  dell'indennità   di   contingenza   nonché  dell'indennità 
territoriale  di settore  e della  quota  assoggettata a  contribuzione del 
trattamento  di   trasferta  previsti   dal  contratto   integrativo  della 
circoscrizione  di provenienza,  non  può essere  inferiore  al trattamento 
complessivamente  derivante  dall'applicazione  del  minimo  di  paga base, 
indennità  di contingenza ed indennità territoriale della circoscrizione in 
cui si svolgono i lavori. 
L'eventuale  integrazione è corrisposta  a titolo di indennità territoriale 
temporanea.  L'operaio  in trasferta  resta  iscritto alla  Cassa  Edile di 
provenienza di cui all'art. 43 del CCNL. 
Con  riferimento  all'art.  18  della  Legge  19.3.1990  n.  55,  l'impresa 
esecutrice  di  opere  pubbliche  è  tenuta  a  darne  comunicazione, prima 
dell'inizio  dei lavori, alla  Cassa Edile della  zona in cui si svolgono i 
lavori  medesimi. Inoltre  le  parti convengono  che  l'impresa è  tenuta a 
comunicare  alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, 
precisando  in  quale  cantiere  operano  gli  operai  in  trasferta.  Tale 
comunicazione  è  effettuata con  la  periodicità prevista  per  gli operai 
iscritti alla Cassa Edile di provenienza. 
L'impresa  è tenuta anche a  documentare alla Cassa Edile nella cui zona si 
svolgono  i lavori  le periodiche  denunce delle  retribuzioni erogate ed i 
conseguenti  versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per 
gli operai in trasferta. 
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche, la 
Cassa  Edile del luogo in cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare il 
certificato  di regolarità  contributiva  su richiesta  dell'impresa  o del 
committente, sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai 
in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza. 
Fermo  restando che la materia è di esclusiva competenza delle Associazioni 
nazionali, le Associazioni medesime si riservano di approfondire la materia 
stessa  con   particolare  riferimento   agli  aspetti   applicativi  delle 
disposizioni vigenti nel campo delle opere pubbliche. 
Le  parti firmatarie del  presente contratto  si impegnano a  far sì che le 
procedure  indicate nei precedenti capoversi abbiano una piena applicazione 
anche   tra   Casse   Edili   o   Edilcasse   promosse   da  Organizzazioni 
imprenditoriali diverse. 
Le  parti si impegnano a costituire una commissione nazionale per formulare 
una  proposta che individui le  caratteristiche del trasfertista in tutti i 
suoi aspetti compreso il riconoscimento della reciprocità. 
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario 
Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" s'intende 
il  tratto  di  linea,  in tutta  la  sua  estensione,  oggetto  di singolo 
contratto  di appalto, anche  se suddiviso in  diversi tronchi o lotti. Per 
"posto  di   lavoro"  si  intende   quel  punto   della  linea  ferroviaria 
progressivamente  raggiunto nella  esecuzione  del lavoro,  nell'ambito del 
cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera. 
L'operaio  si deve trovare sul  posto di lavoro all'ora fissata dall'orario 
di cantiere munito degli attrezzi di lavoro. 
Resta  stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario 
-  qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque 
sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto 
al  Comune nel  quale  è stato  assunto -  è  corrisposta una  indennità di 
cantiere  ferroviario   del  15%,   da  calcolarsi   sugli  elementi  della 
retribuzione  di cui  al punto  3) dell'art.  26 per  ogni ora di effettivo 
lavoro. 
La  predetta indennità  s'intende comprensiva,  in via convenzionale, delle 
spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di 
lavoro,  nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme 
generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali ove 
spettante  nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro e/o 
da un Comune ad un altro. 
L'impresa  qualora richieda  il pernottamento  in luogo  dell'operaio, deve 
provvedere  al vitto  e alloggio ed  al rimborso  delle spese relative, ove 
queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. 

