
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 36
IL Consiglio
Regionale
ha approvato
Il
Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo per le assunzioni
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata,
d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ad
erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque
anni, per favorire:
a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti
qualificati. di cui alla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche
ed integrazioni;
b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti
inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della Legge 23 luglio
1991, n. 223;
c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati
appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma
delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
e) la trasformazione. a tempo indeterminato di
contratti di formazione e lavoro, anche part - time;
f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati
da almeno ventiquattro mesi;
h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a
tempo determinato part-time;
I) l'assunzione a tempo determinato da parte di
aziende operanti nel settore turistico.
2.-L'intervento di cui al presente articolo ha
carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di
analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure
previste dall'articolo 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli oneri derivanti. dall'applicazione del
presente articolo sono. valutati in lire 17.500.000.000 per l'anno 1998; alla
determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge
finanziaria per gli stessi anni.
Art. 2
Individuazione dei datori di lavoro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono
individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali: societarie e cooperative, i
consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una
stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in
qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli
ordini e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di
utilità sociale.
2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società
cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo anche per i
rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.
3. I benefici di cui alla presente legge sono
concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione
Sardegna.
Art. 3
Requisiti del datore di lavoro
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono
beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o
trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto
alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o
trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico
ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 non devono essere conteggiati gli
apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli
assunti con contratto a tempo determinato.
3. I datori di lavoro, per fruire delle. provvidenze
di cui al comma I, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti
l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata
causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal
Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4 I datori di lavoro, per fruire dei contributi
relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo 1, devono
applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi
interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla
Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le
aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le
assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art. 4
Misura dei contributi
1 Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che
assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo 1, viene
concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro,
un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e
assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a
carico dello Stato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:
a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c).
d) ed i) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo
di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni,
dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il
quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i); si tratti,
di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è
pari al cento per cento per l'intero periodo;
b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g)
ed h) dell'articolo 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di
quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta
per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del
quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della
trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni
precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono
concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e
dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con
decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro
di cui all'articolo 2 operanti nel settore del turismo un contributo
finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine
di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico.
Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito
indicati: per le assunzioni di cui alla lettera 1), comma 1, dell'articolo 1,
i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la
durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di
cinque anni nella misura dell'ottanta per cento, tranne che per l'assunzione
di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali
riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per
cento.
Art. 5
Divieto di cumulo
1. I benefici di. cui alla presente legge non sono
cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi
all'occupazione.
Art. 6
Modalità di erogazione del contributo
1. L'Assessore regionale del lavoro stipula apposita
convenzione con l'istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e
provvede ad accreditare allo stesso le somme Corrispondenti al beneficio
concesso.
2. I benefici di cui alla presente legge non sono
computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i
datori di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei
confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.
Art. 7
Esclusioni
1. Non rientrano nel campo di applicazione della
presente legge le seguenti fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso
lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa
da altre possedute dal lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro
presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica
diversa da altre possedute dai lavoratore.
Art. 8
Controlli e revoca dei contributi
1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS,
l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli
tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti
dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare
l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per
l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro
per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o
cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai
precedenti articoli.
3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia
già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo
le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del
lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata
del bilancio della regione.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da
parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative
previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico
dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a
beneficio della regione.
Art. 9
Abrogazione di norme
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. I contributi in conto occupazione di cui alle
disposizioni soppresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza
delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla
legge regionale n.33 del 1988.
Art. 10
Incentivi per periodi formativi
14. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori
che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un
congedo di aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo
formativo pari all'ottante per cento dello stipendio, le eventuali tasse di
iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino
ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di
formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio
dell'Unione Europea.
2. Il contributo è concesso dall'Assessore del
lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto
formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del
dipendente in congedo con altro personale di pari livello.
3. Al fine di favorire la cooperazione con attività
produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati,
inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero
non superiore a lire 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a
lire 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività
per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso
dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e
imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare
dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento
dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione
Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle
provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione
regionale, nazionale e comunitaria.
4. La restituzione del prestito di cui al comma 3
decorre dal dodicesimo mese successivo alla data dell'ultima mensilità
corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni;
l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per
l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è
autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo
di rotazione; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a termini
dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive
modifiche e integrazioni.
6. L'Amministrazione regionale in collaborazione con
le Università è autorizzata a bandire annualmente borse di studio destinate
a giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che
frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche
amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea. Le borse, che hanno una
durata massima di ventiquattro mesi, sono erogate dall'Assessore del lavoro
previa stipula di apposita convenzione con l'Università, sulla base di un
progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto
contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato
iniziative ritenute di rilevante interesse regionale; la spesa prevista per
l'attuazione del presente intervento è valutata per l'anno 1998 in lire
1.500.000.000 (cap. 10144).
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in lire
900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si
provvede con la legge finanziaria.
Art. 11
Convenzione I.N.P.S.
(Istituto
Nazionale Previdenza Sociale)
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento
all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e
sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale apposite convenzioni.
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Gli oneri. derivanti dall'applicazione della
presente legge sono valutati in lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla
determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge
finanziaria.
2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo
della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'articolo 39 della legge
approvata dal Consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A
allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000
sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36208 - (Nuova istituzione) - 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro,
per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non
abbiano i requisiti previsti per usufruire degli incentivi medesimi (art. 8
della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 36208/01 - (Nuova istituzione) - 3.6.2
Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per
periodi formativi (art. 10, comma 4, della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.
SPESA
10 - LAVORO
Cap. 10014 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.06.05
(05.02)
Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa
senza retribuzione, per corsi formativi (art. 10, comma 1, della presente
legge)
1998 lire 600.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10015 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.06.05
(05.02)
Fondo di rotazione per la concessione di prestiti
volti alla formazione di laureati o diplomati (art. 10, comma 3, della
presente legge)
1998 lire 300.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10136/06 - (Nuova istituzione) -
2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02)
Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (art. 11 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10140 - (Nuova istituzione) -
2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09)
Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri
previdenziali ed assistenziali per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1
della presente legge)
1998 lire 17.500.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10l44 - (Nuova istituzione) 1.l.1.6.2.2.06.05
(05.02)
Borse di studio per giovani laureati o laureandi per
periodi formativi o stage (art. 10, comma 6, della presente legge)
1998 lire 1.500.000.000
1999 ______
2000 ______
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione
per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 13
Attuazione degli aiuti
1 Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente
legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione
Europea, o dopo il decorso del termine previsto per l'esame di compatibilità
da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 de 93 del
Trattato CE.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque Spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1998