Contratto Metalmeccanici artigiani

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ARTIGIANE

 DEI SETTORI METALMECCANICO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

 Roma, 27 novembre 1997

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Addì, 27 novembre 1997

tra

 La FEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI METALMECCANICI (FNAM) -
CONFARTIGIANATO,agli effetti del presente CCNL rappresentata dal Presidente Renato BOSCHIERO, dal Vice Presidente Vicario Dario VISCONTI e dai Presidenti delle Associazioni Nazionali di categoria: Gianni BATTOCCHIO, Dino DE SANTIS, Enrico GRECHI, Rino MALINVERNO, Pierangelo PEDERSOLI, Claudio RIZZOLO, Battista RUSCONI, assistiti dal Segretario Nazionale Raffaele CERMINARA.

La FEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI INSTALLATORI D'IMPIANTI (FNAII) -
CONFARTIGIANATO, agli effetti del presente CCNL rappresentata dal Presidente Bruno VENDITTI e dai Presidenti delle Associazioni Nazionali di categoria: Ernesto CABRINI, Pietro MARTINO, Luciano MATTOZZI, Ernesto TESTA, assistiti dal Segretario Nazionale Attilio BINAGHI. 

Con la partecipazione inoltre dei sigg. Danilo FORLIN e Giovanni Battista CARBONI e con l'assistenza della CONFARTIGIANATO, rappresentata dal Presidente Ivano SPALANZANI e dal Segretario Generale Francesco GIACOMIN, assistiti dal Responsabile della Divisione Politica del Lavoro Bruno GOBBI, da Raffaele MASPRONE della CONFARTIGIANATO e da Eugenio VALOROSO della FRAL.

 Le ASSOCIAZIONI NAZIONALI ASSOMECCANICA - CNA - ASSOCIAZIONE ITALIANA RIPARATORI AUTO (AIRA) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI (ANIM) - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (CNA), agli effetti del presente CCNL rappresentate dal Presidente Nazionale ASSOMECCANICA Gherardo GHERARDI, dal Segretario Nazionale ASSOMECCANICA Marco CIOLELLA, dai Vice Presidenti Nazionali ASSOMECCANICA Mario BERTONCINI, Renato BRESCANCIN, Grazianillo CASTAGNER, Enzo INNOCENTE - dal Presidente Nazionale AIRA Mirco BERTELLONI, dal Segretario Nazionale AIRA Ettore CENCIARELLI, dai Vice Presidenti Nazionali AIRA Danilo CORNETI, Giovanni DAMIN, Raffaele DIGREGORIO, Salvatore MUSUMECI - dal Presidente Nazionale ANIM Paolo SCANFERLA, dal Segretario Nazionale Renzo SANGIORGI, dai Vice Presidenti ANIM Giuseppe DE NICOLO', Gino FUSCO, Vito NOTO, Giuseppe PAVESIO. 

Assistiti per la CNA dal Presidente Nazionale Gonario NIEDDU, dal Segretario Generale dr. Giancarlo SANGALLI e dal dr. Alberto DE CRAIS e dal sig. Sergio SILVESTRINI del Dipartimento Relazioni Sindacali CNA.

 La CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI (CASA) rappresentata dal Presidente dr. Giacomo BASSO con l'assistenza del Segretario Confederale dr. Paolo MELFA e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Metalmeccanici (FIAM) rappresentata dal responsabile nazionale sig. Benedetto CELLANETTI. 

La CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE (CLAAI), rappresentata dal Presidente Isidoro PLATANIA, dal Vice Presidente Vicario Patrizia CAPELLINI, dai Vice Presidenti Cesare DE PROSPERIS e Pier POLGA, e dai sigg.: Ruggero GO, Rocco MAURELLI, Sergio SANNA, assistiti dai Signori Pasquale MAIOCCO e Rita BALZONI. 

La FIM-CISL rappresentata dal Segretario Generale Pier Paolo BARETTA, dai Segretari Franco ALOIA, Salvatore BIONDO, Ambrogio BRENNA, Pier Giorgio CAPRIOLI, Pinuccia CAZZANIGA e da una delegazione composta da Luciano FALCHI, Giuseppe BONFRATE, Mauro BANI, Aldo CELESTINO, Ezio CICALONI, Lino GOTTARDELLO, Fausto MANTOVI, Emore MANZINI, Tino PEREGO, Piero RAGAZZINI, Nicola LO RUSSO, Gianni TREVISAN, Nicola ALBERTA, Gabriele BRANCACCIO, Liliana CACCIAPUOTI, Marco CASTREZZATI, Flavio CONFALONI, Luigi COPIELLO, Angiolino FACCOLI, Giuseppe FARINA, Toni FERIGO, Antonello GIUNTINI, Gerardo GIUSTO, Salvatore GUZZO, Antonio IACOVINO, Aquilino MANCINI, Fabio MARCATILI, Antonio MARCHINA, Roberto MENEGALDO, Aldo MENINI, Giuseppe NANULA, Marcello PALMIERI, Danilo SANVITO, Giorgio SCIUTTO, Cosmano SPAGNOLO, Giuseppe TERRACCIANO, Anna TROVO', Donato VECE, Bruno VITALI, Gianni VIZIO, Antonio ZORZI. 