Art. 26  Elementi della retribuzione 
Agli  effetti della  applicazione  del presente  contratto  resta convenuto 
quanto segue: 
1) Minimi di paga base oraria. 
   Si  intendono  i  minimi  di paga  previsti  dalla  tabella  allegata al 
   presente contratto. 
2) Paga base oraria di fatto. 
   Si  intende  la  paga   attribuita  all'operaio  "ad  personam"  (minimo 
   contrattuale più eventuale superminimo). 
3) Ai   fini  dell'applicazione   degli   artt.  78   (classificazione  dei 
   lavoratori) 8, 10, 23, 24, 25, 30, 31 e 43 debbono essere assunti a base 
   di calcolo i seguenti elementi della retribuzione: 
   a) per gli operai che lavorano ad economia: 
      paga base di fatto; 
      indennità di contingenza; 
      indennità territoriale di settore; 
   b) per gli operai che lavorano a cottimo: 
      paga base di fatto; 
      indennità di contingenza; 
      indennità territoriale di settore; 
      utile minimo contrattuale di cottimo; 
      utile  medio ed effettivo  di cottimo nei  casi di cui agli artt. 22, 
      23, 33 e 34 del presente contratto. 
4) Ai  fini  dell'applicazione  degli  artt. 21  e  22  oltre  gli elementi 
   retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta 
   a  base di calcolo, per  i capo-squadra, anche la speciale maggiorazione 
   riconosciuta per tale particolare incarico. 
5) Agli  effetti dell'applicazione degli  artt. 1, 3,  4, 5, 6, 10, 11, 14, 
   21,  33, 86 e 90 oltre  agli elementi della retribuzione di cui al punto 
   3)  dell'art. 26 deve computarsi  anche ogni altro compenso di carattere 
   continuativo,  con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso 
   di spese. 

Art. 27  Modalità di pagamento 
La  paga  deve   essere  effettuata  settimanalmente,  quattordicinalmente, 
quindicinalmente,   mensilmente,  ai   sensi  delle   vigenti  disposizioni 
legislative.  Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o 
mensile,  possono essere  corrisposti acconti  settimanali non inferiori al 
90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati. 
Qualunque sia il periodo di paga adottata, la corresponsione del saldo deve 
essere  effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga 
cui si riferisce. 
Nel  caso che  l'impresa ritardi  il pagamento  della retribuzione oltre il 
termine  anzidetto,  l'operaio  può recedere  dal  rapporto  di  lavoro con 
diritto  al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa 
la  corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati particolari 
casi,  il periodo di  cui sopra può  essere prorogato previo accordo tra le 
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
Nel  caso  che la  paga  si faccia  in  località diversa  dal  cantiere, si 
concederà  all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il 
luogo  in cui si effettua  la paga, al momento prescritto per la cessazione 
del lavoro stesso. 
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o 
durante  i  periodi  di sosta  giornaliera.  All'atto  del  pagamento della 
retribuzione  deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto 
equivalente con le indicazioni previste dalla legge. 
Qualsiasi  reclamo sulla  corresponsione  della somma  ricevuta  con quella 
indicata  sul documento  prescritto dalle  disposizioni legislative, nonché 
sulla  qualità  della  moneta,  deve essere  fatto,  a  pena  di decadenza, 
all'atto in cui viene effettuato il pagamento. 

Art. 28  Trattamento in caso di malattia 
In  caso di malattia  l'operaio non in  prova ha diritto alla conservazione 
del  posto per  un  periodo di  nove  mesi consecutivi,  senza interruzione 
dell'anzianità.  Nel caso di più  malattie o ricadute nella stessa malattia 
l'operaio  ha diritto alla  conservazione del posto  per un periodo massimo 
complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. 
Trascorso  tale periodo,  ove l'impresa  licenzi l'operaio,  o la malattia, 
debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha 
diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico 
di cui all'art. 38. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto 
rimane  sospeso,  salva  la  decorrenza  dell'anzianità  agli  effetti  del 
preavviso. 
L'operaio  che cada ammalato in  periodo di preavviso, ha diritto, oltre al 
trattamento  economico a norma  dell'art. 38,  alla conservazione del posto 
fino alla scadenza del preavviso stesso. 
Per  il trattamento  economico dovuto  in caso  di malattia  dagli Istituti 
assicuratori,   si   fa  riferimento   alle   norme   generali  riguardanti 
l'assistenza di malattia agli operai dell'industria. 
Durante  l'assenza del lavoro per  malattia l'impresa, entro i limiti della 
conservazione  del posto  di cui al  presente articolo  è tenuta ad erogare 
mensilmente  all'operaio non in  prova un trattamento economico giornaliero 
pari  all'importo che  risulta moltiplicando  le quote orarie sottoindicate 
della  retribuzione costituita  dal minimo  di  paga base,  dalla indennità 
territoriale  di settore e dall'indennità  di contingenza, per il numero di 
ore  corrispondenti   alla  divisione  per   sei  dell'orario  contrattuale 
settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia. 
Le  quote orarie di cui  al comma precedente sono calcolate applicando alla 
retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti: 
a) per  il 1°, 2°,  3°, giorno  nel caso la  malattia superi  14 giorni e 7 
   giorni dal 10 ottobre 1992: 0,500; 
b) per  il 1°, 2°,  3° giorno  nel caso la  malattia superi  21 giorni e 14 
   giorni dal 10 ottobre 1992:1,000; 
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330; 
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107; 
e) dal  181°  al  270°  giorno,  per  le  sole  giornate  non  indennizzate 
   dall'INPS: 0,500; 
Per  gli  apprendisti, il  coefficiente  per le  giornate  non indennizzate 
dall'INPS è pari a 0,500. 
Per  gli  operai addetti  ai  lavori  discontinui o  di  semplice  attesa o 
custodia  per i  quali valgono  i minimi  di paga  base oraria  di cui alle 
lettere  b) e c) della  tabella allegato A) al presente contratto, le quote 
orarie  di cui al quinto  comma sono calcolate applicando alla retribuzione 
oraria gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma. 
Il  trattamento economico giornaliero  come sopra determinato è corrisposto 
dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività. 
In  caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale 
riconosciuta  dall'INPS,  vale ai  fini  dei coefficienti  da  applicare la 
normativa dell'INPS medesimo. 
In  caso di contratto di  lavoro a tempo parziale, il trattamento economico 
giornaliero  di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 
sesto  comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla 
divisione per sei dell'orario settimanale convenuto. 
In  caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti 
disciplinari  di  cui  all'art.  86 -  nel  mese  di  calendario precedente 
l'inizio  della malattia  il trattamento  dovuto dall'impresa all'operaio a 
norma  della presente regolamentazione  è ridotto di  1/173 per ogni ora di 
assenza  ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento 
dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 
50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di 
assenza ingiustificata. 
Durante  l'assenza dal lavoro  per malattia l'impresa  entro i limiti della 
conservazione  del  posto  di cui  al  primo  e terzo  comma,  è  tenuta ad 
accantonare  presso la Cassa Edile  la percentuale di cui all'art. 20 nella 
misura  del 23% lordo dal 1° gennaio 1989 e del 23,45% lordo dal 1° gennaio 
1994, salvo l'ipotesi di cui al nono comma dello stesso articolo. 
Per  i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si 
fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