La FIOM-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Claudio SABATTINI e da una delegazione guidata da Carlo PALMIERI e composta da: Danilo ANDRIOLLO, Pierfranco ARRIGONI, Paolo BARBIERO, Marco BEDONI, Ivana BERGONZINI, Vincenzo BERTALMIO, Gianni BISELLI, Antonio CAMINITO, Claudio CRISTINI, Milena DEMOZZI, Cesare DESANCTIS, Nicola FARINA, Bruno GALANTE, Marino LANDI, Franco LIUZZI, Celestino MAGNI, Marco MARRAS, Eugenio MARZOLI, Leonardo MAZZOTTA, Giuseppe MELILLO, Franco MESCHINO, Alberto MONTI, Nicola LEONE, Antenore PAGLIARINI, Elvio PERELLI, Peter PEZZEI, Claudio RAVASI, Claudio RINALDI, Giovanna RONCELLI, Oliviero ROSSI, Enrico VERGANO, Fausto VERTENZI. 

La UILM - UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI - rappresentata dal Segretario Generale Luigi ANGELETTI, dai Segretari Nazionali Giovanni CONTENTO, Roberto DI MAULO, Antonino REGAZZI, Giorgio ROSSETTO, Piero SERRA, Deanna VIGNA e da una delegazione composta da: Sergio AGNOLON, Francesco ARGENZIANO, Gianni BAIOCCO, Attilio CAPUANO, Luca Maria COLONNA, Alfonso GALIANO, Franco GHINI, Giuliano GRITTI, Michele LATORRACA, Piero LAURENZA, Leonardo MANGANELLO, Angela MARANO, Gianni MARCHETTI, Piero MASSA, Antonio MESSIA, Umberto MINIUSSI, Maurizio NICOLIA, Eros PANICALI, Antonio PASSARO, Patrizia PITRONACI, Giovanni Battista QUAGLIA, Anna REA, Giovanni SGAMBATI, Walter SPEROTTO, Oronzo STELLA, Dario TURRI, e con la collaborazione tecnica di Filippo Maria GIORGI; assistita dalla Segreteria della UIL - Unione Italiana del Lavoro.

 SFERA DI APPLICAZIONE 

Per impresa artigiana metalmeccanica e installatrice di impianti, si intende l'azienda avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.85, n. 443. 

Il presente contratto si applica: 

1) ai laboratori o officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonch‚ costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro; 

alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; 

ai laboratori e officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici. 

A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori e officine:

 Meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi e affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo; 

2) alle modellerie metalliche, alle fonderie di 2a fusione e di leghe leggere, come ad esempio: 

fonderie di bronzo, fonderie di 2a fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici; 

3) alle imprese d'installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio e affini o similari; 

4) ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione e il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli in genere e autoveicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere, gommisti; 

5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche.

 Parte I - COMUNE 

Art. 1 - RAPPORTI SINDACALI 

PREMESSA 

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una pi— approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di pi— consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie pi— avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. 

Le Organizzazioni artigiane e FIM-FIOM-UILM concordano sull'istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale e incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato. 

OSSERVATORI 

Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali alla acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico- produttive, i processi legislativi e amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane metalmeccaniche e dell'installazione di impianti. 

Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica e industriale. 

Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorchè ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema). 

Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su: 

- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo determinato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, alla organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare,anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato a un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi d'innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc. 

Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonchè le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche. 

L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo a incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento. 

All'atto della 1a riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività. 

RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO E MEZZOGIORNO

 Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centro-nord, le parti opereranno per impegnare le Regioni in una programmazione degli insediamenti che abbia la finalizzazione indicata.

 Si opererà per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al risanamento ambientale di aziende esistenti nelle zone già ampiamente industrializzate e per promuovere, invece, la creazione di nuovi insediamenti nelle aree deboli e insufficientemente sviluppate. 

In riferimento sia al Mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le parti si impegnano affinchè al livello di ogni singola Regione si definiscano piani di sviluppo per l'artigianato che, in un organico rapporto con le scelte programmatiche dell'Ente regione, operino per l'attuazione di una politica per l'artigianato che sia direttamente collegata con i piani di settore previsti dalla legislazione vigente in materia. 

Le parti opereranno affinchè nel Mezzogiorno si realizzino flussi di commesse dalle aziende industriali alle imprese artigiane, con lo scopo di creare e sviluppare poli integrati di produzioni industriali e artigiane che abbiano come riferimento piani di settore e di comparto definiti dalle Regioni e/o dal CIPI e come obiettivo l'aumento dei livelli occupazionali della base produttiva. 

Le parti si impegnano a promuovere e a favorire insediamenti di aziende artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del meridione identificati sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni artigiane, in particolare, opereranno per la creazione e/o lo sviluppo di forme consortili o comunque capaci di inserirsi o di costituire cicli produttivi integrati. 

Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni meridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree individuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali. 