Art.29  Trattamento   in  caso   di  infortunio   sul  lavoro   o  malattia 
        professionale 
In  caso di malattia professionale,  l'operaio non in prova ha diritto alla 
conservazione  del posto  per un  periodo di  nove mesi  consecutivi, senza 
interruzione  dell'anzianità. Nel  caso di  più  malattie o  ricaduta nella 
stessa  malattia l'operaio ha  diritto alla conservazione  del posto per un 
periodo  massimo  complessivo  di  nove   mesi  nell'arco  di  dodici  mesi 
consecutivi. 
In  caso di infortunio  su lavoro l'operaio,  non in prova, ha diritto alla 
conservazione  del  posto fino  a  quando dura  l'inabilità  temporanea che 
impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro 
e  comunque  non  oltre  la data  indicata  nel  certificato  definitivo di 
abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto. 
Trascorso  tale periodo,  ove l'impresa  licenzi  l'operaio o  la infermità 
conseguente  all'infortunio  o  alla  malattia  professionale,  debitamente 
accertata,  non gli  consenta la  ripresa del  lavoro, l'operaio ha diritto 
alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui 
all'art. 38. 
L'operaio  che si  infortuni  o sia  colpito  da malattia  professionale in 
periodo  di preavviso  ha diritto alla  conservazione del  posto fino ad un 
massimo  di 6  mesi senza  interruzione di  anzianità. A guarigione clinica 
avvenuta  e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del 
posto,  il  rapporto  di  lavoro  si  intenderà  senz'altro  risolto, fermo 
restando  il diritto  dell'operaio  di percepire  il  trattamento economico 
spettante a norma dell'art. 38. 
Per  il trattamento  economico dovuto in  caso di  infortunio o di malattia 
professionale  dagli Istituti  assicuratori  si fa  riferimento  alle norme 
generali  riguardanti l'assistenza per  infortunio o malattia professionale 
agli operai dell'industria. 
Durante  l'assenza  dal  lavoro per  infortunio  o  malattia professionale, 
l'impresa,  entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente 
articolo,  è tenuta  ad  erogare mensilmente  all'operaio  non in  prova un 
trattamento   economico   giornaliero    pari   all'importo   che   risulta 
moltiplicando  le quote orarie  sottoindicate della retribuzione costituita 
dal  minimo  di  paga  base,  dalla  indennità  territoriale  di  settore e 
dall'indennità  di contingenza,  per il  numero di  ore corrispondente alla 
divisione  per sette  dell'orario contrattuale  settimanale in vigore nella 
circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale. 
Le  quote orarie di cui  al comma precedente sono calcolate applicando alla 
retribuzione  oraria come sopra  specificata i coefficienti seguenti dal 1° 
ottobre 1988: 
a) dal 4° giorno al 90° girono di assenza: 0.234. 
b) dal 91° giorno in poi: 0,045. 
Per  gli  operai addetti  ai  lavori  discontinui o  di  semplice  attesa o 
custodia  per i  quali valgono  i minimi  di paga  base oraria  di cui alle 
lettere  b) e c) della  tabella allegato A) al presente contratto, le quote 
orarie  di cui al  sesto comma sono  calcolate applicando alla retribuzione 
oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma. 
Il  trattamento economico giornaliero  come sopra determinato è corrisposto 
dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'I.N.A.I.L. 
comprese le domeniche. 
In  caso di contratto di  lavoro a tempo parziale, il trattamento economico 
giornaliero  si ottiene  moltiplicando le  quote orarie  di cui  al settimo 
comma  per  il numero  delle  ore  di lavoro  giornaliere  risultanti dalla 
divisione per sette dell'orario settimanale convenuto. 
In  caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti 
disciplinari  di  cui  all'art.  86 -  nel  mese  di  calendario precedente 
l'inizio  dell'infortunio o  della  malattia professionale,  il trattamento 
dovuto  dall'impresa all'operaio a  norma della presente regolamentazione è 
ridotto  di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di 
cui  all'ottavo  comma  il trattamento  dovuto  dall'impresa  è  ridotto di 
1/216,66  nel caso di orario  settimanale di 50 ore  e di 1/260 nel caso di 
orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata. 
Durante  l'assenza dal lavoro  per infortunio o per malattia professionale, 
l'impresa  è  tenuta  a corrispondere  all'operaio  la  percentuale  di cui 
all'art.  20, nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi 
di cui al nono comma dello stesso articolo. 
Ove,  invece,   l'infortunio  sul  lavoro   si  verifichi   o  la  malattia 
professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a 
continuare  il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere 
il  lavoro entro 30  giorni. Durante la  sospensione del periodo di prova è 
dovuto  il trattamento  di cui  al precedente  comma sempreché, superato il 
periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio. 
Norma transitoria 
La  presente  normativa  si  applica dal  1°  aprile  1988,  anche  per gli 
infortuni  in corso  a  tale data.  Fino  al 31  marzo  1988 si  applica la 
disciplina contenuta nell'art. 28 del C.C.N.L. 18 luglio 1985. 

Art. 30  Congedo matrimoniale 
All'operaio  non in prova,  in occasione del  matrimonio, viene concesso un 
periodo  di congedo della durata di dieci giorni consecutivi con diritto al 
trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 26 per 72 ore. 
All'operaio  che  abbia  maturato  presso  la  stessa  impresa un'anzianità 
ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di 
congedo  della durata  di  gg. 12  consecutivi  con diritto  al trattamento 
economico di cui al punto 3) dell'art. 26 per 88 ore. 
L'impresa  deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo 
subordinatamente   agli   adempimenti  da   parte   dell'operaio  richiesti 
dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza   Sociale,  ed  ha  diritto  di 
trattenere  quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio 
per lo stesso titolo. 

Art. 31  Anzianità professionale edile 
Sono  istituiti  a  favore   degli  operai  particolari  benefici  connessi 
all'anzianità professionale edile. 
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di 
tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, 
del quale forma parte integrante. 
Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  disciplina  dell'anzianità 
professionale  edile si provvede con  un contributo, a carico dei datori di 
lavoro,  nella misura stabilita  in relazione  alle esigenze della gestione 
con  accordi tra le  Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni 
nazionali contraenti. 
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui la punto 
3)  dell'art.  26  per  tutte le  ore  di  lavoro  ordinario effettivamente 
prestate,  nonché  sul  trattamento  economico  per  le  festività  di  cui 
all'art.21. 

Art. 32  Conservazione degli utensili 
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto 
quanto   viene  messo   a   sua  disposizione   senza   apportarvi  nessuna 
modificazione  se non dopo  averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai 
superiori diretti. 
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, 
alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà 
diritto  all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, 
previa contestazione dell'addebito. 
Per  provvedersi degli  utensili e  del materiale  occorrente, ogni operaio 
deve  farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve 
riconsegnare  al magazzino,  al personale  incaricato, tutto  quello che ha 
ricevuto in consegna temporanea. 

Art. 33  Preavviso 
Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo 
di  prova possono aver  luogo in qualunque  giorno con un preavviso che, in 
considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito 
in  una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni 
e  10 giorni  di calendario  per gli  operai con  anzianità ininterrotta di 
oltre 3 anni. 
Ai  sensi dell'art.  2118 del Codice  Civile, in  mancanza di preavviso, il 
recedente  è  tenuto  a versare  all'altra  parte  un'indennità equivalente 
all'importo  della  retribuzione  (v. punto  3  dell'art.  26)  che sarebbe 
spettata per il periodo di preavviso. 

Art. 34  Indennità in caso di morte 
In  caso  di  morte  dell'operaio,   il  trattamento  di  fine  rapporto  e 
l'indennità  sostitutiva del  preavviso devono  essere corrisposte  a norma 
dell'articolo 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a 
carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il 
secondo grado. 
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, 
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. 
E'  nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione 
e la ripartizione dell'indennità. 