DECENTRAMENTO PRODUTTIVO

 Le parti si impegnano al confronto e all'esame congiunto, a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la necessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane. 

L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.

 Almeno una volta all'anno si procederà alla verifica sull'effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all'esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori. 

Tale verifica si avvarrà, oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni provinciali previste dalla legge 18.12.73 n. 877, dei dati forniti dalle Organizzazioni artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio, delle valutazioni di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull'occupazione. 

GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO

Al fine di poter verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale, interessati. 

Il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.

Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore metalmeccanico artigiano regionale, si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive e occupazionali presenti sul territorio: ci• attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità. 

Nel caso in cui - a livello regionale o territoriale - venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilità contrattata, si farà ad essa automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni. 

Nota a verbale.

Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

Art. 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una volta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse a indirizzarsi.

Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità e i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell'Ente locale e un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano e i giovani che frequentano il corso.

Le Organizzazioni artigiane si impegnano a indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica.

Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica.

L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legge 14.11.67 n. 1146.

Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2.2.93 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.

Art. 3 - ACCORDO INTERCONFEDERALE

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

RELAZIONI SINDACALI

Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo interconfederale del 27.2.87 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.

Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27.2.87 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.

Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, e i momenti dell'articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.

Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:

 a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale del l'artigianato, nonchè sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL; 

b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e di mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro; 

c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;

d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali; 

e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale; 

f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. 

Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate a iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'Ente regionale e degli altri Enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27.2.87. 

Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza e organizzative. 

In attuazione di quanto sopra si conviene: 

1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti. 

2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione. 

3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale. 

4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. 

5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21.12.83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al comma 1 del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente: - a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1); - a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 2, punto 1). Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale. 

6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno. 

7) Entro il periodo massimo di 1 anno dall'armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti. 

8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani. Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori da imprese artigiane. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ci• non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento. 

9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL comunque espressi, durano in carica almeno 1 anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti. 

10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia: legge 20.5.70 n. 300 - legge 15.7.66 n. 604 - legge 11.8.73 n. 533 e agli artt. 2118 e 2119 C.C. 

Dichiarazione a verbale del Ministro. 

Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

Dichiarazione a verbale di CISL e UIL. 

CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali. 

Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge 20.5.70 n. 300 - Statuto dei diritti dei lavoratori. 

La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione. 

Dichiarazione a verbale della CGIL 

La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. 

Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. 

La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali. 

Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti. 

PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO 

1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente Accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. 

2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione. 

3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31.7.89, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale. 

4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti. 

5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra. 

6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente Accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento. 

7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico. 

8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi. 

9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale. 

10) L'erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie. 

11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), comma 2, del presente Accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie. 

12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso. 

13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato. 

Nota a verbale. 

CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali. 

La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale. 

Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del titolo III della legge 20.5.70 n. 300. 

NORMA TRANSITORIA 

In relazione al punto 7) dell'Accordo interconfederale 21.7.88, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso. 

Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21.7.88 vale quanto previsto al punto 7 dell'accordo su richiamato. 

Nota a verbale.

 La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale. 

I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumuleranno con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo). 

Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, e al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sulla individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per il lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. 

A tal fine si conviene quanto segue: 

1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale. 

2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e delle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30.10.89 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del Fondo medesimo. 

3) Il Fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12). 

4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2. 

5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo. 

6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell'Accordo interconfederale del 21.12.83, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione della edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione. 

7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del Fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attivit…;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato. 

In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati. 

8) In caso di articolazione sub-regionale del Fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche. 

9) In ogni caso per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del Fondo sarà limitata. Tale durata, nonchè l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento. 

10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi. 

11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito. 

12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati. 

13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati. 

14) Entro il 30.9.89 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15.11.89, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie. Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20), e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale. 

15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza) per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4). La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al Fondo è quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato. 

16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Le 2 ore saranno destinate a interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali l'attività formativa, di diffusione delle tecnologie, ecc. 

17) Il Fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali. 

18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto e alle norme previste dai regolamenti localmente definiti. 

19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata a un Fondo nazionale di compensazione suddiviso nei 2 capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione e il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14). 

20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14). 

21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi. 

22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2). 

23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15), ultimo comma. Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31.12.89 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30.10.89. 

24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà a una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali. 

25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1). 

26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti. 

27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo a intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13). Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. 

OCCUPAZIONE FEMMINILE 

Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di esperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. e OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari Enti pubblici. 

TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI 

1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva. 

1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.

1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali. 

2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondono ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto. 

2.1 L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità. 

2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale. 

3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari. 

4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato. 

5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56. 

LAVORATORI INABILI 

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento. 

In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. 

A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche e associazioni di invalidi. 

MERCATO DEL LAVORO 

Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. 

In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. 

In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 n. 56, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. 

Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. 

Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 56, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali: 

- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. 

Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. 

Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 mesi dalla scadenza. 

L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. 

Roma, 21 luglio 1988