Art. 35  Controversie 
La  domanda  giudiziale  concernente  controversie  che,  dovessero sorgere 
nell'applicazione  del presente contratto  o nello svolgimento del rapporto 
di  lavoro, è improcedibile  se precedentemente  la controversia stessa non 
sia  stata sottoposta all'esame  delle competenti Associazioni territoriali 
dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di 
conciliazione delle parti. 
Quando  la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della 
categoria  e l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui 
all'art.  16, ciascuna delle  Associazioni suddette, su mandato della parte 
interessata,  può richiedere  l'intervento del  Comitato Tecnico paritetico 
previsto all'art. 37, per l'accertamento degli elementi di fatto. 
Il  tentativo di conciliazione  da parte delle Associazioni sindacali dovrà 
essere  esperito entro  15gg. dalla  data  di ricevimento  da parte  di una 
Associazione  sindacale della richiesta avanzata all'Associazione sindacale 
dirimpettaia. 
La  richiesta  d'intervento  del Comitato  Tecnico  paritetico  sospende il 
decorso del predetto termine. 
Senza  pregiudizio dell'obbligo del  tentativo di conciliazione, demandato, 
come  sopra precisato, alle  Associazioni sindacali, resta salva la facoltà 
di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione. 
Le  controversie  collettive  per  l'applicazione  del  presente  contratto 
saranno  risolte amichevolmente dalle  competenti Associazioni locali e, in 
caso  di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono 
essere eventualmente concordate. 

Art. 36  Reclami 
In  considerazione delle particolari  caratteristiche dell'edilizia e della 
possibilità  che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga 
a  smobilitarsi completamente,  qualsiasi reclamo  sul salario  e qualunque 
richiesta  inerente  al  rapporto   di  lavoro  debbono  essere  presentati 
dall'operaio,  sotto pena di  decadenza, entro 6  mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro dell'operaio stesso. 
Resta  fermo comunque  il disposto  dell'art. 2113  del Codice Civile, come 
modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533. 

Art. 37  Comitati tecnici paritetici per le controversie 
In  ciascuna delle Circoscrizioni  territoriali per le  quali è prevista la 
stipulazione  degli accordi integrativi  del presente contratto nazionale a 
norma  dell'art. 42 è istituito  un Comitato Tecnico paritetico a carattere 
permanente  per  l'applicazione  dei  compiti   di  cui  al  secondo  comma 
dell'articolo 35. 
I  componenti del  Comitato sono  nominati in  egual numero rispettivamente 
dalle  Associazioni territoriali dei  datori di lavoro  e dei lavoratori di 
cui  all'art. 42 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante 
per ciascuna di esse. 
Il  Comitato conclude  i suoi  accertamenti entro  il termine  di 10 gironi 
dalla data di ricevimento della richiesta di intervento. 

Art. 38  Trattamento di fine rapporto 
Il  trattamento di fine rapporto  è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 
297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme 
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. - sub art. 1 della legge n. 297. 
A) Per  l'anzianità  maturata dal  1°  giugno  1982 al  30  giugno  1983 la 
   retribuzione  valevole agli effetti  del trattamento  di fine rapporto è 
   computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 
   c.c. 
   Dal  1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 
   del  codice civile  la retribuzione  da prendere  in considerazione agli 
   effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai 
   seguenti elementi: 
   - minimo di paga base; 
   - indennità  di  contingenza,  secondo   quanto  stabilito  dalla  legge 
     297/1982; 
   - indennità territoriale di settore; 
   - superminimi ad personam di merito o collettivi; 
   - trattamento economico di cui all'art. 22; 
   - utile di cottimo e concottimo; 
   - indennità sostitutiva di mensa; 
   - indennità di trasporto; 
   - indennità  per lavori speciali  disagiati di  cui all'art. 24, lettere 
     B), C), D) e F); 
   - indennità per lavori in alta montagna; 
   - indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 25, lett. B). 
   Nella  retribuzione  da  prendere  in  considerazione  agli  effetti del 
   trattamento  di fine  rapporto deve  essere compresa  ai sensi  e con la 
   gradualità  di cui all'art.  5 secondo e  terzo comma della citata legge 
   numero  297, anche la indennità  di contingenza maturata dal 1° febbraio 
   1977 al 31 maggio 1982. 
   Fino  al 31  dicembre 1986,  il  trattamento di  fine rapporto,  in base 
   all'articolo  5, quarto comma, della citata legge n. 297, è commisurato, 
   per  gli operai  di produzione,  al 76,3%  e, per  gli addetti ai lavori 
   discontinui,  al 60,92% e  al 50,77%, rispettivamente  per gli operai di 
   cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, della retribuzione di ciascun anno 
   computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5. 
   Con  decorrenza dal  1° gennaio 1987  il trattamento  di fine rapporto è 
   commisurato  per ciascun  anno al  100% della  retribuzione computata ai 
   sensi del secondo comma della presente lettera A), divisa per 13,5. 
B) Per  l'anzianità  maturata  fino  al  31  maggio  1982,  ferma  restando 
   l'applicazione  della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del 
   rapporto  spetta  all'operaio,   per  ogni  mese   intero  di  anzianità 
   ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della 
   retribuzione  costituita dagli elementi  della retribuzione in atto alla 
   predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per 
   gratifica  natalizia   con  esclusione   dell'indennità  di  contingenza 
   maturata dal 1° febbraio 1979. 
   L'indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lettera 
   B),  deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° settembre 
   1979. 

Art. 39  Comitati  paritetici  territoriali  per  la  prevenzione infortuni 
         l'igiene e l'ambiente di lavoro 
E'  data facoltà alle  Organizzazioni sindacali  territoriali dei datori di 
lavoro  e  dei  prestatori  d'opera  aderenti  alle  associazioni nazionali 
contraenti  di istituire un  comitato paritetico a carattere permanente per 
lo  studio  ed  i  problemi  inerenti  alla  prevenzione  degli  infortuni, 
all'igiene  e  in  generale   al  miglioramento  dell'ambiente  di  lavoro, 
formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative. 
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli 
lavoratori,  segnaleranno i  problemi della  sicurezza, dell'igiene e delle 
condizioni ambientali. 
Spetta    infine    al   Comitato    esaminare    i    problemi   segnalati 
dall'Organizzazione  territoriale  dei  datori di  lavoro  e  dalle singole 
imprese  relativamente all'attuazione delle  norme di prevenzione infortuni 
ed  igiene nei  luoghi  di lavoro  nonché  quelli inerenti  alle condizioni 
ambientali. 
Le  Associazioni nazionali contraenti,  annettendo rilievo prioritario alla 
sicurezza  e all'igiene  del lavoro  nei cantieri  e al miglioramento delle 
condizioni   ambientali   degli  stessi,   s'impegnano   a   promuovere  il 
funzionamento  dei comitati  di cui  al presente  articolo, a coordinare le 
iniziative  e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione 
ad  essi demandata. Per  il finanziamento dei  Comitati si potrà provvedere 
mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione 
delle  Organizzazioni territoriali,. altro contributo previsto dal presente 
Contratto Collettivo Nazionale. 
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un 
protocollo nazionale d'intesa. 
Le  parti, nel  riconoscere  la validità  dei  Comitati per  la prevenzione 
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, 
concordano  sull'esigenza  della  loro diffusione  in  tutto  il territorio 
nazionale  e costituiranno entro il 31 dicembre 1986 un organismo nazionale 
paritetico  a   carattere  permanente   con  le   funzioni  di  promozione, 
coordinamento e controllo dei Comitati predetti. 

Art. 40  Addestramento professionale 
Le  Organizzazioni  contraenti  riconoscono la  necessità  di  dare impulso 
all'istruzione  professionale come  mezzo essenziale  per la  formazione di 
maestranze  edili, per affinare  e perfezionare  le capacità tecniche delle 
stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione. 
Le  Associazioni  territoriali  di   categoria  nelle  zone  di  rispettiva 
competenza  decidono l'attuazione  pratica  di tale  principio, addivenendo 
alla  istituzione di  apposito  Ente Scuola  o  al potenziamento  di quello 
esistente. 
Detti  Enti Scuola  realizzeranno i  loro  scopi mediante  l'istituzione di 
scuole  professionali  edili  o  laddove  queste,  per  obiettive accertate 
difficoltà,  non  possono  organizzare corsi  in  proprio,  questi potranno 
essere  affidati - sotto  controllo degli Enti  scuola stessi - ad istituti 
professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale. 
Al  relativo finanziamento si  provvederà con il  contributo a carico delle 
imprese  da fissarsi localmente in  misura compresa fra le 0,20% e 1% sugli 
elementi  della retribuzione di cui  al punto 3) dell'art. 26 e da versarsi 
con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali. 
Tali  Enti  saranno   amministrati  da  un   Consiglio  di  Amministrazione 
paritetico  da  nominarsi  dalle  Associazioni  territoriali  aderenti alle 
Organizzazioni nazionali stipulanti. 
Il  Consiglio di amministrazione nominerà il Presidente nella persona di un 
rappresentante  degli artigiani,  il  Vice-Presidente nella  persona  di un 
rappresentante  dei lavoratori, ed  il Direttore, all'infuori del Consiglio 
stesso, su designazione dell'Associazione territoriale dei lavoratori. 
Le  Organizzazioni  territoriali  dei datori  di  lavoro  e  dei lavoratori 
stabiliranno  in armonia con i  principi su esposti le norme statutarie che 
dovranno regolare l'esercizio degli Enti scuola. 
Le  clausole difformi  dagli statuti  esistenti  alla data  dell'entrata in 
vigore  del presente contratto  dovranno essere adeguate secondo i principi 
sopra esposti. 
I  programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità 
finanziaria  dell'esercizio  e  portati  a  conoscenza  delle  Associazioni 
territoriali prima della loro approvazione. 
Gli  Enti-Scuola in  questione, in  linea di  massima ed  in relazione alle 
necessità  e possibilità,  potranno essere  provinciali, interprovinciali e 
regionali. 
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili. 
Agli  operai  che  hanno  frequentato  con  esito  favorevole  i  corsi  di 
addestramento  professionale di cui  al presente articolo, verrà rilasciato 
un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto 
superamento degli esami finali. 
Gli  operai muniti  di tale attestato  ed assunti  per lo svolgimento delle 
mansioni  oggetto  dell'addestramento dovranno  effettuare  un  periodo non 
superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle lavorazioni di cantiere 
e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica 
inerente alle manzioni svolte. 
Durante  tale periodo  di addestramento,  gli operai  avranno diritto ad un 
trattamento  economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro 
applicabili,  salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3. Le norme 
di  cui sopra,  escluse quelle  di cui  all'art. 3,  valgono anche  per gli 
operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto. 
Le  Associazioni  territoriali  potranno  concordare  localmente  eventuali 
opportuni  incentivi  per   stimolare  le  imprese   ad  avviare  ai  corsi 
professionali,  gestiti dagli  Enti-Scuola, gli  operai ritenuti  idonei ad 
incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli. 
E'  istituito un organismo  paritetico a livello  nazionale con lo scopo di 
attuare,  promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale 
per i lavoratori dell'edilizia. 
Dichiarazione a verbale 
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina anche in relazione ai 
compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra. 
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del 
coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-Scuola. 

Art. 41  Quote sindacali 
Le   Associazioni   territoriali  aderenti   alle   Associazioni  nazionali 
contraenti  possono  stabilire  la  facoltà  degli  operai  di  cedere alle 
Organizzazioni  sindacali dei  lavoratori, mediante  deleghe, un importo da 
prelevarsi  sugli accantonamenti effettuati  a favore degli operai medesimi 
presso le Casse Edili Artigiane. 
Le  Associazioni  territoriali  possono adottare  il  sistema  previsto dal 
presente  articolo  anche  assieme a  quello  indicato  all'allegato  D del 
presente  contratto; i predetti  sistemi non  sono cumulabili con qualsiasi 
altro sistema non previsto dal presente contratto. 

Art. 42  Accordi locali 
Alle  Organizzazioni regionali  e territoriali  dei datori  di lavoro e dei 
lavoratori  aderenti alle Associazioni  nazionali contraenti è demandato di 
provvedere con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993: 
a) alla  ripartizione dell'orario  normale di  lavoro  a norma  dell'art. 6 
   terzo